Sentenza n. 694/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione n. 1693 del 3/6/2025 del Responsabile dell'Area 5 del Comune di Manduria di approvazione di tutti i verbali della Commissione della selezione indetta per il rilascio della concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricettive del lotto n. 9; di tutti i verbali della Commissione ed in particolare del verbale n. 3 del 28/4/2025 e 4 del 29/4/2025 con cui la società ricorrente è stata esclusa; del bando di gara approvato con determinazione n. 826 del 14&/3/2025, di tutti gli allegati al bando ed in particolare dell'Allegato C e di ogni altro atto della procedura; nonchè di ogni atto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura competitiva per il rilascio della concessione demaniale marittima relativa al lotto n. 9 e conseguente mancata assegnazione del lotto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i verbali della Commissione, in particolare quelli con cui è stata esclusa, la determinazione di approvazione degli atti di gara, il bando e l'Allegato C. Ha dedotto l'erronea interpretazione della lex specialis e dell'elaborato grafico, l'omessa istruttoria, l'erronea presupposizione in fatto e in diritto, la violazione del principio di inequivocità delle disposizioni del bando e del favor partecipationis. Secondo la ricorrente, la fascia FP3, larga tre metri e destinata al libero transito, sarebbe stata rappresentata in colore verde e collocata al di fuori dell'area concedibile perimetrata in rosa; pertanto, i manufatti di servizio sarebbero stati legittimamente collocati nell'area rosa, comprendente soltanto le fasce FP1 e FP2. La Commissione aveva invece ritenuto non conformi gli elaborati tecnografici perché i manufatti previsti per i servizi della spiaggia ricadevano nella fascia FP3.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo il tenore letterale dell'art. 2 del bando, secondo cui le aree concedibili comprendevano tutte e tre le fasce parallele alla linea di costa: FP1, destinata al libero transito pedonale; FP2, destinata alla posa di ombrelloni e all'allocazione delle strutture di servizio; FP3, larga tre metri, destinata al libero transito, nella quale potevano essere collocate soltanto pedane in legno e verde con essenze mediterranee. Poiché dagli elaborati dell'offerta risultava la collocazione di manufatti di servizio nella fascia FP3, l'esclusione è stata ritenuta conforme alle prescrizioni del bando. Il giudice ha escluso che l'Allegato C potesse essere interpretato nel senso prospettato dalla ricorrente: l'elaborato grafico individuava i lotti concedibili e, integrando la disciplina di gara, doveva essere letto in conformità al dato letterale dell'art. 2, che includeva nell'area concedibile tutte le fasce FP1, FP2 e FP3. Le ulteriori censure sono state ritenute generiche e indimostrate; anche la contestazione della lex specialis è stata respinta perché le prescrizioni erano chiare. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 2 del bando di gara
le aree concedibili comprendono le fasce parallele alla linea di costa come di seguito: FP1 di profondità di 5 metri dalla linea esterna di battigia destinata esclusivamente al transito libero pedonale; FP2 destinata alla posa di ombrelloni e all’allocazione di strutture di servizi; FP3 della larghezza di 3 metri destinata al libero transito sulla quale si possono anche posare pedane in legno nonché allocare del verde con l’impiego di essenze mediterranee del sistema vegetazionale dunale
La disposizione include nell'area concedibile tutte le fasce FP1, FP2 e FP3 e vieta di collocare manufatti di servizio nella fascia FP3, destinata al libero transito.
Massime di principio
- Nell'interpretazione della lex specialis, il dato letterale del bando prevale su una lettura dell'elaborato grafico incompatibile con le prescrizioni testuali; gli allegati devono essere interpretati in modo coerente e conforme al testo del bando.
- Quando il bando individua espressamente, a pena di esclusione, la destinazione funzionale delle diverse fasce dell'area demaniale, è legittima l'esclusione dell'offerta che collochi manufatti o strutture in una fascia riservata al libero transito.
- Un elaborato grafico che integra la disciplina di gara non può essere interpretato isolatamente, ma deve essere letto insieme alle prescrizioni testuali della lex specialis e nel senso che assicuri la coerenza complessiva della disciplina.
- Le censure relative all'interpretazione del bando e all'istruttoria sono inidonee a superare la presunzione di legittimità dell'esclusione se restano generiche e non dimostrano concretamente l'erroneità dei presupposti fattuali o della valutazione compiuta dalla Commissione.
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