Cassazione Penale, Sentenza n. 3327/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte d'appello di Genova che aveva rifiutato la consegna ai fini di esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalle autorità ungheresi, motivando il rifiuto con la mancata risposta dello Stato richiedente a precedenti richieste informative (in particolare riguardo durata massima della custodia cautelare, possibilità di riesame, e motivi di revoca). Il Procuratore Generale ha denunciato violazione degli artt. 1, 2 e 16 della legge n. 69/2005 e delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2/2021, sostenendo che la mancata risposta non può più costituire motivo di rifiuto e che la Corte non si è sincerata delle ragioni dell'assenza di risposta né ha dato motivazione adeguata circa il rischio di violazione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il mandato di arresto europeo era ancora valido secondo comunicazione dell'autorità ungherese e che la Corte territoriale aveva motivato il rifiuto con ragioni oggi non previste dalla disciplina vigente. La Suprema Corte ha affermato che, dopo il d.lgs. n. 10/2021, la mancata risposta a richieste informative non costituisce più motivo di rifiuto e che la motivazione della Corte d'appello era meramente apparente e contraria al principio di mutua fiducia. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, disponendo altresì che quest'ultima valuti la portata del documento in lingua ungherese depositato dal difensore e la sua apparente contraddizione con la comunicazione ufficiale dell'autorità ungherese.
Norme richiamate
artt. 1, 2, 6, 14, 16, 17, 21, 22-bis
La Corte ha richiamato l'art. 16 che obbliga la corte di appello a richiedere con urgenza informazioni integrative e a fissare un termine per la loro ricezione; dopo le modifiche legislative le norme (in particolare art. 16) non consentono più il rigetto della richiesta di consegna per la sola mancata risposta dello Stato richiedente. Le disposizioni sugli art. 14 e 17 consentono brevi proroghe per la decisione; l'art. 21, abrogato, non imponeva più rimessione in libertà automatica; l'art. 22-bis disciplina nuovi termini e misure cautelari graduati.
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10
modifiche agli artt. 6 e 16 della legge n. 69/2005
Ha riformato la procedura di cooperazione in materia di mandato di arresto europeo eliminando la possibilità di rigettare la consegna per il solo motivo della mancata risposta a richieste informative; ha introdotto procedure di richiesta urgente di integrazioni e limiti temporali per la decisione della corte di appello.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
La difesa aveva invocato l'art. 6 CEDU (diritto a un equo processo) sostenendo che nel sistema ungherese non sarebbe assicurata l'impugnabilità delle misure restrittive della libertà. La Cassazione ha ricordato che il rischio di violazione dei diritti fondamentali per giustificare il rifiuto della consegna deve essere concreto e adeguatamente motivato, non desunto in modo meramente presuntivo dalla mancanza di risposte.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trattazione scritta del ricorso in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale nei termini previsti.
Massime di principio
- Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 10/2021, la mancata risposta dello Stato richiedente a richieste informative non può costituire automaticamente motivo di rifiuto della consegna ai fini dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo.
- La corte di appello deve, in caso di informazioni ritenute insufficienti, chiedere urgentemente integrazioni e fissare termini per la ricezione, utilizzando le proroghe previste dalla normativa prima di decidere; il rigetto non è la sanzione automatica per la mancata risposta.
- Se la difesa allega la revoca del mandato di arresto, la corte deve verificarne l'effettiva esistenza con l'autorità emittente e valutare la documentazione (traduzione/validazione), senza fondare il provvedimento su mere asserzioni non verificate.
- Il rifiuto della consegna per presunto rischio di violazione dei diritti fondamentali richiede una valutazione motivata e concreta; non è sufficiente richiamare decisioni analoghe o la mancata risposta dello Stato richiedente come prova di un rischio generico.
- Principio di mutua fiducia: le corti nazionali devono conformarsi allo spirito di cooperazione giudiziaria europea, limitando l'esercizio di controlli sostanziali salvo quando sussistano elementi oggettivi che giustifichino un concreto rischio di violazione dei diritti fondamentali.
- In procedimenti di EAW occorre sempre accertare lo stato di validità del mandato di arresto e avvalersi delle comunicazioni ufficiali dello Stato emittente prima di adottare provvedimenti che incidono sulla consegna.
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