Sentenza n. 1391/2026 - Roma, Sezione 2
per il risarcimento del danno subito ex art. 30, comma V, c.p.a. quale conseguenza del provvedimento n. -OMISSIS-, con cui il Direttore Centrale per le risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha illegittimamente disposto l’esclusione dell’odierno ricorrente dal concorso per il reclutamento di 1507 allievi agenti della Polizia di Stato, dopo lo svolgimento del concorso medesimo, dopo il superamento di tutte le prove ed il riconoscimento della relativa idoneità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di 1507 allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già volontario in ferma annuale nella Marina militare, aveva partecipato al concorso riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, superando le prove e conseguendo l'idoneità. Era stato tuttavia escluso perché l'Amministrazione non aveva ritenuto equivalente lo status di volontario in ferma annuale a quello di volontario in ferma prefissata di un anno. Dopo l'annullamento dell'esclusione da parte del Consiglio di Stato, che aveva riconosciuto l'equivalenza delle due figure ai fini della ratio della riserva concorsuale, il ricorrente ha chiesto il risarcimento di euro 230.357,09, pari alla differenza tra i redditi percepiti dal 2007 al 2022 e quelli che avrebbe percepito se fosse stato assunto tempestivamente nella Polizia di Stato. Ha dedotto l'illegittimità e la colpa di apparato dell'Amministrazione, la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, correttezza, lealtà, ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, nonché il nesso causale tra l'esclusione e il ritardo nell'assunzione. L'Amministrazione ha sostenuto, mediante la relazione depositata in corso di causa, la correttezza dell'operato e ha documentato gli atti adottati per consentire al ricorrente di completare l'iter concorsuale. Il ricorrente ha inoltre contestato la tardività del deposito della relazione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria. Ha qualificato la responsabilità da illegittimità provvedimentale come responsabilità aquiliana, richiedendo la prova del danno, della sua ingiustizia, del nesso causale e dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Ha precisato che l'annullamento giurisdizionale dell'atto non comporta automaticamente il diritto al risarcimento e che l'onere della prova grava sul danneggiato, anche quanto all'ammontare del danno e al nesso eziologico. Nel caso concreto ha escluso la colpa dell'Amministrazione, rilevando che l'esclusione era stata adottata sulla base dell'interpretazione letterale dell'art. 16 della legge n. 226 del 2004 e del bando, dopo l'acquisizione di un parere qualificato del Ministero della Difesa che escludeva l'equiparazione tra le diverse posizioni giuridiche dei volontari. La complessità interpretativa e il precedente orientamento cautelare e di merito del TAR favorevole alla tesi amministrativa integravano comunque un quadro idoneo a escludere la colpa, anche in termini di errore scusabile. Il TAR ha inoltre ricordato che, in caso di tardiva costituzione del rapporto di impiego, non spettano automaticamente le retribuzioni relative al periodo anteriore all'effettiva prestazione lavorativa: la retrodatazione giuridica della nomina e la ricostruzione economica si distinguono, e le differenze reddituali possono essere chieste soltanto a titolo risarcitorio, previa prova concreta del pregiudizio e detrazione dell'aliunde perceptum. Ha osservato che il ricorrente non risultava aver impugnato la graduatoria definitiva, circostanza che avrebbe reso improcedente la pretesa di riammissione, mentre l'Amministrazione aveva comunque ricostruito d'ufficio la posizione e consentito la conclusione dell'iter concorsuale, convocandolo nel 2022 per le verifiche e il corso di formazione. La contestazione del deposito tardivo della relazione è stata ritenuta irrilevante, poiché il ricorrente aveva potuto replicare e non aveva subito una lesione del diritto di difesa. Ricorso respinto; spese compensate.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, c.p.a.
per il risarcimento del danno subito quale conseguenza dell'illegittimo provvedimento
La domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione richiede la verifica dei presupposti della responsabilità e non consegue automaticamente all'annullamento dell'atto.
art. 30, comma 5, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe quale fondamento della domanda risarcitoria.
art. 16 l. 23 agosto 2004, n. 226
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale
La disposizione e il bando sono stati interpretati dall'Amministrazione nel senso di limitare la riserva ai titolari dello specifico status giuridico di VFP1; tale interpretazione, pur successivamente superata in sede giurisdizionale, è stata ritenuta idonea a escludere la colpa dell'Amministrazione.
art. 2043 c.c.
La responsabilità dell'Amministrazione per illegittimità provvedimentale ha natura extracontrattuale e richiede danno ingiusto, nesso causale ed elemento soggettivo.
art. 2697 c.c.
Grava sul danneggiato l'onere di provare i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione.
art. 2729 c.c.
La prova presuntiva del danno è ammessa solo quando fondata su indizi gravi, precisi e concordanti; non sono sufficienti dati ipotetici o privi di adeguato supporto dimostrativo.
artt. 40 e 41 c.p.
Il nesso causale nella responsabilità aquiliana è valutato secondo la condicio sine qua non e il criterio della causalità adeguata.
Massime di principio
- L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo illegittimo non determina automaticamente il diritto al risarcimento: il danneggiato deve provare la lesione della situazione soggettiva, l'ingiustizia del danno, il nesso causale e il dolo o la colpa dell'amministrazione.
- La colpa dell'amministrazione va valutata in relazione al carattere della regola violata e a tutte le circostanze concrete. Quando il quadro normativo o giurisprudenziale è ambiguo o complesso e l'amministrazione ha agito sulla base di un parere qualificato, può configurarsi errore scusabile, con esclusione della responsabilità risarcitoria.
- In caso di tardiva costituzione di un rapporto di pubblico impiego, il dipendente non ha diritto alle retribuzioni relative al periodo anteriore all'effettiva prestazione lavorativa; le differenze reddituali possono essere riconosciute soltanto a titolo di risarcimento, previa prova del danno, del nesso causale e dell'eventuale assenza o peggioramento dell'occupazione alternativa, con detrazione dell'aliunde perceptum.
- La retrodatazione giuridica della nomina tutela anzianità e posizione ordinamentale nei casi di tardiva assunzione, ma non produce automaticamente effetti economici per il periodo in cui il servizio non è stato prestato.
- La prova del danno patrimoniale può essere fornita per presunzioni soltanto mediante elementi gravi, precisi e concordanti; non sono sufficienti mere proiezioni ipotetiche sulle retribuzioni che sarebbero state percepite.
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