Sentenza del 05/07/2016 n. 4366 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Operazioni inesistenti - Presupposti - Prova dei pagamenti - Inidoneità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente non è stata accolta. La mera esistenza e registrazione delle fatture, accompagnata dalla parziale traccia dei pagamenti, non legittima la detrazione né la deducibilità dei relativi costi quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza delle operazioni. È richiamata, come conforme, Cassazione, Sezione 5, sentenza n. 428/2015.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES e la detrazione dei costi relativi a operazioni ritenute inesistenti. Il contribuente avrebbe invocato l'esistenza materiale delle fatture, la loro registrazione nella contabilità e la parziale dimostrazione dei pagamenti come prova dell'effettività delle operazioni. Tali elementi sono stati però considerati insufficienti, poiché facilmente predisponibili o falsificabili e, da soli, non dimostrano che le prestazioni o le cessioni siano state realmente eseguite.
Norme richiamate
Disciplina IRES sulla deducibilità dei costi
La deduzione dei costi richiede che essi siano effettivi e inerenti all'attività d'impresa; la sola fattura non prova l'effettività dell'operazione sottostante.
Disciplina IVA sulla detrazione
La detrazione presuppone l'esistenza reale dell'operazione. Fatture registrate e pagamenti parziali non sono sufficienti, se non accompagnati da ulteriori elementi oggettivi che dimostrino la concreta esecuzione della cessione o della prestazione.
Cassazione, Sezione 5, sentenza n. 428/2015
Costituisce precedente conforme al principio secondo cui la documentazione contabile e finanziaria formalmente esistente non è decisiva quando può essere stata artificiosamente predisposta e non dimostra l'effettività dell'operazione.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni inesistenti, la fattura e la sua registrazione contabile hanno valore documentale limitato e non provano, da sole, che l'operazione sia stata realmente effettuata.
- La prova dei pagamenti, soprattutto se parziale o non adeguatamente collegata alla prestazione, può essere considerata insufficiente perché i flussi finanziari possono essere simulati o restituiti.
- Il contribuente deve conservare e produrre elementi ulteriori e coerenti, come contratti, ordini, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale, prove della consegna o dell'esecuzione, identificazione dei soggetti coinvolti e concreta utilità economica dell'operazione.
- Per ottenere deduzione IRES e detrazione IVA non basta dimostrare la regolarità formale della contabilità: occorre dimostrare l'effettività sostanziale dell'operazione e la sua inerenza all'attività.
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