CCNL Alimentari - Piccola Industria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 nov 2024 al 31 ott 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica ai lavoratori dipendenti delle aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all'uomo o alla specie animale, comprese le imprese operanti nei comparti alimentari indicati dal CCNL e, a seguito del rinnovo, anche le imprese del settore della IV e V gamma. Comprende, tra gli altri, i settori carni, dolciari, lattiero-caseari, alimenti zootecnici, vini e liquori, acque e bevande, birra e malto, conserve vegetali e ittiche, industrie alimentari varie, risiera, molitura e pastificazione, panificazione e prodotti da forno, macellazione e lavorazione carni, nonché produzione di pasti destinati a collettività.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della piccola e media industria alimentare.
Ambito di applicazione
Si applica alle aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all'uomo o alla specie animale. Il testo contrattuale ricomprende numerosi comparti del settore alimentare e, con il rinnovo, estende espressamente l'ambito anche alle imprese della IV e V gamma.
Decorrenza e scadenza
- Decorrenza: 01/11/2024
- Scadenza: 31/10/2028
Il testo consolidato deriva dal CCNL del 12/07/2021, come modificato dal rinnovo del 28/05/2025, dal verbale di rettifica del 06/06/2025 e dall'accordo del 18/03/2026.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Unionalimentari-Confapi
Organizzazioni sindacali
- FAI-CISL
- FLAI-CGIL
- UILA-UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
Di seguito i minimi contrattuali mensili per i livelli ordinari, come risultanti dal rinnovo 2025.
| Livello | 01/06/2025 | 01/01/2026 | 01/04/2027 | 01/01/2028 | Contingenza | E.D.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2753,34 | 2870,86 | 2988,37 | 3105,89 | 546,43 | 10,33 |
| 1 | 2653,34 | 2770,86 | 2888,37 | 3005,89 | 544,42 | 10,33 |
| 2 | 2307,23 | 2409,42 | 2511,61 | 2613,80 | 537,57 | 10,33 |
| 3 | 1903,50 | 1987,80 | 2072,11 | 2156,42 | 529,58 | 10,33 |
| 4 | 1672,78 | 1746,87 | 1820,95 | 1895,04 | 525,02 | 10,33 |
| 5 | 1499,72 | 1566,15 | 1632,57 | 1698,99 | 521,59 | 10,33 |
| 6 | 1384,33 | 1445,65 | 1506,96 | 1568,28 | 519,31 | 10,33 |
| 7 | 1268,99 | 1325,20 | 1381,40 | 1437,61 | 517,03 | 10,33 |
| 8 | 1153,63 | 1204,73 | 1255,82 | 1306,92 | 514,74 | 10,33 |
Scatti di anzianità ed E.A.R.
Sono previsti 5 scatti biennali.
| Livello | Scatto biennale | E.A.R. |
|---|---|---|
| Q | 54,62 | 25,00 |
| 1 | 51,42 | 25,00 |
| 2 | 44,71 | 25,00 |
| 3 | 36,89 | 25,00 |
| 4 | 32,42 | 25,00 |
| 5 | 29,06 | 25,00 |
| 6 | 26,83 | 25,00 |
| 7 | 24,59 | 25,00 |
| 8 | 22,35 | 25,00 |
L'E.A.R. incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Le imprese aderenti al sistema della bilateralità e in regola con i versamenti non lo erogano.
Elemento di garanzia retributiva / premio per obiettivi
Per le imprese che non riescono a definire parametri/obiettivi per il premio di secondo livello, sono previsti i seguenti importi mensili.
| Livello | Importi fino al 31/12/2026 | Importi dal 01/01/2027 |
|---|---|---|
| Quadri | 41,97 | 58,76 |
| 1° | 41,97 | 58,76 |
| 2° | 36,49 | 51,09 |
| 3° | 30,10 | 42,14 |
| 4° | 26,46 | 37,04 |
| 5° | 23,73 | 33,22 |
| 6° | 21,90 | 30,66 |
| 7° | 20,07 | 28,10 |
| 8° | 18,25 | 25,55 |
Indennità di cassa / maneggio denaro
Per impiegati con normale mansione di maneggio denaro:
| Livello | Importo giornaliero |
|---|---|
| Quadri | 5,16 |
| 1° | 5,16 |
| 2° | 5,16 |
| 3° | 4,13 |
| 4° | 4,13 |
| 5° | 4,13 |
| 6° | 3,10 |
| 7° | 3,10 |
Per viaggiatori e piazzisti:
| Categoria/Livello | Importo giornaliero |
|---|---|
| 1ª cat. / 3° liv. | 4,91 |
| 2ª cat. / 5° liv. | 4,39 |
Indennità di disagio
Per prestazioni in condizioni disagiate:
- Disagio freddo (temperatura inferiore a 5°): 6% della paga base oraria
- Disagio caldo (temperatura superiore a 38°): 6% della paga base oraria
- Disagio umido (umidità superiore al 95%): 6% della paga base oraria
Trasferta
Per i lavoratori temporaneamente inviati fuori comune spettano:
- rimborso di viaggio, vitto e alloggio nei limiti della normalità, salvo accordi forfettari;
- retribuzione delle ore di viaggio:
- 100% della normale retribuzione entro 8 ore;
- maggiorazione del 65% oltre le 8 ore.
La disciplina non si applica al personale viaggiante.
Divisori e mensilità
- Divisore orario: 173
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 14
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali ai soli fini contrattuali.
- Per i lavoratori giornalieri non turnisti e non discontinui: 39 ore settimanali medie, realizzate utilizzando il monte ore annuo di ROL.
- Turnisti: 40 ore.
Flessibilità collettiva
Numero massimo annuo:
- aziende fino a 50 dipendenti: 95 ore;
- aziende oltre 50 dipendenti: 88 ore.
Maggiorazioni:
- 20% per le prime 85 ore;
- 25% per le ore successive.
Flessibilità individuale
- massimo 40 ore annue;
- nel mese di effettuazione si eroga la sola maggiorazione del 25%;
- recupero di norma nei successivi 12 mesi.
Lavoro discontinuo
Le ore prestate oltre le 48 settimanali sono compensate con la retribuzione normale di fatto maggiorata del 15%.
Maggiorazioni principali
Le maggiorazioni variano in funzione del comparto. Di seguito i dati sintetici riportati nella sintesi fornita.
Lavoro notturno
Si considera lavoro eseguito dalle 22:00 alle 06:00.
- Carni, dolciari, alimenti zootecnici, lattiero-caseari, prodotti da forno: 40%
- Vini e liquori:
- Operai 40%
- Intermedi e impiegati 50%
- Acqua e bevande gassate:
- Operai 30%
- Intermedi e impiegati 45%
- Acque minerali e bibite in acque minerali:
- Operai e intermedi 42%
- Impiegati 50%
- Distillatori:
- Operai 55%
- Impiegati 50%
- Birra e malto:
- Operai e intermedi 45%
- Impiegati 50%
- Conserve vegetali: 40%
- Industrie alimentari varie: 50%
- Industrie risiera: 45%
- Mugnai e pastai:
- Operai e intermedi 40%
- Impiegati 50%
- Conserve ittiche:
- Operai e intermedi 35%
- Impiegati 40%
- Settore macellazione e lavorazione specie avicole: 50%
Lavoro festivo
Principali maggiorazioni:
- Carni, dolciari, alimenti zootecnici, lattiero-caseari, prodotti da forno: 50%
- Lavoro domenicale con riposo compensativo: 10%
- Birra e malto, lavoro nel sabato/sesta giornata: 50%
- Settore macellazione specie avicole, sabato/sesta giornata: 65%
Lavoro a turni notturni
- Carni, dolciari, lattiero-caseari, prodotti da forno: 30%
- Alimenti zootecnici, turni diurni continui e avvicendati: 5%
- Vini e liquori: 22,5%
- Acqua e bevande gassate:
- Operai 21%
- Intermedi e impiegati 18%
- Acque minerali e bibite in acque minerali:
- Operai e intermedi 22,5%
- Impiegati 21%
- Distillatori: 15%
- Birra e malto: 30%
- Conserve vegetali: 22,5%
- Industrie alimentari varie:
- Operai e intermedi 30%
- Impiegati 21%
- Industrie risiera:
- Operai e intermedi 27%
- Impiegati 16,5%
- Mugnai e pastai:
- Operai e intermedi 24%
- Impiegati 16,5%
- Conserve ittiche:
- Operai e intermedi 21%
- Impiegati 18%
- Settore macellazione specie avicole: 30%
Lavoro straordinario
È considerato straordinario il lavoro oltre la 40ª ora settimanale, salvo i regimi di media plurisettimanale e flessibilità.
Maggiorazioni feriali diurne generalmente pari al 45% in tutti i comparti principali, con percentuali più elevate per notturno, festivo e festivo notturno secondo il settore.
Ferie, permessi e festività
Ferie annue
- 22 giorni lavorativi (173 ore) per orario su 5 giorni;
- 26 giorni lavorativi (173 ore) per orario su 6 giorni.
Per viaggiatori e piazzisti:
- 22 giorni sia con orario su 5 giornate intere sia con 4 giornate intere e 2 mezze giornate;
- 26 giorni con orario su 6 giornate.
Ex festività
- 32 ore annue di permessi individuali retribuiti.
ROL
Fino al 31/12/2026
- lavoratori giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6: 76 ore
- turnisti 3x5 e 3x6: 80 ore
- turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento: 92 ore
- turnisti 3x7: 84 ore
- turnisti 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento: 96 ore
Dal 01/01/2027
- lavoratori giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6: 76 ore
- turnisti 3x5 e 3x6: 80 ore
- turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento: 96 ore
- turnisti 3x7: 84 ore
- turnisti 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento: 100 ore
Dal 01/01/2028
- lavoratori giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6: 80 ore
- turnisti 3x5 e 3x6: 84 ore
- turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento: 104 ore
- turnisti 3x7: 84 ore
- turnisti 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento: 108 ore
L'adozione dell'orario di 39 ore comporta l'assorbimento di un'ora alla settimana per ciascuna settimana con prestazione a 39 ore.
Festività
Sono festivi i giorni previsti dalla legge, le domeniche, i riposi compensativi e il Santo Patrono.
Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Dal testo completo risulta inoltre recepita, con accordo del 18/03/2026, la festività nazionale del 04 ottobre - San Francesco d'Assisi Patrono d'Italia.
Assenze, congedi e tutele
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario.
Permessi per lutto o grave infermità
- 4 giorni complessivi retribuiti all'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado, anche non convivente, o componente della famiglia anagrafica.
- Nelle aziende con oltre 50 dipendenti: 1 ulteriore giorno retribuito se il lavoratore ha già esaurito le ore di riduzione orario.
- In caso di patologie gravi del figlio convivente: 2 ulteriori giorni retribuiti annui.
Permessi per inserimento all'asilo nido/scuola dell'infanzia
- fino a 8 ore non retribuite, frazionabili in gruppi minimi di 2 ore, per l'inserimento del figlio fino a 4 anni.
Malattia del figlio
- per figli fino a 3 anni: si applica la normativa di legge;
- per figli da 3 a 12 anni: 10 giorni lavorativi annui, di cui 1 retribuito e i restanti non retribuiti, fruibili anche frazionati in gruppi minimi di 4 ore.
Congedo per gravi motivi familiari
- fino a 2 anni, continuativo o frazionato, secondo la disciplina legale e contrattuale.
Assistenza intra-generazionale
- 3 mezze giornate retribuite annue (totale 12 ore annue) per assistenza a genitori anziani di età pari o superiore a 75 anni, in caso di ricovero, dimissioni, day hospital o visite specialistiche.
Donne vittime di violenza
Si applica la disciplina di legge, con integrazioni contrattuali:
- diritto al trasferimento in altra unità produttiva, a parità di condizioni economiche e normative, se l'azienda ha più sedi in Italia;
- accesso alle misure di sostegno di ENFEA;
- riconoscimento di un periodo di congedo pari a 6 mesi per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati.
Maternità e paternità
- astensione obbligatoria madre: 5 mesi;
- integrazione datoriale fino al 100% della retribuzione mensile di fatto netta durante l'astensione obbligatoria;
- congedo parentale: fino a 12 mesi complessivi nei primi 13 anni di vita del bambino;
- genitore solo: fino a 11 mesi;
- permesso al padre per nascita figlio: 1 giorno retribuito.
Malattia e infortunio
Malattia
Periodo di comporto
- fino a 5 anni di anzianità: 180 giorni di calendario in 17 mesi;
- oltre 5 anni: 365 giorni di calendario in 24 mesi.
Trattamento economico
- fino a 5 anni: 100% per 180 giorni;
- oltre 5 anni:
- 100% per 180 giorni;
- 50% per 185 giorni.
Dal rinnovo 2025 l'azienda deve informare il lavoratore almeno 48 ore prima del superamento del comporto e comunque 48 ore prima dell'adozione del provvedimento di risoluzione.
Per i lavoratori con disabilità certificata ex Legge 68/1999 il periodo di conservazione del posto è aumentato di 90 giorni, senza retribuzione e senza maturazione di anzianità nel periodo aggiuntivo.
Infortunio sul lavoro
- conservazione del posto: fino alla guarigione clinica;
- trattamento economico: integrazione al 100%.
Periodo di prova
| Livelli | Giorni |
|---|---|
| Quadri, 1° e 2° | 130 |
| 3°, 4° e 5° | 90 |
| 6° | 40 |
| 7° | 35 |
| 8° | 30 |
Part-time
Trattamento
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla ridotta prestazione.
Lavoro supplementare
Maggiorazione 15%:
- entro il 75% dell'orario concordato nelle aziende fino a 50 dipendenti;
- entro il 55% nelle aziende da 51 a 250 dipendenti;
- entro il 50% nelle aziende con più di 250 dipendenti.
Maggiorazione 30%:
- oltre i limiti sopra indicati e fino a massimo 80% dell'orario concordato.
Clausole elastiche
Le ore prestate con clausole elastiche sono maggiorate:
- 15% con preavviso di 5 giorni;
- 20% con preavviso inferiore, minimo 2 giorni.
Apprendistato professionalizzante
Durata
- Livello 7: 24 mesi
- Livelli 2-6: 36 mesi
Retribuzione
Per i contratti stipulati ai sensi del D.Lgs. 81/2015 si rinvia integralmente all'Accordo Interconfederale del 22/12/2016.
Limiti numerici
- massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati o specializzati;
- per datori con meno di 10 dipendenti: rapporto massimo 100%;
- se i qualificati sono meno di 3, si possono assumere fino a 3 apprendisti.
Contratto a termine e somministrazione
Tempo determinato
- durata ordinaria massima: 12 mesi;
- fino a 24 mesi in presenza delle causali di legge o delle condizioni individuate dal CCNL.
Il CCNL individua specifiche causali, tra cui:
- progetti o opere definite e temporanee;
- modifiche/modernizzazione impianti e nuovi processi produttivi;
- punte di intensa attività e commesse eccezionali;
- nuove tipologie di prodotto;
- manutenzione straordinaria;
- sostituzione di assenti;
- esigenze temporanee amministrative, commerciali, tecniche, promozionali o legate a contratti di rete.
Intervalli tra contratti
Per i casi di esenzione dai limiti quantitativi:
- 5 giorni se il precedente contratto è fino a 6 mesi;
- 10 giorni se superiore a 6 mesi.
In alcune ipotesi sostitutive o di esenzione è prevista l'assenza di intervalli.
Diritto di precedenza
- dopo oltre 6 mesi di lavoro a termine presso la stessa azienda, diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi;
- per attività stagionali, precedenza nelle nuove assunzioni a termine per le medesime attività.
Stagionali
- durata massima nel medesimo ciclo stagionale: 8 mesi per singolo contratto, comprese proroghe;
- passaggio dall'8° al 7° livello dopo più periodi di lavoro per complessivi 6 mesi di effettivo servizio nelle stesse mansioni.
Somministrazione
Dal rinnovo 2025, dal 01/06/2026 si applica la nuova disciplina di contingentamento.
Numero massimo per utilizzo singolo o contemporaneo di contratti a termine e somministrazione a termine/indeterminato:
- 25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva;
- se il rapporto percentuale dà un numero inferiore a 10, è comunque possibile costituire fino a 10 contratti a termine e/o di somministrazione a termine.
Per sostituzione di lavoratori assenti per cause prevedibili, il passaggio di consegne/affiancamento può avvenire per massimo 90 giorni precedenti e successivi all'assenza.
Preavviso
Quadri, impiegati, intermedi
| Anni di servizio | Quadri, 1° e 2° | 3° livello | Altri livelli |
|---|---|---|---|
| Fino a 4 anni | 2 mesi | 1 mese | 1/2 mese |
| Oltre 4 fino a 10 anni | 3 mesi | 1 mese e 1/2 | 1 mese |
| Oltre 10 anni | 4 mesi | 2 mesi | 1 mese e 1/2 |
Operai
- fino al 5° anno compiuto: 6 giorni (40 ore)
- oltre il 5° e fino al 10° anno compiuto: 9 giorni (60 ore)
- oltre il 10° anno compiuto: 12 giorni (80 ore)
TFR
Si applica la disciplina di legge. Gli elementi utili alla base di calcolo comprendono, se effettivamente corrisposti, tra gli altri:
- minimo tabellare;
- scatti di anzianità;
- superminimi e aumenti di merito;
- contingenza;
- salario aziendale;
- indennità di turno;
- indennità di maneggio denaro;
- provvigioni/incentivi/interessenze;
- tredicesima e quattordicesima;
- E.r.s. e diarie per viaggiatori/piazzisti per la parte imponibile.
Previdenza complementare e bilateralità
Previdenza complementare
È previsto il riferimento a FONDAPI.
Contribuzione datoriale:
- 1,20% della retribuzione utile al TFR;
- dal 01/01/2027: 1,50%.
Bilateralità e sanità integrativa
Il sistema comprende ENFEA, OPNC ed ENFEA Salute.
Le imprese non aderenti al sistema bilaterale devono corrispondere un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari a 25,00 euro lordi mensili per 13 mensilità.
Relazioni sindacali e altri istituti
Il rinnovo rafforza il ruolo del comitato di indirizzo, dell'osservatorio nazionale di settore e della commissione pari opportunità e parità di genere. Sono introdotti o ampliati riferimenti a:
- sostenibilità sociale e ambientale;
- diversità, inclusione e pari opportunità;
- supporto ai processi di transizione digitale, automazione e intelligenza artificiale;
- utilizzo di strumenti telematici per assemblee sindacali, se compatibili con privacy e sicurezza informatica;
- lavoro agile, telelavoro e diritto alla disconnessione.
Note finali operative
- Le date indicate nella presente sintesi sono espresse nel formato gg/mm/aaaa.
- Per la panificazione industriale il CCNL contiene una disciplina specifica di classificazione e di trattamento economico, oggetto anche del verbale di rettifica del 06/06/2025.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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