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Sentenza

Sentenza del 22/09/2020 n. 19774 - Corte di Cassazione

Accertamento - Indagini finanziarie - Prelievi su conto corrente bancario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento basati su documentazione extracontabile e dati bancari acquisiti durante indagini nate in sede penale; i ricorrenti contestavano l'illegittimità dell'autorizzazione all'utilizzo dei dati bancari, il difetto di motivazione degli atti, l'illegittima utilizzazione di movimenti bancari intestati ai soci anziché alla societa', e proponevano l'applicazione retroattiva della modifica dell'art. 32 DPR 600/1973 (soglie di prelievo) entrata in vigore nel 2016

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'uso, ai fini fiscali, dei documenti e dei conti acquisiti nell'ambito di indagine penale e successivamente autorizzati per uso fiscale; ha confermato che l'avviso era sufficientemente motivato (il processo verbale non doveva essere necessariamente allegato se il contribuente ne era a conoscenza); ha affermato la legittimità di riferire alla societa' operazioni risultanti dai conti intestati ai soci nelle societa' di persone o a ristretta base partecipativa salvo prova contraria; ha escluso l'applicazione retroattiva della modifica normativa del 2016 sulle soglie dei prelevamenti bancari, considerandola sostanziale

Norme richiamate

  • DPR n. 600/1973, articolo 32

    modificato: ai fini della determinazione del maggior reddito, solo i prelievi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, 5.000 euro mensili rilevano come elementi posti a base di rettifiche e accertamenti

    La norma originaria consente all'Amministrazione di utilizzare movimenti bancari come elementi presuntivi; la modifica ha introdotto soglie che limitano tale presunzione, ma la Corte ha ritenuto che la modifica sia di natura sostanziale e operi solo dal 3 dicembre 2016 in poi, non retroattivamente

  • Decreto Legge n. 193/2016, art. 7‑quater (conv. L. 225/2016)

    prelievi oltre 1.000 Euro giornalieri e comunque 5.000 Euro mensili rilevanti ai fini dell'accertamento

    Ha modificato l'art. 32 DPR 600/1973 introducendo soglie per l'utilizzo dei prelevamenti come elementi presuntivi; la Corte l'ha qualificata come norma sostanziale, non applicabile retroattivamente ai contenziosi anteriori

  • DPR n. 600/1973, articolo 33

    disciplina l'accesso domiciliare e le indagini bancarie in sede fiscale

    L'autorizzazione all'utilizzo di documenti acquisiti in sede penale e poi usati in sede fiscale non richiede la motivazione tipica degli atti amministrativi, poiché l'accesso originario e' avvenuto in ambito penale con maggiori garanzie; la norma fiscale non impone obbligo di motivazione per l'autorizzazione all'accesso ai soli fini amministrativi

  • DPR n. 600/1973, articolo 39

    disciplina le modalità di accertamento (analitico‑induttivo e induttivo puro)

    Nel c.d. accertamento analitico‑induttivo il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili relativi ai maggiori ricavi contestati; nel caso di accertamento induttivo 'puro' i costi possono trovare diverso trattamento

  • DPR n. 600/1973, articolo 41‑bis

    La definizione amministrativa dell'accertamento societario costituisce titolo per l'accertamento nei confronti dei soci; la definizione della posizione societaria puo' ridurre l'esigenza di litisconsorzio necessario

  • L. n. 241/1990, articolo 3

    L'obbligo di motivazione previsto per gli atti amministrativi non si estende all'autorizzazione interna all'uso di atti tra uffici o ad atti meramente organizzativi; pertanto l'autorizzazione all'uso di documenti acquisiti in sede penale non richiede la motivazione formale prevista per atti amministrativi impositivi

  • Codice civile, articolo 2697

    Principio generale sull'onere della prova: la Corte ricorda che, secondo la tipologia di accertamento, l'onere probatorio puo' gravare sul contribuente (es. prova di costi deducibili nel caso di analitico‑induttivo)

Massime di principio

  • La modifica dell'art. 32 DPR 600/1973 (soglie sui prelevamenti) introdotta nel 2016 ha natura sostanziale e vale solo per i fatti e gli accertamenti successivi alla sua entrata in vigore (3 dicembre 2016); non opera retroattivamente sui contenziosi anteriori.
  • In societa' di persone o in societa' con ristretta base partecipativa gli Uffici possono utilizzare i movimenti riscontrati sui conti intestati ai soci per imputarli alla societa', in assenza di prova contraria che dimostri la assoluta estraneita' delle operazioni agli interessi societari.
  • Documenti e conti acquisiti nell'ambito di indagini penali e poi autorizzati all'uso in sede fiscale sono utilizzabili dall'Amministrazione; l'autorizzazione non e' soggetta all'obbligo di motivazione tipico degli atti amministrativi impositivi, se l'accesso originario e' stato disposto dall'autorita' giudiziaria penale.
  • Nel caso di accertamento di tipo analitico‑induttivo e' il contribuente che deve provare l'esistenza di costi deducibili relativi ai maggiori ricavi contestati; l'Ufficio non e' obbligato a riconoscere forfettariamente tali costi.
  • La mancata allegazione del processo verbale di constatazione all'avviso non e' automaticamente vizio insanabile se il contribuente aveva conoscenza del contenuto o ha effettivamente ricevuto copia del verbale.
  • Se la posizione societaria e' stata definita (es. per conciliazione o definizione amministrativa), viene meno l'esigenza di litisconsorzio necessario con i soci per questioni esaurite dalla definizione, e ciascun socio può proporre impugnazioni di carattere personale.
  • Contenziosi sorti prima di modifiche legislative sostanziali non possono essere riformati applicando retroattivamente nuove soglie o regole, salvo espressa previsione normativa.

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