Cassazione Penale, Sentenza n. 41138/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/04/2024 con cui il GIP, in veste di giudice dell'esecuzione, revocava la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e ripristinava la pena originaria (sentenza del 22/03/2023, irrevocabile 18/09/2023). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: 1) nullità per violazione delle norme processuali a pena di nullità perché la revoca era stata disposta de plano senza contraddittorio; 2) omissione di valutazione della gravità e della reiterazione delle violazioni (revoca automatica); 3) illogicità della motivazione avendo il condannato ricevuto le prescrizioni solo il 21/03/2024 e quindi fino a quella data non poteva aver consapevolmente violato il divieto di allontanarsi dalla Sardegna. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
Il giudice ha accolto il primo motivo ritenendolo fondante e assorbente delle altre censure: ha dichiarato che al procedimento per la revoca della pena sostitutiva si applica l'art. 666 c.p.p. (per effetto dell'art. 66, comma 3, L. 689/1981), e che il giudice dell'esecuzione doveva fissare l'udienza in camera di consiglio garantendo il contraddittorio. L'ordinanza impugnata, emessa senza la necessaria partecipazione delle parti (omessa citazione del condannato e assenza del difensore quando obbligatoria), è affetta da nullità assoluta rilevabile d'ufficio. P.Q.M. l'ordinanza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al GIP del Tribunale di Terni per il seguito del procedimento.
Norme richiamate
legge n. 689 del 1981, art. 66, comma 3
Stabilisce che al procedimento per la revoca della pena sostitutiva si applica l'art. 666 c.p.p.; quindi il rito dell'esecuzione cui si applicano le garanzie previste dall'art. 666.
art. 666 c.p.p.
Regola la forma dei procedimenti del giudice dell'esecuzione, imponendo le formalità del contraddittorio e la possibilità di udienza; la sua mancata osservanza determina nullità quando la norma impone la partecipazione delle parti.
artt. 667, 672, 676 c.p.p.
Indicano le ipotesi specifiche in cui il giudice dell'esecuzione può provvedere senza formalità e le modalità di comunicazione/ notifica; servono a delimitare le eccezioni al principio del contraddittorio.
art. 667 c.p.p., comma 4
Prevede le modalità di comunicazione al pubblico ministero e di notifica all'interessato quando il giudice provvede senza formalità; richiamata per evidenziare le fattispecie tassative in cui è lecita l'assenza di udienza.
Massime di principio
- La revoca di una pena sostitutiva richiede l'applicazione dell'art. 666 c.p.p. (per effetto dell'art. 66, comma 3, L. 689/1981): il giudice dell'esecuzione deve garantire il contraddittorio salvo che ricorra una delle ipotesi tassative che legittimano provvedimenti senza formalità.
- La mancata fissazione dell'udienza e l'assenza del contraddittorio, quando la norma lo impone, comportano una nullità assoluta dell'atto di revoca rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento.
- Le disposizioni speciali (artt. 667, 672, 676 c.p.p.) devono essere lette restrittivamente: solo nei casi espressamente previsti il giudice può decidere senza udienza e senza citare l'interessato.
- Questioni di merito (gravità delle violazioni, reiterazione, tempestività delle notifiche) possono essere valutate solo dopo che sia stato rispettato il contraddittorio; la violazione procedurale pregiudica l'accertamento di merito.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe contestare immediatamente la carenza di procedimento (nullità per mancato contraddittorio), chiedere la fissazione dell'udienza e verificare le date di notifica delle prescrizioni per difendere eventuali censure di illegittima revoca automatica.
- Se l'atto è annullato per nullità procedurale, gli atti tornano al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio che rispetti le garanzie processuali; ciò non esclude la possibilità di nuova determinazione sul merito purché il contraddittorio sia assicurato.
Testo integrale
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