Cassazione Penale, Sentenza n. 19418/2025 del 23/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato l'applicazione, dopo la cessazione della custodia cautelare per decorrenza dei termini, di una nuova misura sostitutiva (divieto di dimora in Campania e obbligo di presentazione quotidiana). Si deduceva violazione dell'art. 274 c.p.p. in relazione all'art. 275 c.p.p. e vizio di motivazione: la Corte d'appello e il Tribunale del riesame non avrebbero effettuato una reale e autonoma valutazione sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari alla luce dell'annullamento con rinvio della sentenza di condanna da parte della Cassazione, che aveva evidenziato gravi carenze probatorie (attendibilità dei collaboratori, meri contatti occasionali, incongruenze temporali tra contestazioni), perciò la presunzione di persistenza del vincolo associativo non poteva essere assunta senza verifica specifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato (in parte per ragioni diverse da quelle prospettate dal difensore). Ha rilevato che il provvedimento impugnato non ha svolto la cognizione devolutiva tipica del riesame: i giudici si sono limitati a richiamare la continuità del vincolo associativo e la mancata emersione di elementi nuovi, senza rispondere in modo specifico alle deduzioni connesse all'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, che aveva incidere sulla robustezza del quadro probatorio. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui una misura disposta dopo la cessazione della custodia per decorrenza dei termini è da considerarsi "nuova" e richiede una verifica positiva e attuale delle esigenze cautelari, non un mero rinvio alla valutazione originaria. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale del riesame per nuovo giudizio di riesame.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di impugnazione riguardo ai termini e alle condizioni di impugnazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha valutato che la decisione impugnata era viziata nella motivazione relativa alla verifica delle esigenze cautelari
Richiamato nella deduzione difensiva in relazione al meccanismo d'impugnazione; la sentenza richiama il corretto perimetro di applicazione delle norme processuali in tema cautelare
art. 299, comma 1, cod. proc. pen.
Richiesto come principio che impone valutazioni cautelari specifiche e contestualizzate; la Corte ha censurato l'omissione di adeguate verifiche sulla posizione processuale concreta del ricorrente
art. 307, comma 1, cod. proc. pen.
Usato per distinguere le misure "nuove": la Corte ha affermato che la misura adottata dopo l'estinzione della custodia deve essere motivata sulla persistenza effettiva delle ragioni che giustificavano la custodia e non può limitarsi a richiamare l'accertamento originario
Richiamato a fronte dell'orientamento secondo cui l'appello cautelare ha limiti di devoluzione; la Corte ha chiarito che tale orientamento non è applicabile quando si tratta di una misura "nuova" emessa dopo la cessazione della custodia
Sez. U, n. 44060 del 11/07/2024 (Caruso)
«in tema di misure cautelari personali, sono impugnabili con istanza di riesame i provvedimenti applicativi di una nuova misura cautelare, ricorrendo tale ipotesi tutte le volte che la misura originariamente applicata venga caducata, per qualsivoglia ragione, e ne venga emessa una successiva, autonoma dalla prima, ossia non condizionata dalla precedente vicenda cautelare»
La Corte ha applicato questo indirizzo per ritenere che la misura imposta dopo la cessazione della custodia è "nuova" e richiede il riesame; quindi il Tribunale avrebbe dovuto procedere secondo la cognizione piena del riesame e motivare la persistenza attuale delle esigenze cautelari
Sez. 3, n. 30339 del 03/06/2021
Richiamata per il principio secondo cui il giudice dell'appello cautelare deve, in molteplici aspetti, riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni di legittimità della misura; la Corte ha ritenuto applicabile tale esigenza di cognizione estesa nel caso di misure successive
Massime di principio
- Quando una misura cautelare sostitutiva viene adottata dopo che la custodia è cessata per decorrenza dei termini, quella misura deve essere qualificata come "nuova": occorre una verifica positiva e attuale della persistenza delle esigenze cautelari, non un mero rinvio alla motivazione originaria.
- Se la Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di merito per carenze motivazionali attinenti agli elementi probatori, il giudice che valuta le misure cautelari deve considerare se tali carenze incidono sulle esigenze cautelari e motivare specificamente la scelta di confermare o sostituire la misura.
- La presunzione di stabilità del vincolo associativo (soprattutto nei reati associativi) è superabile: il giudice cautelare deve valutare gli elementi contrari, il decorso del tempo e l'assenza di nuovi elementi a carico; non è sufficiente una affermazione generale di "continuità" senza verifica delle circostanze concrete.
- Se il provvedimento impugnato non svolge la cognizione piena richiesta (riesame) e si limita a richiami formali, la Corte di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo giudizio di riesame.
- In pratica: quando si contesta una nuova misura emanata dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini, è preferibile proporre istanza di riesame e, nel merito, evidenziare come eventuali sentenze di annullamento incidano sulla tenuta del quadro probatorio e sulle esigenze cautelari.
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