Ordinanza n. 3737/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso per 220 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nella parte in cui impone il requisito del mancato compimento del trentesimo anno di età, nonché il blocco informatico conseguente e i provvedimenti impliciti di non ammissione o esclusione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il bando di concorso del 17 aprile 2026 per il conferimento di 220 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nella parte in cui richiede, quale requisito di partecipazione, il non aver compiuto il trentesimo anno di età. Hanno inoltre contestato la previsione della domanda telematica e il meccanismo informatico bloccante che avrebbe impedito loro di completare la candidatura, nonché, ove occorrente, il regolamento ministeriale sui limiti di età e gli impliciti provvedimenti di non ammissione o esclusione. I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del limite anagrafico e chiesto, anche ai sensi dell’art. 30 c.p.a., l’ammissione alla procedura, in forma specifica o, subordinatamente, il risarcimento per perdita di chance. In sede cautelare hanno domandato l’adozione di misure idonee a consentire la partecipazione al concorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente un adeguato fumus boni iuris, avuto riguardo a quanto evidenziato nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2026, n. 397. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, attribuendo prevalenza all’interesse dei ricorrenti a partecipare alla procedura nelle more della decisione di merito, poiché non è stato individuato un contrapposto interesse pubblico di consistenza tale da giustificare il sacrificio dell’interesse privato. La domanda cautelare collegiale è stata quindi accolta: il TAR ha sospeso i provvedimenti impugnati e ammesso i ricorrenti, con riserva, alla procedura concorsuale. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 2 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare collegiale è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dai ricorrenti quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica e, subordinatamente, per perdita di chance; l’ordinanza non decide nel merito tale domanda risarcitoria.
D.M. 13 luglio 2018, n. 103
Regolamento recante l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato; è stato impugnato nella parte relativa al limite per l’accesso alla qualifica di commissario.
art. 3, comma 1, lett. d), del bando di concorso
«non aver compiuto il 30° anno di età»
La previsione del limite anagrafico costituisce la clausola del bando cui è stato attribuito effetto escludente nei confronti dei ricorrenti.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris può essere riconosciuta alla luce di un precedente del Consiglio di Stato che abbia evidenziato profili di illegittimità della disciplina oggetto di impugnazione.
- Quando una clausola del bando e il correlato meccanismo informatico impediscono in modo assoluto la presentazione della domanda di partecipazione, il giudice amministrativo può sospenderne gli effetti e adottare una misura ammissiva con riserva, nelle more della decisione di merito.
- Nella valutazione del periculum in mora relativo a una procedura concorsuale, l’interesse del candidato a partecipare nelle more del giudizio può prevalere sull’interesse pubblico alla conservazione immediata degli effetti escludenti, ove non emerga un interesse pubblico contrapposto di consistenza tale da giustificarne il sacrificio.
- L’ammissione con riserva alla procedura concorsuale è una misura cautelare interinale che consente la partecipazione del candidato senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità del requisito contestato.
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