CCNL Videofonografica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2014 al 31 dic 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica alle aziende videofonografiche e, in particolare, a tutte le aziende che svolgono attività di produzione, distribuzione o commercializzazione dei prodotti videofonografici, indipendentemente dal supporto videofonografico e/o fonografico utilizzato.
Inquadramento generale
Il CCNL riguarda i dipendenti delle industrie videofonografiche e disciplina i rapporti di lavoro delle aziende che svolgono attività di produzione, distribuzione o commercializzazione di prodotti videofonografici, a prescindere dal supporto utilizzato.
Il testo originario decorre dal 01/01/2014; il rinnovo del 22/05/2025 ha previsto una nuova vigenza economico-normativa dal 01/01/2025 al 31/12/2026, mentre il contratto, nel suo assetto consolidato, risulta applicato fino al 31/12/2026. Il CCNL 2014 ha operato in ultrattività dal 01/01/2017 fino alla stipula del rinnovo 2025.
Dal 01/01/2027 le parti hanno condiviso la confluenza del settore, pur conservandone la specificità, nel CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- AFI
- FIMI
- PMI
- UNIVIDEO
Organizzazioni sindacali
- SLC-CGIL
- FISTEL-CISL
- UILCOM-UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari, contingenza, E.D.R. e scatti
Il rinnovo 2025 ha previsto un aumento dei minimi pari a 255,00 euro lordi a regime al 6° livello, riparametrato sugli altri livelli, in 2 tranche:
- dal 01/07/2025
- dal 01/03/2026
L'E.D.R. è pari a 10,33 euro per tutti i livelli.
Gli scatti di anzianità sono 5 biennali.
| Livello | Minimo dal 01/07/2025 | Minimo dal 01/03/2026 | Contingenza | E.D.R. | Scatto biennale |
|---|---|---|---|---|---|
| 8Q | 1.730,33 | 1.907,23 | 532,58 | 10,33 | 14,46 |
| 8 | 1.687,07 | 1.856,72 | 532,58 | 10,33 | 14,46 |
| 7 | 1.497,02 | 1.652,17 | 527,95 | 10,33 | 13,43 |
| 6 | 1.322,10 | 1.467,10 | 522,52 | 10,33 | 11,62 |
| 5 | 1.239,37 | 1.375,67 | 520,96 | 10,33 | 10,07 |
| 4 | 1.109,53 | 1.235,68 | 517,38 | 10,33 | 10,07 |
| 3 | 976,32 | 1.093,77 | 514,19 | 10,33 | 9,55 |
| 2 | 862,54 | 968,39 | 511,45 | 10,33 | 8,52 |
| 1 | 786,81 | 885,41 | 509,94 | 10,33 | 7,49 |
Aumenti contrattuali del rinnovo 2025
| Livello | 1ª tranche dal 01/07/2025 | 2ª tranche dal 01/03/2026 | Totale aumento |
|---|---|---|---|
| Q | 134,20 | 176,90 | 311,10 |
| 8 | 128,70 | 169,65 | 298,35 |
| 7 | 117,70 | 155,15 | 272,85 |
| 6 | 110,00 | 145,00 | 255,00 |
| 5 | 103,40 | 136,30 | 239,70 |
| 4 | 95,70 | 126,15 | 221,85 |
| 3 | 89,10 | 117,45 | 206,55 |
| 2 | 80,30 | 105,85 | 186,15 |
| 1 | 74,80 | 98,60 | 173,40 |
Una tantum
Ai lavoratori in forza al 14/04/2025 spetta una una tantum di 500,00 euro lordi, uguale per tutti i livelli, proporzionata all'anzianità di servizio maturata nel periodo dal 01/01/2017 al 14/04/2025.
Erogazione:
- 250,00 euro con la retribuzione di settembre 2025
- 250,00 euro con la retribuzione di marzo 2026
Il testo dell'accordo consente alle aziende di erogare l'intero importo in unica soluzione a settembre 2025.
L'importo è riproporzionato per:
- part-time;
- aspettativa;
- assenza facoltativa;
- CIG/FIS e cassa in deroga a zero ore.
La frazione di mese superiore a 15 giorni vale come mese intero. L'una tantum non incide su istituti diretti o indiretti, né sul TFR.
Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.)
Per i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non abbiano percepito nell'ultimo quadriennio altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quelli del CCNL, spetta un Elemento di Garanzia Retributiva pari a:
- 220,00 euro lordi annui
Viene erogato con la retribuzione di aprile ai lavoratori in forza dal 01 gennaio di ogni anno.
L'importo è omnicomprensivo e incide anche sul TFR.
Mensilità e divisori
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 174 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilità annue | 13 |
Indennità di cassa
Per gli impiegati con mansioni di maneggio denaro con responsabilità per errore, l'indennità mensile è pari al:
- 6% del minimo di stipendio del livello di appartenenza e dell'indennità di contingenza
Trasferta
In caso di missione per esigenze di servizio spettano:
- rimborso delle spese effettive di viaggio;
- rimborso di vitto e alloggio, se dovuti;
- retribuzione normale per le ore di effettivo viaggio;
- per le ore di viaggio eccedenti le ore giornaliere / 8 ore consecutive, compenso del 60% della retribuzione normale.
Superminimi
Dal 01/01/2027 gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali e/o collettivi riconosciuti successivamente a tale data, salvo espressa clausola di non assorbibilità.
Orario di lavoro e maggiorazioni
Orario normale
- 40 ore settimanali.
Flessibilità
L'azienda può adottare regimi con superamento dell'orario contrattuale fino a 48 ore settimanali, per un massimo di 110 ore annue.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale nell'ambito della flessibilità spetta una maggiorazione del:
- 15%
Lavoro a turni
Maggiorazioni:
- 6,5% per 1° e 2° turno
- 30% per 3° turno notturno
Lavoro notturno
Si considera notturno il lavoro svolto tra le 22:00 e le 06:00.
| Tipologia | Operai | Impiegati |
|---|---|---|
| Lavoro notturno | 50% | 40% |
| Lavoro notturno in turni | 35% | 35% |
Lavoro festivo
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro festivo | 50% |
| Lavoro festivo con riposo compensativo | 25% |
| Lavoro festivo notturno | 70% |
Lavoro straordinario
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario | 30% |
| Straordinario festivo oltre 8 ore | 70% |
| Straordinario notturno oltre 8 ore | 60% |
Il ricorso allo straordinario ha carattere eccezionale; il CCNL richiama il limite di 70 ore pro capite annue quale soglia entro la quale non trova applicazione il principio generale di non obbligatorietà, salvo impedimenti previsti dal contratto.
Lavoro discontinuo
Per gli operai discontinui, le ore prestate oltre le 40 e fino a 48 ore settimanali sono compensate a regime normale con quote orarie ragguagliate a 1/174 della retribuzione base mensile di fatto.
Ferie, permessi e festività
Ferie
- 4 settimane + 2 giorni
Festività soppresse / ex festività
- 4 giorni annui
ROL
- Lavoratori giornalieri: 72 ore annue
- Turnisti: 72 ore + 12 ore
Festività
Sono festive le domeniche o i riposi compensativi, le festività di legge e il Santo Patrono.
Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Assenze e tutele
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi
Malattia
Periodo di comporto:
- 12 mesi nell'arco di 24 mesi
Trattamento economico:
- Operai: integrazione al 100% per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 6 mesi
- Impiegati: intera retribuzione globale per i primi 6 mesi e 50% per i 6 mesi successivi
È previsto, in caso di gravi e comprovate malattie, un ulteriore periodo di aspettativa di 4 mesi senza retribuzione e senza maturazione di anzianità.
Infortunio
Periodo di conservazione del posto:
- fino a guarigione clinica
Trattamento economico:
- Operai: integrazione al 100% fino al termine del periodo di conservazione del posto
- Impiegati: trattamento economico contrattuale ordinario; nella sintesi operativa di riferimento è indicata l'integrazione al 100% per 6 mesi e al 50% per i 6 mesi successivi
Maternità
Durante il periodo di astensione obbligatoria è prevista l'integrazione fino al:
- 100% della retribuzione
Il rinnovo 2025 valorizza inoltre in sede aziendale strumenti di conciliazione vita-lavoro, quali part-time, telelavoro, congedo parentale ad ore e welfare.
Rapporto di lavoro
Periodo di prova
- Operai: 3 settimane di effettivo lavoro
- Impiegati:
- 6 mesi per quadri e impiegati di 8° e 7° livello
- 3 mesi per gli altri livelli
Riduzione del periodo di prova:
- a 3 mesi per quadri / impiegati 8° e 7° con almeno un biennio di esperienza analoga;
- a 2 mesi per gli altri casi previsti.
Part-time
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla ridotta prestazione.
- Lavoro supplementare: massimo 20% dell'orario concordato, con maggiorazione del 20%
- Le ore eccedenti l'orario normale giornaliero del full-time sono retribuite come straordinarie
- Clausole elastiche e flessibili: maggiorazione del 10%
Apprendistato professionalizzante
Ammesso per livelli finali dal 3° all'8°.
Durata
| Livello finale | Durata complessiva | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 36 mesi | 15 mesi | 15 mesi | 6 mesi |
| 7 | 36 mesi | 15 mesi | 15 mesi | 6 mesi |
| 6 | 36 mesi | 15 mesi | 15 mesi | 6 mesi |
| 5 | 36 mesi | 15 mesi | 15 mesi | 6 mesi |
| 4 | 36 mesi | 15 mesi | 15 mesi | 6 mesi |
| 3 | 24 mesi | 12 mesi | 6 mesi | 6 mesi |
Inquadramento economico
- 1° periodo: 2 livelli sotto quello finale
- 2° periodo: 1 livello sotto quello finale
- 3° periodo: al livello di destinazione finale
Il contratto prevede anche formazione professionalizzante di norma non inferiore a 80 ore medie annue.
Contratti a termine e somministrazione
Tempo determinato
Limite numerico ordinario:
- 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione
Per i datori che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto a termine.
Con accordo aziendale la percentuale può salire al:
- 25%
Sono comunque consentite:
- 5 assunzioni a termine
Esclusioni / avvio nuove attività
Per avvio di nuove attività si considera un periodo fino a 12 mesi, incrementabile con accordo aziendale, soprattutto nel Mezzogiorno.
Trattamento
- TFR proporzionato alla durata del contratto
- In caso di malattia/infortunio non sul lavoro, conservazione del posto pari a 1/4 della durata del contratto, comunque non oltre la scadenza
Diritto di precedenza
Riconosciuto a chi abbia lavorato per un periodo superiore a 6 mesi, con esercizio nei termini di legge, nella stessa unità produttiva e ambito comunale. Si estingue entro 1 anno dalla cessazione del rapporto. La proposta deve essere accettata entro 10 giorni.
Per le lavoratrici in maternità il congedo concorre alla maturazione del diritto di precedenza.
Attività stagionali
Sono considerate stagionali, oltre ai casi di legge:
- produzione/distribuzione/commercializzazione di supporti audiovisivi nei picchi stagionali e festivi;
- attività connesse a spettacoli ricorrenti e fiere nazionali e internazionali del settore.
Somministrazione di lavoro
Limite numerico:
- media del 10% nell'arco di 12 mesi dei lavoratori a tempo indeterminato
- comunque per un numero non superiore ai dipendenti a tempo indeterminato
Con accordo tra direzione e RSU il limite può salire al:
- 20%
In alternativa, sono ammessi fino a:
- 5 lavoratori somministrati
Le frazioni si arrotondano all'unità superiore.
Previdenza complementare e sanità integrativa
Fondo Byblos
Adesione volontaria.
Contribuzione sulla retribuzione annua
- lavoratore: 1% (elevabile su scelta individuale a 1,5% / 2% / 3% / 4%)
- datore di lavoro:
- 1,2% fino al 31/12/2025
- 1,4% dal 01/01/2026
TFR
- lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993: 100% del TFR
- altri dipendenti: quota TFR pari al 2% della retribuzione annua
Fondo sanitario integrativo Salute Sempre
Dal rinnovo 2025 il fondo assume rilievo contrattuale obbligatorio.
- Dal 01/01/2026: contributo complessivo di 13,00 euro mensili (156,00 euro annui)
- Per il solo anno 2026: iscrizione automatica dei lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e dei lavoratori a termine di durata non inferiore a 12 mesi; il contributo è integralmente a carico azienda
- Dal 2027: contributo annuo di 156,00 euro, ripartito in:
- 9,00 euro mensili a carico azienda
- 4,00 euro mensili a carico lavoratore aderente
Sono escluse le aziende con forme di assistenza integrativa almeno equivalenti.
Preavviso e cessazione del rapporto
Operai
- 1 settimana, prorogabile di comune accordo a 2 settimane
- decorrenza: da qualunque giorno della settimana
Impiegati
Decorrenza del preavviso: dalla metà o dalla fine del mese.
| Livelli | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| 8° e 7° | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
| 6° e 5° | 1 mese e 1/2 | 2 mesi | 2 mesi e 1/2 |
| 4° e 3° | 1 mese | 1 mese e 1/2 | 2 mesi |
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto secondo la Legge n. 297/1982.
La base di calcolo comprende:
- minimo contrattuale;
- indennità di contingenza;
- scatti di anzianità;
- aumenti di merito e altre eccedenze mensili rispetto al minimo;
- provvigioni e interessenze, ove spettanti;
- i predetti elementi corrisposti a titolo di 13ª mensilità.
Classificazione del personale
Il sistema di inquadramento è articolato su 8 livelli, oltre ai quadri (Q). Il contratto contiene declaratorie e profili esemplificativi per aree amministrative, tecniche, commerciali, IT, produzione, registrazione audio/video, post-produzione, quality control, stampa, confezionamento e marketing.
Relazioni sindacali e altri istituti
Il contratto disciplina inoltre:
- sistema di relazioni sindacali e contrattazione aziendale;
- osservatorio nazionale di settore;
- informazione e consultazione;
- pari opportunità;
- formazione e aggiornamento professionale;
- telelavoro;
- diritto allo studio;
- tutela salute e sicurezza;
- disciplina e codice comportamentale, inclusa tutela del diritto d'autore in azienda.
Particolare attenzione è posta anche a:
- mobilità interna;
- trasferimenti;
- tutela dei lavoratori diversamente abili;
- aspettativa;
- trasferimento d'azienda;
- procedure di reclamo e controversie.
Accordi e rinnovi
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