Sentenza n. 15218/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto di approvazione (doc. 1) della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 c/o il DIBAF per il g. s. d. 07/AGRI-03 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, s. s. d. AGRI-03/C Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali” mai comunicato e conosciuto in data 26 novembre 2025 tramite visione dal portale e di tutti gli atti connessi tra cui tutti verbali della procedura (doc. 2), la D.R. n. 551/2025 del 24 settembre 2025 (doc. 3), il bando di concorso in oggetto (doc. 4) il Regolamento di Ateneo (doc. 5), della eventuale graduatoria ad oggi ignota e comunque si impugnano gli eventuali atti di chiamata del dipartimento interessato verso la controinteressata nonché per il risarcimento dei danni Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 23 marzo 2026: per l’annullamento del decreto di approvazione (doc. 1) della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 c/o il DIBAF per il g. s. d. 07/AGRI-03 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, s. s. d. AGRI-03/C Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali” mai comunicato e conosciuto in data 26 novembre 2025 tramite visione dal portale e di tutti gli atti connessi tra cui tutti verbali della procedura (doc. 2), la D.R. n. 551/2025 del 24 settembre 2025 (doc. 3), il bando di concorso in oggetto (doc. 4) il Regolamento di Ateneo (doc. 5), della eventuale graduatoria ad oggi ignota nonché da ultimo (di qui i presenti motivi aggiunti) dei documenti non pubblicati sull’Albo Pretorio della Università e conosciuti col deposito in giudizio del 12.2.2026 ed esattamente del decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa 690-2025 , del Verbale del Consiglio di amministrazione datato 19.12.2025 ma sottoscritto digitalmente il 10 febbraio 2026, del contratto per ricercatore numero 3 del 2026 sottoscritto digitalmente il 7 gennaio 2026 della nota protocollo 11 49 del 15 gennaio 2026 relativa alla presa in servizio il medesimo giorno nonché per il risarcimento dei danni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, decreto rettorale di approvazione degli atti e successivi atti di proposta e approvazione della chiamata e di presa di servizio della candidata controinteressata
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato, che aveva ottenuto 80,25 punti contro gli 83 attribuiti alla candidata chiamata, ha impugnato la valutazione comparativa e, con motivi aggiunti, gli atti di approvazione della proposta di chiamata e la presa di servizio, chiedendo anche il risarcimento. Ha dedotto violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, parità di trattamento, trasparenza e legittimo affidamento, della disciplina legislativa e regolamentare dei concorsi universitari e del bando, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, difetto d’istruttoria e di motivazione. In particolare, ha contestato l’impiego dell’attinenza al programma di ricerca come criterio valutativo, l’inclusione di pubblicazioni successive alla scadenza del 14 agosto 2025, la mancata considerazione del suo ruolo di co-primo autore in una pubblicazione, la diversa attribuzione di punteggio ai dottorati e la valutazione, ritenuta apodittica e incongrua, della consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica e degli indici bibliometrici. Ha inoltre lamentato che la procedura fosse costruita sul profilo della controinteressata. L’Università e la controinteressata hanno eccepito, tra l’altro, il difetto d’interesse per mancata tempestiva impugnazione della chiamata e la discrezionalità del Dipartimento nella scelta fra gli idonei; hanno sostenuto la legittimità dei criteri e contestato la prova di resistenza.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità o improcedibilità: il ricorrente aveva impugnato con motivi aggiunti gli atti di chiamata e tra approvazione degli esiti e chiamata sussiste un rapporto di presupposizione-consequenzialità. Ha inoltre escluso che il regolamento attribuisca al Dipartimento il potere di prescindere liberamente dall’esito comparativo: la proposta di chiamata deve rispettare la finalità concorsuale di individuare il candidato più meritevole e, di regola, non può rivolgersi al candidato con punteggio inferiore senza violare logicità e congruità della procedura. Nel merito, sono state respinte le censure sulla presunta vicinanza della vincitrice al Dipartimento, non essendo provate cause ostative o una concreta compromissione dell’imparzialità, e sulla valutazione della pubblicazione per la quale il ricorrente invocava il criterio del primo/ultimo autore, non applicabile a due co-primi autori che avevano contribuito in misura uguale. Sono state respinte anche le contestazioni generali sulla tardività delle pubblicazioni presentate per la valutazione individuale: il ricorrente non ha dimostrato che una delle dodici pubblicazioni fosse stata pubblicata o accettata dopo il 14 agosto 2025. Sono invece state accolte le censure relative all’uso del programma specifico di ricerca quale criterio di valutazione dei profili, in violazione dell’art. 2 del D.M. 243/2011, che consente il riferimento al settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente mediante uno o più settori scientifico-disciplinari. Il programma descriveva l’attività da svolgere e non poteva diventare un criterio selettivo ulteriore, estraneo al bando e al regolamento. Accolta anche la censura sulla valutazione della produzione scientifica: la Commissione non ha spiegato il rapporto di punteggio di 5,25 a 15, nonostante gli indici bibliometrici del ricorrente fossero equivalenti o superiori e il verbale imponesse di avvalersene; inoltre è stata considerata, nella valutazione complessiva della produzione della controinteressata, una pubblicazione accettata dopo la scadenza, circostanza riconosciuta dall’Ateneo come errore. Non era possibile integrare in giudizio la motivazione mancante. Le censure accolte superavano la prova di resistenza, dato lo scarto complessivo di soli 2,75 punti e la rilevanza del criterio illegittimo nella motivazione discorsiva. Sono stati annullati i verbali della Commissione, il decreto rettorale di approvazione, la delibera del Consiglio di amministrazione relativa alla chiamata e l’atto di presa di servizio; l’Ateneo deve rinnovare la procedura entro 60 giorni, con una Commissione integralmente diversa. Respinta la domanda risarcitoria: la riedizione della procedura costituisce tutela conseguibile con l’annullamento; non è provato un lucro cessante pari all’intera retribuzione di un’attività non svolta, né sono stati allegati con precisione gli elementi retributivi, e il danno curricolare non è liquidabile equitativamente in assenza di specifici elementi economici. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2 d.m. 243/2011
Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all’art. 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati
La valutazione comparativa deve riferirsi al settore concorsuale e all’eventuale profilo individuato esclusivamente mediante settori scientifico-disciplinari; il programma di ricerca oggetto del posto non può essere introdotto come ulteriore criterio di valutazione dei candidati.
art. 3 d.m. 243/2011
Ne segue che alla data del termine di presentazione delle domande i candidati potevano presentare lavori pubblicati o accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti.
Ai fini della valutazione della produzione scientifica sono ammissibili i lavori pubblicati o accettati per la pubblicazione entro il termine di presentazione delle domande; un manoscritto non ancora accettato entro tale data non può essere valutato.
art. 30, comma 3, c.p.a.
Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti
Il risarcimento è escluso per i danni evitabili mediante gli strumenti di tutela disponibili; nel caso concreto l’annullamento consente la rinnovazione della procedura e non ricorrono i presupposti per riconoscere il lucro cessante richiesto.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Peraltro neanche il ricorrente ha allegato con precisione gli elementi della retribuzione dell’incarico, come sarebbe stato eventualmente suo onere ai sensi dell’art. 64, co. 1, c.p.a.
La parte che domanda il risarcimento deve allegare e provare gli elementi fattuali necessari a quantificare il danno, inclusi quelli relativi alla retribuzione pretesa.
art. 24, comma 2, lettera a), l. 240/2010
Le riportate previsioni sono finalizzate a scongiurare la predisposizione di bandi con i quali possa essere precostituito un profilo “ad personam”, riferito a competenze già acquisite e particolari, così da privilegiare un candidato a scapito degli altri, in assenza di una effettiva comparazione dei relativi meriti scientifici e tecnici, coerentemente con le finalità perseguite dalla legge di riforma
La specificazione del settore e dell’eventuale profilo deve rispettare le modalità previste dalla legge, evitando requisiti o criteri costruiti sulle competenze particolari già acquisite da un candidato e idonei a pregiudicare l’effettiva comparazione.
Massime di principio
- Nelle procedure universitarie per il reclutamento dei ricercatori, la Commissione deve valutare i candidati facendo riferimento al settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente mediante uno o più settori scientifico-disciplinari; il programma di ricerca relativo al posto descrive l’attività da svolgere e non può essere utilizzato come criterio valutativo aggiuntivo, se non previsto dalla disciplina applicabile.
- La chiamata successiva alla procedura comparativa deve rispettarne l’esito e la finalità selettiva: in presenza di candidati idonei, la proposta non può di regola rivolgersi a un candidato con punteggio inferiore prescindendo dal giudizio di maggiore merito espresso dalla Commissione.
- Quando i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione impongono di considerare gli indici bibliometrici, la valutazione comparativa deve renderne comprensibile l’incidenza sui punteggi; l’assenza di una spiegazione metodologica per uno scarto rilevante, a fronte di indicatori equivalenti o superiori, vizia la valutazione e non può essere sanata mediante motivazione postuma in giudizio.
- Nella valutazione della produzione scientifica possono essere considerati lavori pubblicati o accettati per la pubblicazione entro il termine di presentazione delle domande; non è valutabile un manoscritto non ancora accettato a tale data.
- Il risarcimento del danno da mancata assunzione non coincide automaticamente con l’intera retribuzione del rapporto non svolto; il danno deve essere allegato e provato e non è riconoscibile in assenza di elementi sufficienti per dimostrarne presupposti e quantificazione.
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