Sentenza del 22/09/2020 n. 19774 - Corte di Cassazione
Accertamento - Indagini finanziarie - Prelievi su conto corrente bancario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento basati su documentazione extracontabile e dati bancari acquisiti durante indagini nate in sede penale; i ricorrenti contestavano l'illegittimità dell'autorizzazione all'utilizzo dei dati bancari, il difetto di motivazione degli atti, l'illegittima utilizzazione di movimenti bancari intestati ai soci anziché alla societa', e proponevano l'applicazione retroattiva della modifica dell'art. 32 DPR 600/1973 (soglie di prelievo) entrata in vigore nel 2016
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'uso, ai fini fiscali, dei documenti e dei conti acquisiti nell'ambito di indagine penale e successivamente autorizzati per uso fiscale; ha confermato che l'avviso era sufficientemente motivato (il processo verbale non doveva essere necessariamente allegato se il contribuente ne era a conoscenza); ha affermato la legittimità di riferire alla societa' operazioni risultanti dai conti intestati ai soci nelle societa' di persone o a ristretta base partecipativa salvo prova contraria; ha escluso l'applicazione retroattiva della modifica normativa del 2016 sulle soglie dei prelevamenti bancari, considerandola sostanziale
Norme richiamate
DPR n. 600/1973, articolo 32
modificato: ai fini della determinazione del maggior reddito, solo i prelievi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, 5.000 euro mensili rilevano come elementi posti a base di rettifiche e accertamenti
La norma originaria consente all'Amministrazione di utilizzare movimenti bancari come elementi presuntivi; la modifica ha introdotto soglie che limitano tale presunzione, ma la Corte ha ritenuto che la modifica sia di natura sostanziale e operi solo dal 3 dicembre 2016 in poi, non retroattivamente
Decreto Legge n. 193/2016, art. 7‑quater (conv. L. 225/2016)
prelievi oltre 1.000 Euro giornalieri e comunque 5.000 Euro mensili rilevanti ai fini dell'accertamento
Ha modificato l'art. 32 DPR 600/1973 introducendo soglie per l'utilizzo dei prelevamenti come elementi presuntivi; la Corte l'ha qualificata come norma sostanziale, non applicabile retroattivamente ai contenziosi anteriori
DPR n. 600/1973, articolo 33
disciplina l'accesso domiciliare e le indagini bancarie in sede fiscale
L'autorizzazione all'utilizzo di documenti acquisiti in sede penale e poi usati in sede fiscale non richiede la motivazione tipica degli atti amministrativi, poiché l'accesso originario e' avvenuto in ambito penale con maggiori garanzie; la norma fiscale non impone obbligo di motivazione per l'autorizzazione all'accesso ai soli fini amministrativi
DPR n. 600/1973, articolo 39
disciplina le modalità di accertamento (analitico‑induttivo e induttivo puro)
Nel c.d. accertamento analitico‑induttivo il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili relativi ai maggiori ricavi contestati; nel caso di accertamento induttivo 'puro' i costi possono trovare diverso trattamento
DPR n. 600/1973, articolo 41‑bis
La definizione amministrativa dell'accertamento societario costituisce titolo per l'accertamento nei confronti dei soci; la definizione della posizione societaria puo' ridurre l'esigenza di litisconsorzio necessario
L. n. 241/1990, articolo 3
L'obbligo di motivazione previsto per gli atti amministrativi non si estende all'autorizzazione interna all'uso di atti tra uffici o ad atti meramente organizzativi; pertanto l'autorizzazione all'uso di documenti acquisiti in sede penale non richiede la motivazione formale prevista per atti amministrativi impositivi
Codice civile, articolo 2697
Principio generale sull'onere della prova: la Corte ricorda che, secondo la tipologia di accertamento, l'onere probatorio puo' gravare sul contribuente (es. prova di costi deducibili nel caso di analitico‑induttivo)
Massime di principio
- La modifica dell'art. 32 DPR 600/1973 (soglie sui prelevamenti) introdotta nel 2016 ha natura sostanziale e vale solo per i fatti e gli accertamenti successivi alla sua entrata in vigore (3 dicembre 2016); non opera retroattivamente sui contenziosi anteriori.
- In societa' di persone o in societa' con ristretta base partecipativa gli Uffici possono utilizzare i movimenti riscontrati sui conti intestati ai soci per imputarli alla societa', in assenza di prova contraria che dimostri la assoluta estraneita' delle operazioni agli interessi societari.
- Documenti e conti acquisiti nell'ambito di indagini penali e poi autorizzati all'uso in sede fiscale sono utilizzabili dall'Amministrazione; l'autorizzazione non e' soggetta all'obbligo di motivazione tipico degli atti amministrativi impositivi, se l'accesso originario e' stato disposto dall'autorita' giudiziaria penale.
- Nel caso di accertamento di tipo analitico‑induttivo e' il contribuente che deve provare l'esistenza di costi deducibili relativi ai maggiori ricavi contestati; l'Ufficio non e' obbligato a riconoscere forfettariamente tali costi.
- La mancata allegazione del processo verbale di constatazione all'avviso non e' automaticamente vizio insanabile se il contribuente aveva conoscenza del contenuto o ha effettivamente ricevuto copia del verbale.
- Se la posizione societaria e' stata definita (es. per conciliazione o definizione amministrativa), viene meno l'esigenza di litisconsorzio necessario con i soci per questioni esaurite dalla definizione, e ciascun socio può proporre impugnazioni di carattere personale.
- Contenziosi sorti prima di modifiche legislative sostanziali non possono essere riformati applicando retroattivamente nuove soglie o regole, salvo espressa previsione normativa.
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