Sentenza del 16/10/2018 n. 3098 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERATAMENTO- Imposte sui redditi ed Iva - Termini - Raddoppio - Art. 2, c. 3, d.Lgs. 128/15 - Socio - Conoscenza del pvc emesso nei confronti della società successiva al decorso del termine ordinario - Insufficienza - Notifica alla società - Irrilevanza ACCERATAMENTO- Imposte sui redditi ed Iva - Sottoscrizione - Contestazione da parte del contribuente - Prova del potere di firma - Produzione di ordine di servizio privo di indicazione di specifica delega - Insufficienza ACCERATAMENTO- Imposte sui redditi ed Iva - Motivazione - Accertamento emesso nei confronti di socio di società di persona - Omessa allegazione dei richiamati pvc (emesso nei confronti della società ) e della distinta delle operazioni finanziarie - Lesione del diritto di difesa - Nullità dell'atto impositivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato, da un lato, l’utilizzo del raddoppio dei termini per la notifica dell’accertamento, sostenendo di aver avuto conoscenza del processo verbale di constatazione (PVC) solo dopo la scadenza del termine ordinario e che la precedente notifica alla società non fosse sufficiente nei suoi confronti. Ha inoltre contestato la validità della sottoscrizione dell’avviso, poiché l’Ufficio aveva prodotto soltanto un ordine di servizio privo di una delega specifica al funzionario firmatario. Infine, ha dedotto la nullità dell’atto per omessa allegazione del PVC e della distinta delle operazioni finanziarie richiamati nell’avviso, con conseguente lesione del diritto di difesa.
La decisione
La sentenza ha accolto le contestazioni del contribuente. Il raddoppio dei termini non è stato ritenuto applicabile, poiché la conoscenza formale del PVC da parte del socio era intervenuta dopo la scadenza del termine ordinario e la notifica del PVC alla società non era idonea a far decorrere gli effetti nei suoi confronti. È stata inoltre ritenuta insufficiente la prova del potere di firma del funzionario, non essendo stata prodotta una delega specifica. L’avviso è stato infine dichiarato nullo per omessa allegazione degli atti richiamati, non previamente notificati al socio, in quanto tale omissione aveva compromesso il diritto di difesa.
Norme richiamate
Art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 128/2015
raddoppio del termine decadenziale per la notifica degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e IVA
Il raddoppio dei termini non può operare nei confronti del socio quando questi abbia ricevuto formale conoscenza del PVC solo dopo la scadenza del termine ordinario. La notifica del PVC alla società non è sufficiente a rendere il contenuto conoscibile al socio.
Norme sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento in materia di imposte dirette e IVA
l’avviso deve essere sottoscritto dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato
In caso di contestazione specifica del contribuente, l’Amministrazione deve dimostrare concretamente il potere di firma del sottoscrittore. Un ordine di servizio che rinvii a una tabella o a una delega non prodotta non è sufficiente.
Norme in materia di motivazione e allegazione degli atti richiamati nell’avviso di accertamento
obbligo di allegare gli atti richiamati nell’atto impositivo, qualora non siano già stati notificati al contribuente
L’omessa allegazione del PVC e della documentazione finanziaria richiamata nell’accertamento determina la nullità dell’atto quando impedisce al contribuente di comprendere adeguatamente la pretesa tributaria e di esercitare il diritto di difesa.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento deve essere verificato con riferimento alla posizione del singolo contribuente: la conoscenza dell’atto da parte della società non equivale automaticamente alla conoscenza da parte del socio.
- Quando il contribuente contesta specificamente la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso, l’Amministrazione deve produrre una delega concreta, vigente e riferibile a quel funzionario; il semplice richiamo a documenti non depositati può essere insufficiente.
- Un avviso di accertamento deve consentire al destinatario di ricostruire integralmente i presupposti della pretesa. Gli atti richiamati e non già conosciuti o notificati devono essere allegati, altrimenti può configurarsi una lesione del diritto di difesa.
- Nei rapporti tra società di persone e soci, gli effetti della notificazione di un atto devono essere valutati separatamente per ciascun destinatario, soprattutto quando l’atto produce conseguenze fiscali individuali.
- Le contestazioni relative a termini, sottoscrizione e motivazione devono essere formulate in modo specifico e documentato, poiché la loro efficacia dipende dal confronto tra l’atto impugnato e la prova fornita dall’Amministrazione.
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