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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06350/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La vicenda riguarda un'impugnazione proposta avverso una sentenza del giudice di pace di Roma del 1 luglio 2024. Il ricorso, riqualificato dal Tribunale di Roma, è stato ritenuto presentato da un difensore non legittimato a patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione perché non iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non attiene al merito della decisione impugnata, ma alla validità formale dell'atto di impugnazione: la sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato non cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 613 c.p.p. La Corte ha inoltre escluso che la conversione o riqualificazione dell'impugnazione possa sanare ex post il difetto originario di legittimazione del difensore.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione da parte di difensore non abilitato rende l'impugnazione inammissibile.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Il principio di conversione o qualificazione dell'impugnazione non può essere utilizzato per eludere i requisiti formali e sostanziali richiesti dall'art. 613 c.p.p.; la conservazione degli atti non sana il difetto di legittimazione del difensore.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non vi siano elementi per escludere la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da un difensore che non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, anche quando l'impugnazione sia stata riqualificata dal giudice di merito.
  • La riqualificazione o conversione dell'impugnazione non consente di sanare postume le originarie carenze di legittimazione del difensore; il principio di conservazione degli atti opera solo nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali del mezzo di gravame.
  • L'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 613 c.p.p. comporta, salvo assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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