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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34706/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione stipulata tra un'azienda sanitaria e una società privata per l'esecuzione di interventi di cataratta a favore di utenti del SSN. L'azienda sanitaria contestava il rispetto di alcune condizioni convenzionali e, con comunicazione del 2 settembre 2004, dichiarava la risoluzione immediata del rapporto. La società chiedeva il pagamento delle prestazioni già eseguite tra maggio e settembre 2004 e, per il diniego, avviava un primo giudizio arbitrale, nel quale domandava il corrispettivo e il risarcimento del danno, in subordine l'arricchimento senza causa. L'azienda eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario/arbitrale, chiedeva la sospensione per pregiudizialità penale e proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento per grave inadempimento della società. Il primo lodo accoglieva la domanda di pagamento delle prestazioni eseguite prima del recesso; dopo la definizione del procedimento penale, il secondo lodo accoglieva la domanda risarcitoria della società, ritenendo ingiustificata la risoluzione. La Corte d'appello dichiarava inammissibile l'impugnazione del primo lodo perché non tempestivamente proposta e rigettava l'impugnazione del secondo. In cassazione l'azienda ricorrente articolava sei motivi, poi estesi nel corpo dell'ordinanza anche a un settimo: contestava la qualificazione del primo lodo come parziale e la sua immediata impugnabilità, deduceva la nullità del primo lodo per riconoscimento del maggior danno senza prova, censurava la giurisdizione del collegio arbitrale sulla domanda risarcitoria, lamentava omessa pronuncia e preclusioni sulla domanda di illegittimità della risoluzione, e infine denunciava violazioni di norme sostanziali e processuali sulla risoluzione, sulla clausola risolutiva espressa, sulla diffida, sul grave inadempimento e sulla quantificazione del danno. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, ribadendo che il primo lodo, avendo definito una domanda di merito scindibile, era immediatamente impugnabile; che la controversia sulla fase esecutiva della convenzione di diritto privato apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario, dunque anche al collegio arbitrale; che non vi era omessa pronuncia sulla domanda di illegittimità della risoluzione; e che i restanti motivi tendevano a sollecitare un riesame del merito e della ricostruzione fattuale, precluso nel giudizio di impugnazione del lodo e nel successivo sindacato di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al doppio contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione del primo lodo arbitrale, perché relativo a una domanda di merito definita autonomamente e quindi immediatamente impugnabile, e aveva respinto le censure contro il secondo lodo. La Corte ha inoltre ribadito che la domanda risarcitoria della società, riferita alla fase esecutiva della convenzione, ricadeva nella giurisdizione del giudice ordinario e dunque poteva essere decisa dagli arbitri in presenza di clausola compromissoria. Le doglianze sostanziali sulla risoluzione, sulla clausola risolutiva e sulla quantificazione del danno sono state reputate inammissibili perché dirette a un nuovo esame del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 827, comma 3, c.p.c.

    Il lodo è immediatamente impugnabile solo se decide parzialmente il merito definendo una o più domande autonome; non lo è quando risolve solo questioni preliminari o di rito senza definire il giudizio su quelle domande.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla compensazione e all'inesigibilità del credito, ma la Corte ne ha ritenuto irrilevante l'incidenza ai fini dell'immediata impugnabilità del primo lodo.

  • art. 133 del codice del processo amministrativo

    Evocato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione amministrativa, ma ritenuto non applicabile ratione temporis dalla Corte, che ha comunque escluso la giurisdizione amministrativa sulla fase esecutiva della convenzione.

  • art. 33 d.lgs. n. 80/1998

    Richiamato quale base del riparto di giurisdizione nelle controversie su pubblici servizi, ma la Corte ha escluso che la domanda risarcitoria relativa all'esecuzione della convenzione fosse attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la Corte d'appello aveva esaminato e rigettato il motivo di impugnazione relativo alla domanda di illegittimità della risoluzione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le doglianze fondate su tali norme sono state considerate inammissibili perché miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, preclusa in sede di impugnazione del lodo e di legittimità.

  • art. 1456 c.c.

    Richiamato in relazione alla clausola risolutiva espressa; la Corte non ha rivisto l'accertamento compiuto dai giudici di merito circa la sua insussistenza o inefficacia nel caso concreto.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato con riguardo alla risoluzione per inadempimento; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché rivolte a un riesame del merito della valutazione sull'inadempimento.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato per la gravità dell'inadempimento; la Corte ha ritenuto che la censura non potesse essere scrutinata perché implicava una rivalutazione dei fatti già compiuta dagli arbitri e dalla Corte d'appello.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul recesso; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile poiché volta a contestare la ricostruzione di merito della vicenda contrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale fonte dell'introduzione della disciplina del doppio contributo unificato.

  • art. 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in combinazione con l'art. 13, comma 1-quater, per la disciplina dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Il lodo arbitrale è immediatamente impugnabile solo quando definisce in modo autonomo una o più domande di merito scindibili; se decide soltanto questioni preliminari o di rito, l'impugnazione va proposta unitamente al lodo definitivo.
  • Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale il sindacato del giudice e, in cassazione, quello di legittimità, non può tradursi in una nuova valutazione del merito o delle prove, ma deve limitarsi ai vizi tipici dedotti e alla congruità logica e giuridica della motivazione sulla decisione impugnata.
  • La giurisdizione sulle controversie relative alla fase esecutiva di una convenzione di diritto privato stipulata da una pubblica amministrazione con un soggetto privato spetta al giudice ordinario quando non siano in discussione atti autoritativi o scelte discrezionali della pubblica amministrazione.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo autonomo di domanda o eccezione; non sussiste se il giudice di merito abbia comunque esaminato il motivo e lo abbia respinto con argomentazione espressa.
  • Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale i motivi devono essere specifici e aderenti alle censure tipiche consentite dalla legge: non sono ammissibili doglianze che, sotto veste di violazione di legge, chiedano soltanto una rivalutazione del fatto, della prova o della quantificazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitratoInadempimentoMoraRisoluzione del contrattoGiurisdizione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniResponsabilità civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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