Cassazione Penale, Sentenza n. 26585/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il reclamo avverso il diniego di riconoscimento della liberazione anticipata per il periodo 9/04/1997-16/05/2015. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 54 Ord. pen., sostenendo che il Tribunale di sorveglianza ha attribuito valore decisorio ad un ordine di esecuzione emesso dall'Ufficio esecuzione della Procura (atto amministrativo), ignorando il riconoscimento della continuazione fra più condanne (sentenza della Corte d'assise di Caltanissetta del 28/09/2022) e, conseguentemente, la decorrenza della pena dal primo arresto e la valutazione dei periodi di pena presofferti ai fini dei semestri per la liberazione anticipata. Ha contestato altresì che la Procura avrebbe l'obbligo (ex art. 663 e 657 c.p.p.) di indicare la pena da eseguire e la decorrenza, ma tale indicazione non può sostituire la decisione del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che ai fini della liberazione anticipata è necessario che i periodi valutati siano compresi nel titolo in esecuzione e che, nel caso concreto, l'unico titolo in esecuzione era la sentenza della Corte d'assise d'appello del 24/07/2017 (pena con decorrenza dal 16/05/2015). Ne consegue che il periodo 9/04/1997-16/05/2015 non può essere valutato ai fini della liberazione anticipata perché non compreso nel titolo in esecuzione. La Corte ha inoltre chiarito che l'ordine di esecuzione del pubblico ministero ex art. 663 c.p.p. ha natura amministrativa e non giurisdizionale, è revocabile e non diventa definitivo salvo intervento del giudice dell'esecuzione; tuttavia la normativa assicura il controllo giurisdizionale di tale determinazione mediante il giudice dell'esecuzione (art. 666 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 54 Ord. pen.
Richiamata dal ricorrente come presunta norma violata in relazione al calcolo dei benefici; la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione del Tribunale contraddicesse i principi applicativi riconosciuti, sottolineando l'esigenza che il periodo valutato sia compreso nel titolo in esecuzione.
art. 663 cod. proc. pen.
Stabilisce i compiti del pubblico ministero nell'esecuzione (determinazione della pena da eseguire). La Corte precisa che l'atto ex art. 663 ha natura amministrativa e non giurisdizionale, è revocabile e suscettibile di controllo da parte del giudice dell'esecuzione.
art. 657 cod. proc. pen.
Riguarda l'indicazione della pena detentiva da eseguire e della decorrenza. La Corte valorizza che la determinazione della decorrenza effettuata dall'Ufficio esecuzione ha carattere amministrativo e non sostituisce il titolo giurisdizionale in corso.
artt. 71 e 80 cod. pen.
Norme richiamate in tema di concorso di pene e cumulo che il pubblico ministero deve rispettare nell'indicare la pena da eseguirsi; la Corte ricorda che l'effettiva valutazione dei periodi utili ai benefici si deve riferire al titolo effettivamente in esecuzione.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella discussione sulla continuazione tra reati; la Corte osserva che il riconoscimento di continuazione produce effetti, ma per la valutazione della liberazione anticipata occorre che il periodo sia inserito nel titolo in esecuzione.
art. 666 cod. proc. pen.
Prevede il controllo giurisdizionale sulle determinazioni dell'ufficio esecuzione; la Corte lo indica come la garanzia della sottoponibilità all'esame del giudice dell'esecuzione delle determinazioni amministrative del PM.
art. 657, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto alla principio di fungibilità: periodi di pena espiati 'sine titulo' possono essere computati solo nelle ipotesi tassative previste dalla norma e quindi non sono automaticamente valutabili ai fini della liberazione anticipata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La liberazione anticipata può essere concessa solo sulla base dei periodi compresi nel titolo in esecuzione: se un periodo di detenzione non è inserito nel titolo che si sta eseguendo, non può essere valutato per il beneficio, salvo i casi tassativi previsti dalla legge.
- Gli ordini di esecuzione e le determinazioni dell'ufficio esecuzione della Procura ex art. 663 c.p.p. hanno natura amministrativa e sono revocabili; non costituiscono titolo giurisdizionale definitivo e possono essere impugnati o sottoposti al giudizio del giudice dell'esecuzione (art. 666 c.p.p.).
- Il riconoscimento della continuazione fra più condanne incide sul calcolo delle pene, ma perché i relativi periodi siano valutabili ai fini dei benefici (es. semestri per la liberazione anticipata) occorre che tale effetto sia trasposto nel titolo in esecuzione o che il giudice dell'esecuzione ne disponga l'effetto esecutivo.
- Se il detenuto ritiene che l'ordine di esecuzione o la determinazione del PM non rispecchi la situazione sostanziale (es. mancato cumulo o errata decorrenza), deve chiedere la correzione all'ufficio esecuzione e, in caso di diniego o persistenza dell'errore, adire il giudice dell'esecuzione che può pronunciarsi senza vincoli di termine.
- I periodi di pena detentiva espiati 'sine titulo' non sono automaticamente computabili per i benefici; la loro utilizzazione è ammessa solo nei casi previsti espressamente dalla legge (principio di fungibilità limitata).
- In sede di calcolo dei semestri utili alla liberazione anticipata prevale il criterio del titolo esecutivo: la data di decorrenza e la progressione della pena devono risultare dal titolo in esecuzione e non possono essere fissate unilateralmente dal condannato.
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