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CCNL

CCNL Alimentari - Piccola Industria

CCNLE018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 nov 2024 al 31 ott 2028

Parti stipulanti

SindacatiFAI-CISLFLAI-CGILUILA-UIL
Datori di lavoroUnionalimentari-Confapi

Sfera di applicazione

Si applica ai lavoratori dipendenti delle aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all'uomo o alla specie animale, comprese le imprese operanti nei comparti alimentari indicati dal CCNL e, a seguito del rinnovo, anche le imprese del settore della IV e V gamma. Comprende, tra gli altri, i settori carni, dolciari, lattiero-caseari, alimenti zootecnici, vini e liquori, acque e bevande, birra e malto, conserve vegetali e ittiche, industrie alimentari varie, risiera, molitura e pastificazione, panificazione e prodotti da forno, macellazione e lavorazione carni, nonché produzione di pasti destinati a collettività.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della piccola e media industria alimentare.

Ambito di applicazione

Si applica alle aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all'uomo o alla specie animale. Il testo contrattuale ricomprende numerosi comparti del settore alimentare e, con il rinnovo, estende espressamente l'ambito anche alle imprese della IV e V gamma.

Decorrenza e scadenza

  • Decorrenza: 01/11/2024
  • Scadenza: 31/10/2028

Il testo consolidato deriva dal CCNL del 12/07/2021, come modificato dal rinnovo del 28/05/2025, dal verbale di rettifica del 06/06/2025 e dall'accordo del 18/03/2026.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • Unionalimentari-Confapi

Organizzazioni sindacali

  • FAI-CISL
  • FLAI-CGIL
  • UILA-UIL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Di seguito i minimi contrattuali mensili per i livelli ordinari, come risultanti dal rinnovo 2025.

Livello01/06/202501/01/202601/04/202701/01/2028ContingenzaE.D.R.
Q2753,342870,862988,373105,89546,4310,33
12653,342770,862888,373005,89544,4210,33
22307,232409,422511,612613,80537,5710,33
31903,501987,802072,112156,42529,5810,33
41672,781746,871820,951895,04525,0210,33
51499,721566,151632,571698,99521,5910,33
61384,331445,651506,961568,28519,3110,33
71268,991325,201381,401437,61517,0310,33
81153,631204,731255,821306,92514,7410,33

Scatti di anzianità ed E.A.R.

Sono previsti 5 scatti biennali.

LivelloScatto biennaleE.A.R.
Q54,6225,00
151,4225,00
244,7125,00
336,8925,00
432,4225,00
529,0625,00
626,8325,00
724,5925,00
822,3525,00

L'E.A.R. incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Le imprese aderenti al sistema della bilateralità e in regola con i versamenti non lo erogano.

Elemento di garanzia retributiva / premio per obiettivi

Per le imprese che non riescono a definire parametri/obiettivi per il premio di secondo livello, sono previsti i seguenti importi mensili.

LivelloImporti fino al 31/12/2026Importi dal 01/01/2027
Quadri41,9758,76
1°41,9758,76
2°36,4951,09
3°30,1042,14
4°26,4637,04
5°23,7333,22
6°21,9030,66
7°20,0728,10
8°18,2525,55

Indennità di cassa / maneggio denaro

Per impiegati con normale mansione di maneggio denaro:

LivelloImporto giornaliero
Quadri5,16
1°5,16
2°5,16
3°4,13
4°4,13
5°4,13
6°3,10
7°3,10

Per viaggiatori e piazzisti:

Categoria/LivelloImporto giornaliero
1ª cat. / 3° liv.4,91
2ª cat. / 5° liv.4,39

Indennità di disagio

Per prestazioni in condizioni disagiate:

  • Disagio freddo (temperatura inferiore a 5°): 6% della paga base oraria
  • Disagio caldo (temperatura superiore a 38°): 6% della paga base oraria
  • Disagio umido (umidità superiore al 95%): 6% della paga base oraria

Trasferta

Per i lavoratori temporaneamente inviati fuori comune spettano:

  • rimborso di viaggio, vitto e alloggio nei limiti della normalità, salvo accordi forfettari;
  • retribuzione delle ore di viaggio:
    • 100% della normale retribuzione entro 8 ore;
    • maggiorazione del 65% oltre le 8 ore.

La disciplina non si applica al personale viaggiante.

Divisori e mensilità

  • Divisore orario: 173
  • Divisore giornaliero: 26
  • Mensilità: 14

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali ai soli fini contrattuali.
  • Per i lavoratori giornalieri non turnisti e non discontinui: 39 ore settimanali medie, realizzate utilizzando il monte ore annuo di ROL.
  • Turnisti: 40 ore.

Flessibilità collettiva

Numero massimo annuo:

  • aziende fino a 50 dipendenti: 95 ore;
  • aziende oltre 50 dipendenti: 88 ore.

Maggiorazioni:

  • 20% per le prime 85 ore;
  • 25% per le ore successive.

Flessibilità individuale

  • massimo 40 ore annue;
  • nel mese di effettuazione si eroga la sola maggiorazione del 25%;
  • recupero di norma nei successivi 12 mesi.

Lavoro discontinuo

Le ore prestate oltre le 48 settimanali sono compensate con la retribuzione normale di fatto maggiorata del 15%.

Maggiorazioni principali

Le maggiorazioni variano in funzione del comparto. Di seguito i dati sintetici riportati nella sintesi fornita.

Lavoro notturno

Si considera lavoro eseguito dalle 22:00 alle 06:00.

  • Carni, dolciari, alimenti zootecnici, lattiero-caseari, prodotti da forno: 40%
  • Vini e liquori:
    • Operai 40%
    • Intermedi e impiegati 50%
  • Acqua e bevande gassate:
    • Operai 30%
    • Intermedi e impiegati 45%
  • Acque minerali e bibite in acque minerali:
    • Operai e intermedi 42%
    • Impiegati 50%
  • Distillatori:
    • Operai 55%
    • Impiegati 50%
  • Birra e malto:
    • Operai e intermedi 45%
    • Impiegati 50%
  • Conserve vegetali: 40%
  • Industrie alimentari varie: 50%
  • Industrie risiera: 45%
  • Mugnai e pastai:
    • Operai e intermedi 40%
    • Impiegati 50%
  • Conserve ittiche:
    • Operai e intermedi 35%
    • Impiegati 40%
  • Settore macellazione e lavorazione specie avicole: 50%

Lavoro festivo

Principali maggiorazioni:

  • Carni, dolciari, alimenti zootecnici, lattiero-caseari, prodotti da forno: 50%
  • Lavoro domenicale con riposo compensativo: 10%
  • Birra e malto, lavoro nel sabato/sesta giornata: 50%
  • Settore macellazione specie avicole, sabato/sesta giornata: 65%

Lavoro a turni notturni

  • Carni, dolciari, lattiero-caseari, prodotti da forno: 30%
  • Alimenti zootecnici, turni diurni continui e avvicendati: 5%
  • Vini e liquori: 22,5%
  • Acqua e bevande gassate:
    • Operai 21%
    • Intermedi e impiegati 18%
  • Acque minerali e bibite in acque minerali:
    • Operai e intermedi 22,5%
    • Impiegati 21%
  • Distillatori: 15%
  • Birra e malto: 30%
  • Conserve vegetali: 22,5%
  • Industrie alimentari varie:
    • Operai e intermedi 30%
    • Impiegati 21%
  • Industrie risiera:
    • Operai e intermedi 27%
    • Impiegati 16,5%
  • Mugnai e pastai:
    • Operai e intermedi 24%
    • Impiegati 16,5%
  • Conserve ittiche:
    • Operai e intermedi 21%
    • Impiegati 18%
  • Settore macellazione specie avicole: 30%

Lavoro straordinario

È considerato straordinario il lavoro oltre la 40ª ora settimanale, salvo i regimi di media plurisettimanale e flessibilità.

Maggiorazioni feriali diurne generalmente pari al 45% in tutti i comparti principali, con percentuali più elevate per notturno, festivo e festivo notturno secondo il settore.

Ferie, permessi e festività

Ferie annue

  • 22 giorni lavorativi (173 ore) per orario su 5 giorni;
  • 26 giorni lavorativi (173 ore) per orario su 6 giorni.

Per viaggiatori e piazzisti:

  • 22 giorni sia con orario su 5 giornate intere sia con 4 giornate intere e 2 mezze giornate;
  • 26 giorni con orario su 6 giornate.

Ex festività

  • 32 ore annue di permessi individuali retribuiti.

ROL

Fino al 31/12/2026

  • lavoratori giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6: 76 ore
  • turnisti 3x5 e 3x6: 80 ore
  • turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento: 92 ore
  • turnisti 3x7: 84 ore
  • turnisti 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento: 96 ore

Dal 01/01/2027

  • lavoratori giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6: 76 ore
  • turnisti 3x5 e 3x6: 80 ore
  • turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento: 96 ore
  • turnisti 3x7: 84 ore
  • turnisti 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento: 100 ore

Dal 01/01/2028

  • lavoratori giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6: 80 ore
  • turnisti 3x5 e 3x6: 84 ore
  • turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento: 104 ore
  • turnisti 3x7: 84 ore
  • turnisti 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento: 108 ore

L'adozione dell'orario di 39 ore comporta l'assorbimento di un'ora alla settimana per ciascuna settimana con prestazione a 39 ore.

Festività

Sono festivi i giorni previsti dalla legge, le domeniche, i riposi compensativi e il Santo Patrono.

Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Dal testo completo risulta inoltre recepita, con accordo del 18/03/2026, la festività nazionale del 04 ottobre - San Francesco d'Assisi Patrono d'Italia.

Assenze, congedi e tutele

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario.

Permessi per lutto o grave infermità

  • 4 giorni complessivi retribuiti all'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado, anche non convivente, o componente della famiglia anagrafica.
  • Nelle aziende con oltre 50 dipendenti: 1 ulteriore giorno retribuito se il lavoratore ha già esaurito le ore di riduzione orario.
  • In caso di patologie gravi del figlio convivente: 2 ulteriori giorni retribuiti annui.

Permessi per inserimento all'asilo nido/scuola dell'infanzia

  • fino a 8 ore non retribuite, frazionabili in gruppi minimi di 2 ore, per l'inserimento del figlio fino a 4 anni.

Malattia del figlio

  • per figli fino a 3 anni: si applica la normativa di legge;
  • per figli da 3 a 12 anni: 10 giorni lavorativi annui, di cui 1 retribuito e i restanti non retribuiti, fruibili anche frazionati in gruppi minimi di 4 ore.

Congedo per gravi motivi familiari

  • fino a 2 anni, continuativo o frazionato, secondo la disciplina legale e contrattuale.

Assistenza intra-generazionale

  • 3 mezze giornate retribuite annue (totale 12 ore annue) per assistenza a genitori anziani di età pari o superiore a 75 anni, in caso di ricovero, dimissioni, day hospital o visite specialistiche.

Donne vittime di violenza

Si applica la disciplina di legge, con integrazioni contrattuali:

  • diritto al trasferimento in altra unità produttiva, a parità di condizioni economiche e normative, se l'azienda ha più sedi in Italia;
  • accesso alle misure di sostegno di ENFEA;
  • riconoscimento di un periodo di congedo pari a 6 mesi per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati.

Maternità e paternità

  • astensione obbligatoria madre: 5 mesi;
  • integrazione datoriale fino al 100% della retribuzione mensile di fatto netta durante l'astensione obbligatoria;
  • congedo parentale: fino a 12 mesi complessivi nei primi 13 anni di vita del bambino;
  • genitore solo: fino a 11 mesi;
  • permesso al padre per nascita figlio: 1 giorno retribuito.

Malattia e infortunio

Malattia

Periodo di comporto

  • fino a 5 anni di anzianità: 180 giorni di calendario in 17 mesi;
  • oltre 5 anni: 365 giorni di calendario in 24 mesi.

Trattamento economico

  • fino a 5 anni: 100% per 180 giorni;
  • oltre 5 anni:
    • 100% per 180 giorni;
    • 50% per 185 giorni.

Dal rinnovo 2025 l'azienda deve informare il lavoratore almeno 48 ore prima del superamento del comporto e comunque 48 ore prima dell'adozione del provvedimento di risoluzione.

Per i lavoratori con disabilità certificata ex Legge 68/1999 il periodo di conservazione del posto è aumentato di 90 giorni, senza retribuzione e senza maturazione di anzianità nel periodo aggiuntivo.

Infortunio sul lavoro

  • conservazione del posto: fino alla guarigione clinica;
  • trattamento economico: integrazione al 100%.

Periodo di prova

LivelliGiorni
Quadri, 1° e 2°130
3°, 4° e 5°90
6°40
7°35
8°30

Part-time

Trattamento

Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla ridotta prestazione.

Lavoro supplementare

Maggiorazione 15%:

  • entro il 75% dell'orario concordato nelle aziende fino a 50 dipendenti;
  • entro il 55% nelle aziende da 51 a 250 dipendenti;
  • entro il 50% nelle aziende con più di 250 dipendenti.

Maggiorazione 30%:

  • oltre i limiti sopra indicati e fino a massimo 80% dell'orario concordato.

Clausole elastiche

Le ore prestate con clausole elastiche sono maggiorate:

  • 15% con preavviso di 5 giorni;
  • 20% con preavviso inferiore, minimo 2 giorni.

Apprendistato professionalizzante

Durata

  • Livello 7: 24 mesi
  • Livelli 2-6: 36 mesi

Retribuzione

Per i contratti stipulati ai sensi del D.Lgs. 81/2015 si rinvia integralmente all'Accordo Interconfederale del 22/12/2016.

Limiti numerici

  • massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati o specializzati;
  • per datori con meno di 10 dipendenti: rapporto massimo 100%;
  • se i qualificati sono meno di 3, si possono assumere fino a 3 apprendisti.

Contratto a termine e somministrazione

Tempo determinato

  • durata ordinaria massima: 12 mesi;
  • fino a 24 mesi in presenza delle causali di legge o delle condizioni individuate dal CCNL.

Il CCNL individua specifiche causali, tra cui:

  • progetti o opere definite e temporanee;
  • modifiche/modernizzazione impianti e nuovi processi produttivi;
  • punte di intensa attività e commesse eccezionali;
  • nuove tipologie di prodotto;
  • manutenzione straordinaria;
  • sostituzione di assenti;
  • esigenze temporanee amministrative, commerciali, tecniche, promozionali o legate a contratti di rete.

Intervalli tra contratti

Per i casi di esenzione dai limiti quantitativi:

  • 5 giorni se il precedente contratto è fino a 6 mesi;
  • 10 giorni se superiore a 6 mesi.

In alcune ipotesi sostitutive o di esenzione è prevista l'assenza di intervalli.

Diritto di precedenza

  • dopo oltre 6 mesi di lavoro a termine presso la stessa azienda, diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi;
  • per attività stagionali, precedenza nelle nuove assunzioni a termine per le medesime attività.

Stagionali

  • durata massima nel medesimo ciclo stagionale: 8 mesi per singolo contratto, comprese proroghe;
  • passaggio dall'8° al 7° livello dopo più periodi di lavoro per complessivi 6 mesi di effettivo servizio nelle stesse mansioni.

Somministrazione

Dal rinnovo 2025, dal 01/06/2026 si applica la nuova disciplina di contingentamento.

Numero massimo per utilizzo singolo o contemporaneo di contratti a termine e somministrazione a termine/indeterminato:

  • 25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva;
  • se il rapporto percentuale dà un numero inferiore a 10, è comunque possibile costituire fino a 10 contratti a termine e/o di somministrazione a termine.

Per sostituzione di lavoratori assenti per cause prevedibili, il passaggio di consegne/affiancamento può avvenire per massimo 90 giorni precedenti e successivi all'assenza.

Preavviso

Quadri, impiegati, intermedi

Anni di servizioQuadri, 1° e 2°3° livelloAltri livelli
Fino a 4 anni2 mesi1 mese1/2 mese
Oltre 4 fino a 10 anni3 mesi1 mese e 1/21 mese
Oltre 10 anni4 mesi2 mesi1 mese e 1/2

Operai

  • fino al 5° anno compiuto: 6 giorni (40 ore)
  • oltre il 5° e fino al 10° anno compiuto: 9 giorni (60 ore)
  • oltre il 10° anno compiuto: 12 giorni (80 ore)

TFR

Si applica la disciplina di legge. Gli elementi utili alla base di calcolo comprendono, se effettivamente corrisposti, tra gli altri:

  • minimo tabellare;
  • scatti di anzianità;
  • superminimi e aumenti di merito;
  • contingenza;
  • salario aziendale;
  • indennità di turno;
  • indennità di maneggio denaro;
  • provvigioni/incentivi/interessenze;
  • tredicesima e quattordicesima;
  • E.r.s. e diarie per viaggiatori/piazzisti per la parte imponibile.

Previdenza complementare e bilateralità

Previdenza complementare

È previsto il riferimento a FONDAPI.

Contribuzione datoriale:

  • 1,20% della retribuzione utile al TFR;
  • dal 01/01/2027: 1,50%.

Bilateralità e sanità integrativa

Il sistema comprende ENFEA, OPNC ed ENFEA Salute.

Le imprese non aderenti al sistema bilaterale devono corrispondere un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari a 25,00 euro lordi mensili per 13 mensilità.

Relazioni sindacali e altri istituti

Il rinnovo rafforza il ruolo del comitato di indirizzo, dell'osservatorio nazionale di settore e della commissione pari opportunità e parità di genere. Sono introdotti o ampliati riferimenti a:

  • sostenibilità sociale e ambientale;
  • diversità, inclusione e pari opportunità;
  • supporto ai processi di transizione digitale, automazione e intelligenza artificiale;
  • utilizzo di strumenti telematici per assemblee sindacali, se compatibili con privacy e sicurezza informatica;
  • lavoro agile, telelavoro e diritto alla disconnessione.

Note finali operative

  • Le date indicate nella presente sintesi sono espresse nel formato gg/mm/aaaa.
  • Per la panificazione industriale il CCNL contiene una disciplina specifica di classificazione e di trattamento economico, oggetto anche del verbale di rettifica del 06/06/2025.

Accordi e rinnovi

CCNL 12/07/2021Accordo di rinnovo 28/05/2025Accordo di rettifica 06/06/2025Accordo 18/03/2026

Testo integrale

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