Sentenza n. 3458/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’accertamento - del diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e per la condanna della Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in solido, al risarcimento di tale danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva assunzione del vincitore del concorso Ripam, successiva all'ammissione con riserva e alla vittoria concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni responsabili della procedura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il bando Ripam del 13 marzo 2015 nella parte in cui subordinava l'ammissione al possesso di una laurea con voto non inferiore a 105/110. Il TAR lo aveva ammesso con riserva alle prove e aveva poi confermato tale statuizione nel merito. Pur essendo risultato vincitore, egli non era stato assunto insieme agli altri vincitori nel settembre 2016, poiché la Commissione Ripam aveva subordinato l'assunzione all'esito del contenzioso. L'assunzione era intervenuta soltanto dal luglio 2017, dopo la nomina di un commissario ad acta in un giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla mancata tempestiva assunzione, quantificati in euro 21.150,60 per il pregiudizio patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, nonché in una somma da determinarsi per il danno non patrimoniale. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione e la decadenza dall'azione risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la domanda riguardava l'illegittimità dell'azione amministrativa consistente nell'inerzia nel dare seguito ai mutati esiti della procedura concorsuale. Ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione risarcitoria. La domanda non era stata proposta in connessione con l'impugnazione caducatoria del bando, sicché non era applicabile l'art. 30, comma 5, c.p.a., che consente di proporre la domanda entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza relativa all'azione di annullamento. Il fatto illecito dedotto consisteva invece nella mancata assunzione successiva alla vittoria concorsuale: trattandosi di illecito permanente, il termine di decadenza decorreva dalla cessazione della condotta lesiva, coincidente con l'assunzione del ricorrente nel luglio 2017. L'azione avrebbe quindi dovuto essere proposta entro centoventi giorni da tale data. La proposizione successiva ha determinato la decadenza. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, c.p.a.
la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato
Il termine decadenziale di centoventi giorni decorre, nel caso di illecito permanente derivante dalla mancata assunzione, dalla cessazione della condotta lesiva, coincidente con l'assunzione dell'interessato.
art. 30, comma 5, c.p.a.
la domanda può essere proposta sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza
La regola non si applica quando la domanda risarcitoria è autonoma e non è proposta in connessione con l'azione di annullamento del provvedimento lesivo.
Massime di principio
- Quando la domanda risarcitoria non è proposta in connessione con l'azione di annullamento dell'atto lesivo, non trova applicazione il termine previsto dall'art. 30, comma 5, c.p.a., decorrente dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
- La domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi è soggetta al termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall'art. 30, comma 3, c.p.a., decorrente dal verificarsi del fatto lesivo.
- In presenza di un illecito permanente derivante dalla mancata assunzione di un vincitore di concorso, il termine di decadenza per l'azione risarcitoria decorre dalla cessazione della condotta lesiva, coincidente con la successiva assunzione dell'interessato.
- La giurisdizione amministrativa sussiste quando la domanda risarcitoria denuncia l'illegittimità dell'azione amministrativa o dell'inerzia dell'amministrazione nel dare attuazione agli esiti di una procedura concorsuale.
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