Cassazione Penale, Sentenza n. 19843/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di rinvio della Corte di appello di Lecce per tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 623, comma 1, lett. c) c.p.p., sostenendo che il giudice ad quem non poteva essere la sezione unica della stessa Corte che si era già pronunciata; 2) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.), ritenendo che la pena per il residuo reato (capo b) fosse stata determinata in misura superiore rispetto a quella che il Tribunale di primo grado aveva calcolato per il reato più grave; 3) violazione dell'obbligo di uniformarsi alla pronuncia rescindente (art. 627, comma 3 c.p.p.), lamentando che la Corte d'appello non avesse rispettato le indicazioni della Cassazione sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla composizione della sezione giudicante (art. 623 c.p.p.), affermando che la sezione adita deve essere diversa solo da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non dalle altre sezioni della stessa Corte territoriale. Ha altresì ritenuto infondato il motivo sul divieto di reformatio in peius: la Cassazione aveva rinviato perché non era certo quale pena fosse stata effettivamente calcolata in primo grado e aveva chiesto di esplicitare i criteri di calcolo; la Corte territoriale ha rispettato l'indicazione, confermando che il reato residuo più grave era quello previsto dagli artt. 30 e 31 L. 646/1982 e fissando la pena per tale reato in due anni di reclusione ed euro 7.000 di multa (escludendo l'aumento per continuazione relativo al reato poi assolto). Infine la Corte ha dichiarato infondato anche il motivo fondato sull'art. 627, comma 3 c.p.p., ritenendo che la Corte d'appello si sia uniformata ai principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 12-quinquies, decreto legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992
Reato originariamente contestato all'imputato, riconosciuto dalla Corte come reato 'satellite' posto in continuazione con l'altro; la successiva assoluzione riguardante tale norma ha inciso sul conteggio della pena complessiva
artt. 30 e 31, legge n. 646 del 1982
Costituiscono il residuo reato ritenuto più grave in astratto; la pena per questo reato è stata ritenuta dalla Corte di appello determinabile in due anni di reclusione e euro 7.000 di multa
art. 81, codice penale
Norma richiamata in relazione all'aumento della pena per il vincolo della continuazione; la Corte ha tenuto conto dell'aumento originariamente computato e lo ha poi espunto quando il reato 'satellite' è stato assolto
art. 597, comma 3, codice di procedura penale
Principio che impone al giudice di rinvio di esplicitare i criteri di calcolo della pena e che è stato invocato per contestare un possibile incremento della pena rispetto a quanto verosimilmente calcolato in primo grado; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di esplicitazione sia stato rispettato
art. 623, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
Definisce i criteri per l'individuazione del giudice ad quem in caso di annullamento con rinvio; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la sezione designata deve essere diversa solo da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non da qualsiasi altra sezione della stessa Corte territoriale
art. 627, comma 3, codice di procedura penale
Impone al giudice di rinvio di uniformarsi ai principi di diritto fissati dalla sentenza di cassazione rescindente; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia rispettato tale obbligo
art. 62-bis, codice penale
Riguarda l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con la riduzione della pena base di un terzo; la Corte ha riconosciuto l'effetto diminutivo delle attenuanti nel calcolo della pena
art. 16, comma 3, codice di procedura penale
Criterio per individuare, tra reati posti in continuazione, quale sia il più grave in astratto; la Cassazione e la Corte d'appello hanno ritenuto applicabile tale criterio per individuare il reato più grave (artt. 30 e 31 L. 646/1982)
Massime di principio
- In caso di annullamento con rinvio la sezione 'ad quem' deve essere diversa solo dalla sezione che ha emesso la sentenza annullata, non da tutte le sezioni della stessa Corte territoriale.
- Il giudice di rinvio ha l'obbligo di esplicitare i criteri di calcolo della pena (art. 597, comma 3 c.p.p.); se la Cassazione rinvia perché non è certa della determinazione effettuata in primo grado, il giudice può rideterminare la pena purché rispetti le indicazioni e i limiti fissati dalla Cassazione.
- Il divieto di reformatio in peius opera quando, in presenza di impugnazione proposta dal solo imputato, il giudice di merito non può aumentare la pena in funzione 'emendativa' rispetto a quanto effettivamente determinato dal primo grado; tuttavia, se la determinazione di primo grado non è certa, il giudice di rinvio mantiene una discrezionalità entro i limiti edittali e conformemente alle indicazioni della Cassazione.
- Il giudice di rinvio deve uniformarsi alle questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente (art. 627, comma 3 c.p.p.); le valutazioni di fatto rimangono invece di competenza del giudice di merito nei limiti dell'annullamento.
- Quando vi sono reati posti in continuazione occorre applicare il criterio di cui all'art. 16, comma 3 c.p.p. per individuare il reato più grave e calcolare correttamente la pena complessiva, tenendo conto delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e degli aumenti previsti per la continuazione (art. 81 c.p.) solo se quei reati vengono confermati.
- Errori di calcolo o inosservanze di aritmetica della pena possono essere corretti in sede di rinvio, purché la correzione rispetti i limiti sostanziali e le prescrizioni della Cassazione.
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