Sentenza del 07/07/2015 n. 1514 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Avviso d'accertamento - sottoscrizione - legittimità - funzionario delegato ex art. 42 d.P.R. 600/73 - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno 2007, con sanzioni e interessi, contestando la deduzione di costi derivanti da fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, aventi a oggetto sponsorizzazioni di una scuderia automobilistica. In via preliminare, la ricorrente ha sostenuto la nullità dell'avviso perché sottoscritto da un funzionario privo di legittimazione ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973, nonché la tardività dell'accertamento per assenza dei presupposti del raddoppio dei termini. Ha inoltre contestato la motivazione per relationem e l'inesistenza delle operazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso annullando l'avviso per mancata prova della delega di firma. L'Agenzia delle Entrate ha appellato la decisione, producendo i dati curricolari e la delega di firma del funzionario sottoscrittore, il quale ricopriva il ruolo di Capo Area Imprese Minori e Lavoratori Autonomi ed era autorizzato a firmare atti relativi al contrasto all'evasione fino a un recupero imponibile di 5.164.000 euro. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto valida la sottoscrizione ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973. Poiché la società, rimasta contumace in appello, non ha riproposto le ulteriori questioni non esaminate in primo grado, tali questioni sono state considerate rinunciate e non più esaminabili. L'appello dell'Agenzia è stato accolto, la sentenza di primo grado è stata riformata, il ricorso della società è stato rigettato e la società è stata condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 1.000 euro per il primo grado e 1.500 euro per l'appello, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso di accertamento è legittimamente sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'ufficio quando risulti conferita una delega di firma valida e pertinente, adeguatamente documentata in giudizio. Nel caso esaminato, la delega era riferita alle funzioni ricoperte e comprendeva il valore dell'accertamento.
Art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina i termini per la notificazione degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette. La questione del raddoppio dei termini non è stata esaminata nel merito perché la contribuente non l'ha riproposta in appello.
Art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Disciplina i termini per l'accertamento IVA. Anche questa questione è stata considerata rinunciata, non essendo stata riproposta dalla società nel giudizio di appello.
Art. 346 c.p.c.
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Il principio si applica anche alla parte appellata rimasta contumace e comporta la rinuncia alle questioni autonome non accolte o non esaminate in primo grado se non vengono espressamente riproposte nel giudizio di appello.
Art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario riproduce il principio dell'art. 346 c.p.c.: le questioni ed eccezioni dell'appellato non accolte in primo grado e non riproposte in appello si intendono rinunciate.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'ufficio non è automaticamente nullo: occorre verificare l'esistenza, la validità e l'ambito della delega di firma, inclusa la compatibilità con il valore dell'accertamento.
- L'Amministrazione finanziaria può provare la legittimazione del sottoscrittore producendo in giudizio la delega e la documentazione relativa alle funzioni e all'inquadramento del funzionario.
- Nel giudizio tributario d'appello, la parte vittoriosa in primo grado deve riproporre espressamente le domande e le eccezioni non accolte o rimaste assorbite; la mancata riproposizione può comportarne la rinuncia, anche se la parte è rimasta contumace.
- Quando la decisione di primo grado viene riformata e le ulteriori contestazioni non sono state riproposte in appello, il giudice può non esaminarle nel merito e rigettare integralmente il ricorso.
- La contestazione della validità della firma deve essere concreta e documentata: non basta allegare genericamente che il sottoscrittore non fosse il capo dell'ufficio, ma occorre dimostrare l'assenza o l'inadeguatezza della delega.
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