Sentenza n. 393/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza prot. n.23242 del 14.08.2020 notificata in data 02.09.2020, con cui il Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale ed OO.PP. del Comune di Copertino ha irrogato al Ricorrente, “ai sensi del citato art.31 comma 4 bis del DPR 380/01 e s.m.i., la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 17.000,00 (Euro diciassettemila/00), a seguito di constatata inottemperanza all'ordine di demolizione n.186 del 29.12.2016, accertata in data 11.03.2017, fatta salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”, ingiungendogli il pagamento della suddetta somma, maggiorata delle spese di procedimento, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto e, in particolare, ove occorra, della deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n.3 del 23.05.2019, che ha approvato il regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di 17.000 euro per l'inottemperanza a un ordine di demolizione, nonché il regolamento comunale presupposto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale adottata ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, deducendo: violazione e mancata applicazione degli artt. 1 e 12 e delle disposizioni della l. 689/1981, nonché erronea applicazione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001; violazione degli artt. 7 e seguenti l. 241/1990 e del giusto procedimento, per omessa comunicazione di avvio; inapplicabilità della sanzione in quanto il Comune avrebbe applicato criteri regolamentari successivi all'accertamento della violazione; difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti, irrazionalità manifesta, eccesso di potere e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione. Nel giudizio è stato inoltre esaminato il prospettato difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché la controversia riguarda l'esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001. Ha respinto la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo che la notifica dell'ordine di demolizione e il successivo accertamento dell'inottemperanza soddisfacessero l'interesse procedimentale tutelato dall'art. 7 l. 241/1990. Ha escluso l'illegittima applicazione retroattiva della sanzione: l'ordine di demolizione era stato adottato dopo l'entrata in vigore della l. 164/2014, sicché il destinatario conosceva o avrebbe dovuto conoscere il quadro normativo che prevedeva la sanzione pecuniaria. Il TAR ha richiamato, a contrario, il principio dell'Adunanza plenaria n. 16/2023, relativo all'inapplicabilità della sanzione quando il termine di 90 giorni fosse già inutilmente decorso prima dell'entrata in vigore della l. 164/2014. Quanto all'importo, ha ritenuto non irragionevole né sproporzionata la somma di 17.000 euro, considerata la consistenza dell'opera abusiva, costituita da un fabbricato residenziale di circa 150 metri quadrati, e la previsione del regolamento comunale applicabile, che stabiliva tale importo per interventi di nuova costruzione residenziale con superficie coperta superiore a 30 metri quadrati. Il ricorso è stato quindi respinto. Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La controversia sull'esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e sull'irrogazione delle sanzioni previste dalla disposizione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione è applicabile quando l'inottemperanza si riferisce a un ordine adottato dopo l'entrata in vigore della l. 164/2014; la sua quantificazione deve rispettare i criteri regolamentari applicabili.
art. 1 l. 689/1981
Esprime il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative, richiamato per delimitare temporalmente l'applicazione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001.
art. 12 l. 689/1981
È stato invocato dal ricorrente con riferimento all'applicazione della disciplina generale delle sanzioni amministrative, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione dell'ordine di demolizione e l'accertamento dell'inottemperanza sono stati ritenuti sufficienti a soddisfare l'interesse procedimentale sotteso alla comunicazione di avvio.
art. 3 l. 241/1990
Le censure di difetto di motivazione e istruttoria sono state respinte in quanto la sanzione risultava correlata alla consistenza dell'abuso e ai criteri del regolamento comunale.
Adunanza plenaria, sentenza 11 ottobre 2023, n. 16
la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi - prima dell'entrata in vigore della L. n. 164 del 2014 - abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all'ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore.
Il principio di irretroattività, la certezza dei rapporti giuridici e la tipicità della sanzione impediscono di applicare l'art. 31, comma 4-bis, a inottemperanze il cui termine di 90 giorni sia maturato prima dell'entrata in vigore della l. 164/2014.
Massime di principio
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 non può essere applicata quando il termine di 90 giorni per ottemperare all'ordine di demolizione sia inutilmente decorso prima dell'entrata in vigore della l. 164/2014, anche se l'accertamento dell'inottemperanza sia successivo; può invece essere applicata quando l'ordine di demolizione e la maturazione dell'inottemperanza siano successivi all'entrata in vigore della legge.
- Nelle controversie relative ai poteri di vigilanza edilizia e alle sanzioni amministrative conseguenti all'inottemperanza all'ordine di demolizione sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- La previa notificazione dell'ordine di demolizione e il successivo accertamento dell'inottemperanza possono soddisfare l'esigenza di comunicazione procedimentale prevista dall'art. 7 l. 241/1990 ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria.
- La quantificazione della sanzione per inottemperanza all'ordine di demolizione è legittima quando risulti ancorata alla consistenza e alla rilevanza dell'opera abusiva e ai criteri predeterminati da un regolamento comunale vigente al momento dell'irrogazione, senza irragionevolezza o sproporzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 584/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 585/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 586/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 587/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 588/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 589/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →