Cassazione Penale, Sentenza n. 30955/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del 16/05/2022 della Corte d'appello di Brescia che aveva riformato la sentenza di primo grado e confermato le condanne per reati connessi a detenzione e spaccio di stupefacenti e per detenzione di arma. Harizi contestava la qualificazione della detenzione della pistola (capo 4) e la sua partecipazione allo spaccio (capi 1,2,23), sostenendo che le prove fossero congetturali e che la cocaina fosse stata trovata in parti comuni, non nel suo box. Tafa Pullumb sosteneva estraneità allo spaccio, chiedeva la riqualificazione ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e contestava l'ordine di espulsione; ha fatto leva sulla possibilità che terzi avessero accesso all'appartamento e sul fatto di essere stato all'estero. Fzal Abdellah lamentava l'erronea valutazione delle prove, evidenziando perquisizioni negative e dichiarazioni che non lo indicavano come fornitore, e contestava il diniego delle attenuanti generiche in misura prevalente per presunta continuazione dei precedenti. Mahiri denunciava eccesso di pena e la mancata applicazione dell'attenuante dell'art.62 n.4 c.p. e la disapplicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendoli manifestamente infondati perché consistono in censure di fatto non idonee a scalfire la motivazione dei giudici di merito. Ha confermato le conclusioni della Corte d'appello: per Harizi la co-detenzione dell'arma è stata desunta dai comportamenti e dalle immagini video; lo stupefacente di rilevante entità era stato rinvenuto nell'intercapedine all'interno del box a lui nella disponibilità; lo spaccio era organizzato e duraturo, non ricompreso nell'art.73, comma 5. Per Tafa la disponibilità dell'appartamento (contratto di locazione) e la quantità di droga (110 g con elevata purezza) giustificano la qualificazione e l'ordine di espulsione ex art.86 d.P.R. 309/1990. Per Fzal il complessivo quadro probatorio (dichiarazioni acquirenti, riscontri tabulati) supera l'esito negativo delle perquisizioni. Per Mahiri la pena è stata ritenuta congrua alla luce della gravità, del numero di cessioni (oltre 700), del lucro e del ruolo organizzativo; la recidiva è stata correttamente valutata nella forma reiterata e infra-quinquennale. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Legge n. 895 del 1967
Gli artt. 2 e 7, riferiti ai reati di detenzione illecita di arma, sono stati applicati in concorso; la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta e le immagini video consentissero di desumere la co-detenzione dell'arma
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico stupefacenti)
art. 73, comma 5; art. 86
Il comma 5 dell'art.73, che qualifica l'attività di spaccio come meno rilevante quando la portata è ridotta, è stato escluso per la rilevante quantità e la persistenza dell'attività. L'art.86 è stato invocato per giustificare l'ordine di espulsione per pericolosità sociale desunta dalla gravità e dalla quantità di stupefacente
Codice penale
L'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. è stata ritenuta inapplicabile nei casi in cui la gravità della condotta e il ruolo organizzativo risultino prevalenti; la Corte territoriale ha motivato il diniego in relazione alla prolungata e consistente attività di spaccio
Codice di procedura penale
L'art.616 c.p.p. è stato applicato per imporre ai ricorrenti la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità dei ricorsi
Giurisprudenza costituzionale
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
La sentenza è stata richiamata in ordine al versamento alla Cassa delle Ammende, per escludere che i ricorsi siano stati presentati in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Le valutazioni di merito sui fatti (es. affidamento probatorio di dichiarazioni di acquirenti, interpretazione di immagini video, disponibilità di un immobile) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se fondate e motivate: le impugnazioni che offrono una lettura alternativa delle stesse prove senza nuovi elementi probatori sono in genere inammissibili
- La detenzione di armi o stupefacenti può essere desunta dalla disponibilità esclusiva del luogo dove sono stati trovati (es. box o intercapedine all'interno di un box) e da comportamenti colligati (ricerche, telefonate minacciose), anche in assenza di una ritrovamento 'in mano'
- La presenza di stupefacente in parti comuni non esclude la responsabilità se è dimostrabile la disponibilità esclusiva o il controllo effettivo del luogo da parte dell'imputato (contratto di locazione, disponibilità delle chiavi, altri riscontri probatori)
- La quantità e il grado di purezza della droga, insieme a elementi organizzativi (numero di cessioni, guadagni stimati, ruolo di fornitore stabile), giustificano la qualificazione oltre il comma 5 dell'art.73 e possono legittimare misure accessorie come l'espulsione
- Perquisizioni domiciliari e personali dal risultato negativo non sono necessariamente decisive: dichiarazioni di acquirenti, riscontri telefonici (tabulati) e altri elementi indizianti possono costituire un compendio probatorio sufficiente per la condanna
- Il riconoscimento della recidiva, anche nella forma reiterata ed infra-quinquennale, dipende dall'analisi cronologica e dalla titolarità delle condanne pregresse; contestazioni generiche senza prova della comunanza o della continuazione dei precedenti difficilmente capovolgono il giudizio
- Il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti (giustificazione del discostamento dal minimo edittale) è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito e non è sindacabile in Cassazione salvo che emergano elementi nuovi e decisivi
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