Cassazione Penale, Sentenza n. 40810/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi: (1) vizio di motivazione rispetto alla ritenuta responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento alla presunta incongruenza temporale tra il controllo del 18/10/2017 presso l'abitazione della coimputata Luciana Crucillà e il verbale di identificazione dell'imputato del 4/6/2019, utilizzato per desumere la coabitazione e la consapevolezza dell'allaccio abusivo; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva specifica e al conseguente bilanciamento fra aggravanti (art. 625 nn. 2 e 7 c.p.) e attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), censurando l'assenza di una motivazione che dimostri come i precedenti penali esprimessero maggiore colpevolezza o pericolosità nonostante la loro risalenza
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente: il primo motivo è stato ritenuto infondato (la Corte di cassazione ha confermato che non può sostituirsi al giudice di merito per una riconsiderazione dei fatti e ha condiviso la valutazione che la consapevolezza dell'uso dell'energia elettrica derivante dall'allaccio abusivo possa essere desunta dalla coabitazione e dall'uso ragionevole dell'utenza), mentre il secondo motivo è stato ritenuto fondato perché i giudici di merito non hanno adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva specifica, omettendo elementi fattuali che dimostrino una maggiore riprovevolezza o pericolosità derivante dalla reiterazione; perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla ritenuta sussistenza della recidiva e rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio su tale questione. Il resto del ricorso è rigettato; dichiarata l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. Resta confermata la condanna di primo grado (Tribunale di Palermo, 21/02/2024) alla pena di 6 mesi di reclusione e euro 200,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p., con applicazione delle attenuanti generiche in equivalenza con le aggravanti
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Richiamato per il concorso di persone nel reato: Gelardi è stato imputato in concorso con altri per il reato di furto di energia
Codice penale, art. 624
Norma che punisce il furto: applicata al caso di prelievo indebito di energia elettrica
Codice penale, art. 625, nn. 2 e 7
Circostanze aggravanti applicate (tra cui la violenza sulle cose e altra aggravante prevista), valutate in bilanciamento con le attenuanti generiche
Codice penale, art. 62-bis
Prevede le attenuanti generiche; nel caso di specie sono state concesse e ritenute equivalenti alle aggravanti dal Tribunale
Codice penale, art. 133
Richiamato come criterio direttivo per l'individuazione della pena e per i parametri che il giudice deve usare quando valuta la rilevanza della recidiva (natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità, grado di offensività ecc.)
Codice di procedura penale, art. 624, comma 2
Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità nonostante l'annullamento limitato; la Corte ha dichiarato irrevocabile la responsabilità ai sensi di questa disposizione
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del compendio probatorio: i ricorsi che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare errori logici o contraddizioni nella motivazione, sono destinati a essere rigettati
- Per reati come il furto di energia elettrica è sufficiente provare che l'imputato si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo realizzato da terzi; non è necessario dimostrare la partecipazione materiale alla realizzazione dell'allaccio
- L'applicazione della recidiva facoltativa richiede una motivazione specifica e concreta: il giudice deve spiegare perché la reiterazione indica maggiore riprovevolezza o pericolosità, valutando natura e omogeneità dei reati, distanza temporale, occasionalità o sistematicità della condotta e ogni altro parametro individualizzante
- Se la recidiva è applicata senza adeguata motivazione sui criteri sopra indicati, la cassazione può annullare la decisione limitatamente a questo profilo e disporre il rinvio per un nuovo giudizio sul punto
- Anche se la sentenza è annullata limitatamente a questioni come la recidiva, la declaratoria di responsabilità può essere dichiarata irrevocabile se le condizioni di legge lo consentono
- In un appello/ricorso è utile che la difesa indichi elementi fattuali concreti (es. separazione, assenze prolungate, elementi che escludano la coabitazione o l'uso dell'utenza) per mettere in discussione la responsabilità basata su presunzioni di convivenza e uso dell'energia
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40781/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40782/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40783/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40785/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40787/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40788/2025 del 19/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →