Cassazione Civile, Ordinanza n. 05344/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un pensionato, lavoratore dello spettacolo titolare di pensione ex ENPALS con decorrenza dal 1 aprile 2002 e di successivi supplementi, a ottenere il ricalcolo della c.d. "quota B" della pensione sulla base della retribuzione effettivamente percepita e senza applicazione di limiti massimi. La Corte d'appello aveva respinto l'eccezione di decadenza triennale e aveva ritenuto non applicabile la prescrizione quinquennale in relazione al deposito del ricorso, oltre ad affermare che, per la quota B, non operasse il tetto retributivo di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38 d.l. n. 98/2011, sostenendo che la decadenza triennale si applica anche alle domande di riliquidazione di trattamenti già liquidati prima del 6 luglio 2011 e che essa colpisce anche la pensione originaria e i supplementi richiesti tardivamente; 2) violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, deducendo che nella determinazione della quota B deve applicarsi il limite massimo di retribuzione pensionabile; 3) violazione degli artt. 2943, 2938 e 2946 c.c., lamentando che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere interruttivo della prescrizione il mero deposito del ricorso e nel non considerare la disciplina previgente, che prevedeva un termine decennale.
La decisione
La Cassazione accoglie il ricorso nei limiti di ragione, cassando la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinviando alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. La Corte afferma che: la decadenza triennale introdotta nel 2011 si applica anche alle domande di riliquidazione di prestazioni già in essere, ma solo per le differenze sui ratei maturati nel triennio antecedente alla domanda giudiziale, non per quelli successivi; la Corte d'appello ha invece errato nel negare in radice l'applicabilità della decadenza alle prestazioni liquidate prima del 6 luglio 2011; per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, la disciplina del d.lgs. n. 182/1997 non ha abrogato il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971; quanto alla prescrizione, l'effetto interruttivo non si produce con il solo deposito del ricorso, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, sicché il giudice di rinvio dovrà riesaminare la decorrenza e la maturazione della prescrizione tenendo conto della normativa pertinente e degli atti interruttivi effettivi.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
ultimo comma; come novellato dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
la decadenza triennale si applica anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già liquidati, con decorrenza dall'entrata in vigore della novella, ma opera solo per le differenze sui ratei maturati nel triennio anteriore alla domanda giudiziale
art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
introduce il termine triennale di decadenza per le controversie previdenziali, applicabile anche alle prestazioni già in essere a partire dal 6 luglio 2011
art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
la prescrizione quinquennale opera dal 6 luglio 2011 e non viene interrotta dal mero deposito del ricorso, ma dalla notificazione dell'atto
art. 12, comma 7, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile continua ad applicarsi anche alla determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
non contiene una disciplina incompatibile tale da abrogare il tetto retributivo previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
conferma, nel sistema, la persistente rilevanza del limite massimo di retribuzione pensionabile
art. 2943 c.c.
l'effetto interruttivo della prescrizione richiede la notificazione dell'atto al debitore/convenuto
art. 2938 c.c.
il giudice deve individuare la disciplina applicabile alla prescrizione anche se non espressamente indicata dalla parte
art. 2946 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione del termine ordinario in relazione alla prescrizione
art. 380-bis.1 c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma
Massime di principio
- La decadenza previdenziale introdotta nel 2011 si applica anche alle domande di riliquidazione di prestazioni già liquidate, ma soltanto per le differenze relative ai ratei maturati nel triennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale, non ai ratei successivi.
- Nelle controversie previdenziali, l'effetto interruttivo della prescrizione non coincide con il mero deposito del ricorso, ma richiede la notificazione dell'atto al convenuto, che realizza la conoscenza legale dell'azione.
- Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, la disciplina della quota B non elimina il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dalla normativa previgente, salvo espresso intervento abrogativo o incompatibilità normativa evidente.
- Quando si eccepisce la prescrizione, la parte deve allegare l'inerzia del titolare del diritto e manifestare la volontà di avvalersene, mentre spetta al giudice individuare la disciplina normativa applicabile.
- Il giudicato non si forma sulle singole affermazioni della sentenza, ma sull'unità minima di decisione che collega un fatto, qualificato da una norma, a un determinato effetto giuridico.
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