Cassazione Civile, Ordinanza n. 08927/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse dell'Agenzia a coltivare il ricorso, ma ha escluso la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Ha qualificato la dichiarazione come rinuncia al ricorso e, poiché non risultavano i requisiti richiesti dall'art. 390, comma 3, c.p.c., ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese per la novità della questione.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per omesso versamento di IRAP e IVA dichiarate in sede di liquidazione del Modello Unico 2013 per l'anno d'imposta 2012, a seguito di controlli automatizzati ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972. La contribuente ha impugnato la cartella deducendo l'illegittimità della pretesa perché, a suo dire, operava la sospensione dei versamenti prevista dall'art. 1, comma 255, d.l. n. 311/2004, prorogata nel tempo, in favore di enti non commerciali in possesso dei relativi requisiti. La CTP ha annullato la cartella solo per interessi e sanzioni; la CTR ha confermato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato istanza chiedendo dichiararsi l'estinzione del processo per sopravvenuto difetto di interesse, rappresentando che l'Ufficio aveva sgravato le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni e interessi. La Corte ha ritenuto che tale istanza, resa dal difensore munito di mandato speciale, equivalga a rinuncia al ricorso e, in mancanza dei requisiti dell'art. 390, comma 3, c.p.c., non determini estinzione ma sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione da cui è derivata l'iscrizione a ruolo per omesso versamento.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come base del controllo automatizzato IVA da cui è scaturita la cartella.
art. 1, comma 255, d.l. n. 311/2004
Invocato dalla contribuente come norma che avrebbe disposto la sospensione dei versamenti dovuti dagli enti non commerciali in possesso dei requisiti previsti.
art. 9, comma 2-bis, l. n. 212/2000
Richiamato dall'Ufficio come disposizione secondo cui la ripresa dei versamenti sospesi per effetto dell'agevolazione deve avvenire senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione.
art. 390 c.p.c.
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dal difensore munito di mandato speciale è equiparata alla rinuncia; in assenza dei requisiti del comma 3 non produce estinzione, ma rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta dichiarazione di difetto di interesse al ricorso, se resa dal difensore munito di mandato speciale, non integra di per sé cessazione della materia del contendere, perché questa richiede un accordo processuale reciproco delle parti sul mutamento della situazione sostanziale.
- La dichiarazione unilaterale di sopravvenuta carenza di interesse va trattata come rinuncia al ricorso; se non sono osservati i requisiti formali e sostanziali richiesti per la rinuncia, il ricorso non si estingue ma diventa inammissibile per difetto sopravvenuto dell'interesse a impugnare.
- L'interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione della causa, non essendo sufficiente la sua sussistenza al momento della proposizione dell'impugnazione.
- Quando la questione trattata è nuova, la Corte può compensare le spese di lite.
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