CCNL Noleggio autobus con conducente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2024 al 31 dic 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica ai dipendenti delle imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
Inquadramento generale
Il CCNL si applica ai dipendenti delle imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
Validità contrattuale: dal 01/01/2024 al 31/12/2026.
Il testo di riferimento è il CCNL del 06/10/2022, come modificato dall'Accordo di rinnovo del 23/05/2025. Il rinnovo 2025 interviene soprattutto sulla parte economica, confermando la restante disciplina nazionale salvo quanto espressamente novato.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- ANAV
Parte sindacale
- Filt-Cgil
- Fit-Cisl
- Uiltrasporti
- Faisa Cisal
- Ugl-Fna
Trattamento economico
Struttura della retribuzione
La retribuzione si compone, in sintesi, di:
- retribuzione tabellare;
- indennità di contingenza;
- E.D.R.;
- scatti di anzianità;
- eventuali altri elementi fissi e continuativi.
Minimi tabellari, contingenza, E.D.R. e scatti
Di seguito i principali valori economici mensili riportati nel rinnovo, con evidenza dei minimi alle decorrenze del 01/07/2025 e 01/08/2026.
| Livello | Minimo dal 01/07/2025 | Minimo dal 01/08/2026 | Contingenza | E.D.R. | Scatto biennale | Indennità di funzione quadri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 1.682,05 | 1.831,31 | 529,75 | 10,33 | 33,10 | 67,00 |
| A1 | 1.682,05 | 1.831,31 | 529,75 | 10,33 | 33,10 | - |
| Q2 | 1.581,12 | 1.721,42 | 527,49 | 10,33 | 32,19 | 51,00 |
| A2 | 1.581,12 | 1.721,42 | 527,49 | 10,33 | 32,19 | - |
| B1 | 1.429,74 | 1.556,61 | 524,10 | 10,33 | 30,36 | - |
| B2 | 1.362,46 | 1.483,35 | 522,46 | 10,33 | 29,57 | - |
| B3 | 1.303,59 | 1.419,27 | 521,06 | 10,33 | 29,39 | - |
| C1 | 1.278,36 | 1.391,79 | 520,75 | 10,33 | 29,23 | - |
| C2 | 1.126,97 | 1.226,97 | 517,26 | 10,33 | 27,17 | - |
| C3 | 1.051,27 | 1.144,55 | 515,67 | 10,33 | 26,61 | - |
| C4 | 841,03 | 915,65 | 511,44 | 10,33 | 25,35 | - |
Note:
- gli importi decorrono dalla retribuzione del mese indicato;
- l'indennità di funzione spetta ai quadri Q1 e Q2 per 14 mensilità;
- gli scatti di anzianità sono 9 biennali massimi.
Incrementi del rinnovo 2025
Il rinnovo 23/05/2025 prevede, al livello C2, un incremento complessivo delle retribuzioni tabellari pari a 160,00 euro lordi, da riparametrare sugli altri livelli:
- 60,00 euro dal 01/07/2025;
- 100,00 euro dal 01/08/2026.
EDR 2025
Dal 01/07/2025 è istituito un nuovo Elemento Distinto della Retribuzione (EDR 2025) pari a 40,00 euro lordi mensili al livello C2, riparametrato secondo la scala parametrale.
Caratteristiche:
- erogato per 14 mensilità;
- rientra nella retribuzione base;
- è comprensivo dell'incidenza sugli istituti diretti, indiretti e differiti;
- non è utile ai fini del TFR e della contribuzione al Fondo Priamo.
Una tantum 2025-2026
A copertura del periodo 01/01/2024 - 31/05/2025, al personale in forza alla data del rinnovo viene riconosciuta una una tantum di 600,00 euro lordi al livello C2, riparametrata sugli altri livelli.
L'importo è corrisposto in due rate di pari importo:
- con la retribuzione di giugno 2025;
- con la retribuzione di gennaio 2026.
| Livello | Parametro | Giugno 2025 | Gennaio 2026 |
|---|---|---|---|
| C4 | 100 | 223,88 | 223,88 |
| C3 | 125 | 279,85 | 279,85 |
| C2 | 134 | 300,00 | 300,00 |
| C1 | 152 | 340,30 | 340,30 |
| B3 | 155 | 347,01 | 347,01 |
| B2 | 162 | 362,69 | 362,69 |
| B1 | 170 | 380,60 | 380,60 |
| A2 | 188 | 420,90 | 420,90 |
| A1 | 200 | 447,76 | 447,76 |
Criteri di corresponsione:
- rapportata ai mesi di effettiva prestazione nel periodo 01/01/2024 - 31/05/2025;
- frazione superiore a 15 giorni computata come mese intero;
- riproporzionata per i lavoratori part-time;
- spettante anche ai lavoratori a termine in forza alla data di sottoscrizione;
- non incide su TFR, istituti contrattuali ulteriori e contribuzione al Fondo Priamo.
Trattamento integrativo collegato all'orario
Entro sei mesi dall'accordo del 23/05/2025 le parti, a livello aziendale, devono definire un accordo sulla rivisitazione dell'articolazione dell'orario di lavoro.
Al raggiungimento di tale accordo è collegata l'erogazione di una quota del trattamento economico complessivo pari a:
- 40,00 euro lordi mensili, per 12 mesi.
In caso di mancato accordo, dal 01/01/2026 è riconosciuto il:
- 50% dell'importo, quindi 20,00 euro mensili lordi.
In alternativa, a livello aziendale, tale importo può essere convertito in:
- 2 giornate di permesso retribuito.
Il trattamento è comprensivo dei riflessi su istituti diretti, indiretti e differiti e non è utile ai fini del TFR.
Elemento di garanzia retributiva (EGR)
Nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello sul premio di risultato o altri istituti retributivi soggetti a contribuzione, spetta un importo annuo di:
- 150,00 euro lordi.
Spetta ai:
- lavoratori a tempo indeterminato;
- lavoratori a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, inclusi gli stagionali;
- altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1° gennaio di ogni anno, che nell'anno precedente non abbiano percepito ulteriori trattamenti economici oltre al CCNL.
Caratteristiche:
- erogazione in unica soluzione con le competenze di ottobre;
- maturazione pro quota in dodicesimi;
- riproporzionamento per part-time;
- escluso dal TFR.
Altri elementi economici
| Istituto | Importo |
|---|---|
| Indennità di cassa / maneggio denaro | 40,00 euro mensili |
| Indennità sostitutiva di vestiario | 0,70 euro per giornata di effettiva presenza |
| Indennità lavoro domenicale con riposo compensativo | 4,00 euro per ogni domenica lavorata |
| Buono pasto dal 01/03/2023 | 6,50 euro giornalieri |
| Buono pasto dal 01/11/2023 | 7,00 euro giornalieri |
Il buono pasto non spetta al personale comandato a prestare servizio fuori sede in trasferta.
Trasferta
Personale mobile
Se non è fornito direttamente il trattamento di vitto e alloggio, spettano i seguenti limiti di rimborso:
| Territorio | Pernottamento | Ogni pasto |
|---|---|---|
| Italia | 45,00 euro | 20,00 euro |
| Estero | 60,00 euro | 25,00 euro |
Se vitto e alloggio sono convenzionati "alla pari" con i viaggiatori, spetta l'indennità di trasferta seguente:
| Assenza dalla sede | Italia | Estero |
|---|---|---|
| Da 8 a 12 ore | 6,00 euro | 7,00 euro |
| Oltre 12 e fino a 18 ore | 7,50 euro | 8,50 euro |
| Oltre 18 e fino a 24 ore | 10,00 euro | 11,00 euro |
Per servizi extraurbani inferiori a 8 ore continuative non spetta la trasferta. In caso di più servizi inferiori a 8 ore, si sommano le durate nei casi previsti dal contratto.
Impiegati in missione
Spettano:
- rimborso delle spese ferroviarie di viaggio in 2ª classe;
- rimborso a piè di lista di vitto e alloggio entro i limiti sopra indicati;
- rimborso delle altre spese vive necessarie.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali in via generale;
- 44 ore per personale di custodia e guardiani notturni;
- 42 ore per conducenti di auto.
L'orario è realizzato come media su un periodo plurisettimanale di 26 settimane consecutive.
Flessibilità
L'orario settimanale a tempo pieno può essere programmato:
- tra 27 e 50 ore;
- fino a 60 ore per il personale mobile utilizzato in servizi disciplinati dal Regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007.
Personale mobile
Per conducenti di autobus e personale viaggiante:
- l'impegno giornaliero è di norma di 12 ore;
- sono considerati lavoro effettivo i tempi di guida, piccola manutenzione, pulizia, carico/scarico bagagli e altre attività legate alla sicurezza e al servizio;
- i tempi residui si computano come orario di lavoro al 15% se trascorsi nella provincia di residenza di servizio e al 40% se fuori provincia.
Banca ore
Per ogni giorno impiegato in servizi extraurbani superiori a una giornata, le 4 quote orarie riconosciute confluiscono nella banca individuale delle ore e vanno recuperate sotto forma di riposo aggiuntivo.
La fruizione dei riposi deve avvenire entro le 26 settimane successive alla maturazione; se non fruiti per esigenze di servizio, vengono monetizzati.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno in turni avvicendati e non | 25% |
| Lavoro notturno guardiani notturni | 10% |
| Lavoro festivo | 50% |
| Lavoro domenicale con riposo compensativo | 4,00 euro per domenica |
| Straordinario diurno feriale | 25% |
| Straordinario notturno | 50% |
| Straordinario festivo | 65% |
| Straordinario notturno festivo | 75% |
| Prestazione nel sesto giorno con riposo compensativo | 16% |
| Straordinario personale mobile oltre orario contrattuale fino alla 60ª ora | 20% |
Riposo settimanale spostato
- se il riposo compensativo è anticipato o posticipato almeno sei giorni prima: 50% della retribuzione base giornaliera;
- se il riposo è spostato in una festività infrasettimanale: spetta anche una quota giornaliera di retribuzione globale.
Ferie, permessi e festività
Ferie
- 26 giorni lavorativi annui;
- 22 giorni in caso di settimana corta.
Festività soppresse e ROL
- 4 giorni di riposo compensativo per festività soppresse;
- 40 ore annue + 2 giornate lavorative di riduzione orario / ROL.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni lavorativi retribuiti.
Permessi per lutto
- 3 giorni retribuiti in caso di decesso di genitori, fratelli, coniuge, figli;
- 5 giorni retribuiti se il decesso è avvenuto fuori provincia.
Donne vittime di violenza di genere
La lavoratrice inserita in percorsi di protezione certificati ha diritto a:
- 3 mesi massimi di congedo, fruibili nell'arco di 3 anni, secondo la disciplina di legge e contrattuale.
Malattia, infortunio e maternità
Malattia
Periodo di comporto:
- 12 mesi di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi.
Trattamento economico:
- operai: integrazione fino al 100% della retribuzione globale netta dal 1° al 180° giorno;
- impiegati: 100% per i primi 6 mesi e 50% per gli ulteriori 6 mesi.
Infortunio
- conservazione del posto fino a guarigione clinica;
- per gli operai, integrazione aziendale dal primo giorno fino al 100% della retribuzione globale.
Maternità / paternità
Si applica la normativa di legge, con integrazione aziendale:
- 100% della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria.
È inoltre previsto, in occasione della nascita del figlio:
- 1 giorno di permesso retribuito al padre, da fruire entro 15 giorni dall'evento, assorbibile se la legge prevede un numero superiore di giornate.
Inquadramento e periodo di prova
Livelli di inquadramento
Il sistema classificatorio è articolato nei livelli:
- Q1, Q2
- A1, A2
- B1, B2, B3
- C1, C2, C3, C4
Tra i profili principali rientrano, tra gli altri:
- conducente di autobus (C2);
- operaio specializzato di officina (C2);
- addetto a pratiche amministrative (C2);
- autista di autovetture (C3);
- guardiano/addetto custodia (C4).
Periodo di prova
| Livello | Durata |
|---|---|
| Q1, Q2, A1 | 5 mesi |
| A2, B1 | 4 mesi |
| B2, B3, C1 | 2 mesi |
| C2, C3, C4 | 1 mese |
Part-time
- lavoro supplementare massimo: 20% annuo dell'orario concordato, comunque non inferiore a 100 ore;
- maggiorazione lavoro supplementare: 10%;
- clausole elastiche/flessibili con maggiorazione del 5%;
- per i part-time verticali tra il 35% e il 50% dell'orario normale, limite di attivazione pari al 5% dei lavoratori a tempo pieno in forza, con minimo di 5 unità assumibili.
Apprendistato professionalizzante
- durata: da 6 a 36 mesi;
- l'assunzione avviene nel livello di accesso del profilo professionale da conseguire;
- spettano retribuzione tabellare, contingenza, E.D.R. e i principali istituti economici collegati alla prestazione;
- eventuale retribuzione aziendale corrisposta con le seguenti percentuali:
| Periodo | Percentuale |
|---|---|
| Dal 19° al 24° mese | 20% |
| Dal 25° al 30° mese | 30% |
| Dal 31° al 36° mese | 50% |
Tempo determinato, stagionali e somministrazione
Limiti numerici
Le forme a termine e di somministrazione sono attivabili:
- nelle aziende fino a 50 dipendenti: entro il 35% dei lavoratori a tempo indeterminato, con minimo 5 unità;
- nelle aziende con oltre 50 dipendenti: entro il 25% dei lavoratori a tempo indeterminato, e comunque non meno di quanto consentito alle aziende fino a 50 dipendenti.
Le frazioni si arrotondano all'unità superiore.
Contratto a termine
- durata minima: 30 giorni di calendario, salvo sostituzioni;
- possibile un ulteriore contratto successivo tra gli stessi soggetti, per una sola volta, fino a 12 mesi, presso la sede competente;
- diritto di precedenza per chi abbia lavorato oltre 12 mesi nella stessa unità produttiva e faccia richiesta entro 6 mesi dalla cessazione, se il contratto è scaduto da non più di 9 mesi.
Lavoro stagionale
Tra le attività stagionali rientrano, nel periodo 01/09 - 30/06, i servizi scolastici.
Indennità di ripresa
Per i lavoratori stagionali spetta, ogni 27 mesi di servizio effettivamente prestato, la seguente indennità:
| Livello | Importo |
|---|---|
| Q1, Q2, A1 | 33,10 euro |
| A2 | 32,19 euro |
| B1 | 30,36 euro |
| B2 | 29,57 euro |
| B3 | 29,39 euro |
| C1 | 29,23 euro |
| C2 | 27,17 euro |
| C3 | 26,61 euro |
| C4 | 25,35 euro |
L'indennità:
- decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del 27° mese;
- è comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali e di legge;
- non è utile ai fini del TFR;
- cessa in caso di trasformazione a tempo indeterminato full-time.
Preavviso e TFR
Preavviso
| Livelli | Preavviso |
|---|---|
| Q1, Q2, A1 | 4 mesi |
| A2, B1 | 3 mesi |
| B2, B3, C1 | 2 mesi |
| C2, C3, C4 | 15 giorni |
In caso di dimissioni, i termini sono ridotti del 50%.
TFR
Il TFR è calcolato secondo la normativa legale, assumendo a base:
- retribuzione tabellare;
- indennità di contingenza;
- scatti di anzianità;
- eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
- 13ª mensilità;
- 14ª mensilità;
- indennità non occasionali.
Mensilità aggiuntive e divisori
- Numero mensilità: 14
- Divisore giornaliero: 26
- Divisore orario:
- 191 per personale di custodia / guardiani notturni;
- 182 per conducenti di auto;
- 173 per personale a 40 ore settimanali.
Welfare contrattuale
Previdenza complementare - Fondo Priamo
È prevista adesione al Fondo Priamo con contribuzione ordinaria:
- 1% azienda;
- 1% lavoratore; oltre alla quota prevista di TFR sulla base contrattuale indicata dal CCNL.
È inoltre previsto un contributo aziendale di:
- 6,80 euro mensili per 12 mensilità, secondo la disciplina contrattuale vigente.
Assistenza sanitaria integrativa - TPL Salute
Dal 01/01/2023 il contributo annuo a carico azienda è pari a:
- 144,00 euro annui
- cioè 12,00 euro mensili per ogni lavoratore a tempo indeterminato non in prova, compresi gli apprendisti.
Accordi e rinnovi
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