Sentenza n. 445/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione n. 602 emessa dall’ I.N.P.S. Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti CIG industria in data 9 maggio 2024, notificata in data 14 maggio 2024, avente ad oggetto “Ricorso n. 752411600 del 07/02/2024 proposto da PACUCCI LEONARDO S.R.L., identificativo n. 0911254671, Codice Fiscale 05598740727 Struttura INPS di BARI", con cui veniva respinto il ricorso presentato dalla Pacucci Leonardo s.r.l.; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto o conseguenziale, per quanto non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS che aveva respinto il ricorso amministrativo contro il diniego di ammissione alla CIGO
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva richiesto l'attivazione della procedura di consultazione sindacale e, successivamente, l'ammissione alla CIGO per tredici settimane e fino a otto lavoratori, deducendo la riduzione di ordini e commesse e l'andamento negativo del mercato. L'INPS aveva respinto l'istanza ritenendo insussistenti i presupposti previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e dal D.M. n. 95442/2016; il successivo ricorso amministrativo era stato respinto con la deliberazione impugnata. La ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione, erronea interpretazione e malgoverno dell'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e della circolare INPS n. 197/2015, sostenendo la sussistenza dei requisiti per la CIGO; dall'altro, eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 subordini la CIGO alla presenza di situazioni di breve durata, transitorie e non imputabili al datore di lavoro e che, secondo il D.M. n. 95442/2016, la transitorietà e la temporaneità richiedano la prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa al momento della domanda. Nel caso concreto, la società aveva già fatto ricorso alla CIGO per trentaquattro settimane dal 31 ottobre 2022 per le medesime problematiche: tale reiterazione escludeva il carattere transitorio e di breve durata dell'evento. Inoltre, la società non aveva dimostrato che l'intervento avrebbe consentito la ripresa dell'attività ordinaria. La mera allegazione di commesse altalenanti e di tempi di consegna non scadenzabili non integrava la significativa riduzione degli ordini richiesta dall'art. 3, comma 1, del D.M. n. 95442/2016, trattandosi di vicende riconducibili all'ordinaria organizzazione e programmazione aziendale e non di un evento eccezionale o imprevedibile. Il giudice ha escluso anche la carenza di istruttoria, rilevando che l'INPS aveva richiesto un'integrazione documentale prima di adottare il diniego. Ha inoltre richiamato i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell'ente previdenziale, ammissibile solo in presenza di illogicità evidente, manifesta incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti; vizi non ravvisati nella fattispecie. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 148/2015
situazioni di breve durata, transitorie e non addebitabili alla condotta del datore di lavoro
La CIGO è concedibile solo quando la sospensione o riduzione dell'attività dipenda da una situazione breve, transitoria e non imputabile al datore di lavoro; deve inoltre essere prevedibile la ripresa della normale attività lavorativa.
art. 3, comma 1, D.M. n. 95442/2016
significativa riduzione degli ordini
La causale della mancanza di commesse richiede una significativa riduzione degli ordini; commesse semplicemente altalenanti e difficoltà di programmazione o di smaltimento delle scorte non sono sufficienti se riconducibili all'ordinaria organizzazione aziendale.
D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95442 del 14 aprile 2016
transitorietà della situazione aziendale; temporaneità della situazione di mercato
La transitorietà e la temporaneità sussistono quando, al momento della domanda, sia prevedibile la ripresa della normale attività lavorativa.
circolare INPS n. 197/2015
È stata invocata dalla ricorrente, ma la sentenza non ne espone una specifica interpretazione decisiva.
Massime di principio
- La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è concedibile soltanto per situazioni di breve durata, transitorie e non imputabili al datore di lavoro, rispetto alle quali, al momento della domanda, sia prevedibile la ripresa della normale attività lavorativa.
- La reiterazione del ricorso alla CIGO per periodi prolungati e per le medesime problematiche aziendali costituisce un elemento idoneo a escludere il carattere transitorio e di breve durata dell'evento dedotto a sostegno della nuova domanda.
- La causale della mancanza di commesse richiede una significativa riduzione degli ordini e non è integrata da commesse meramente altalenanti, da tempi di consegna non programmabili o da difficoltà di gestione delle scorte riconducibili all'ordinaria organizzazione aziendale.
- Il giudice amministrativo può sindacare la valutazione tecnico-discrezionale dell'ente previdenziale sull'esistenza di una crisi aziendale rilevante ai fini della CIGO solo quando essa sia evidentemente illogica, manifestamente incongruente, inattendibile o affetta da travisamento dei fatti.
- Non sussiste carenza istruttoria quando l'amministrazione, prima di adottare il diniego di ammissione alla CIGO, abbia attivato un supplemento istruttorio mediante richiesta di integrazione documentale e il richiedente non abbia fornito elementi sufficienti a dimostrare l'eccezionalità e l'imprevedibilità della situazione aziendale.
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