Sentenza n. 764/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Crotone sull’istanza volta all’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, ovvero alla conferma dell’acquisizione dell’area o alla restituzione del terreno
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti, proprietarie di terreni individuati in una convenzione urbanistica del 2007 e in una convenzione integrativa del 2010 come area destinata a edilizia residenziale pubblica, hanno presentato al Comune un’istanza chiedendo l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, oppure la conferma dell’acquisizione della proprietà privata con pagamento del prezzo di mercato o, in subordine, la restituzione del terreno con ripristino della capacità volumetrica. A fronte del silenzio comunale, hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna del Comune a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio, le ricorrenti hanno inoltre sostenuto che l’adozione del provvedimento di acquisizione fosse vincolata nell’an e hanno insistito per la condanna dell’amministrazione ad acquisire l’area.
La decisione
Il TAR ha rilevato che il Comune, con nota del 23 marzo 2026, ha riscontrato l’istanza, escludendo la sussistenza dei presupposti per disporre l’acquisizione sanante e riservandosi di esercitare eventualmente in futuro il diritto di acquisire l’area per finalità di edilizia residenziale pubblica. Sebbene tale risposta non abbia soddisfatto la pretesa sostanziale delle ricorrenti, essa ha rimosso il silenzio oggetto dell’azione ex art. 117 c.p.a. e ha fatto venir meno la materia del contendere. Il giudice ha precisato di non poter esaminare nel giudizio sul silenzio la pretesa sostanziale dopo l’adozione del provvedimento negativo, il quale potrà essere eventualmente impugnato autonomamente. È stata quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese, anche in considerazione dell’infondata insistenza delle ricorrenti sulla domanda di condanna all’adozione del provvedimento auspicato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa dei provvedimenti di acquisizione sanante richiesti dalle società, ma il TAR non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
art. 117 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio è finalizzata a rimuovere l’inerzia amministrativa e a ottenere la conclusione del procedimento; l’adozione di un provvedimento espresso, anche negativo, fa venir meno l’oggetto dell’azione, senza consentire al giudice di pronunciarsi sulla pretesa sostanziale.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione da parte dell’amministrazione di un provvedimento espresso, anche se negativo o non satisfattivo, rimuove l’inerzia e determina la cessazione della materia del contendere quanto all’azione ex art. 117 c.p.a.
- Una volta adottato il provvedimento espresso durante il giudizio sul silenzio, il giudice non può pronunciarsi direttamente sulla fondatezza della pretesa sostanziale, che deve essere fatta valere mediante autonoma impugnazione del provvedimento sopravvenuto.
- Nel giudizio avverso il silenzio non può essere imposta all’amministrazione l’adozione del provvedimento auspicato dal privato quando, nelle more del processo, l’amministrazione abbia comunque concluso il procedimento con una determinazione espressa.
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