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Sentenza

Sentenza del 14/02/2017 n. 560 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

REGISTRO - Alternatività IVA-Registro - Decreto ingiuntivo avente ad oggetto operazioni soggette ad IVA - Applicazione dell'imposta fissa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale di un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di somme derivanti da un finanziamento. Occorre stabilire se l'atto debba scontare l'imposta di registro in misura proporzionale oppure fissa. La banca, in quanto soggetto passivo IVA, aveva compiuto un'operazione riconducibile alle prestazioni soggette a IVA ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 633/1972, anche se l'operazione finanziaria era esente da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 1, dello stesso decreto.

La decisione

È stato affermato che il decreto ingiuntivo costituisce una condanna al pagamento relativa a un'operazione soggetta a IVA. In applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro previsto dall'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 e della nota 2 dell'art. 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al medesimo decreto, l'atto deve essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa. L'esenzione dall'IVA non modifica tale conclusione. La decisione conferma l'orientamento già espresso da Cass. n. 3316/2004.

Norme richiamate

  • Art. 3 del d.P.R. n. 633/1972

    Il finanziamento concesso da una banca rientra tra le operazioni qualificabili come prestazioni soggette alla disciplina IVA.

  • Art. 10, n. 1, del d.P.R. n. 633/1972

    Le operazioni finanziarie possono essere esenti da IVA, ma l'esenzione non esclude che l'operazione resti riconducibile al campo di applicazione dell'IVA ai fini del principio di alternatività con l'imposta di registro.

  • Art. 40 del d.P.R. n. 131/1986

    Stabilisce il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: per gli atti relativi a operazioni soggette a IVA, l'imposta di registro non si applica in misura proporzionale.

  • Nota 2 dell'art. 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa agli atti giudiziari di condanna relativi a operazioni soggette a IVA.

  • Cassazione n. 3316/2004

    Precedente conforme secondo cui l'esenzione IVA dell'operazione finanziaria non impedisce l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa al decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • Quando un decreto ingiuntivo riguarda il pagamento di somme derivanti da un'operazione rientrante nel campo IVA, trova applicazione il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
  • L'esenzione dall'IVA non equivale necessariamente a estraneità al sistema IVA: l'operazione può restare soggetta alla disciplina IVA e beneficiare, al contempo, dell'esenzione.
  • Per i decreti ingiuntivi relativi a finanziamenti bancari, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa, anziché proporzionale, se il credito deriva da un'operazione finanziaria riconducibile all'IVA.
  • La qualificazione fiscale dell'operazione sottostante prevale sulla mera natura giudiziale del decreto ingiuntivo: occorre verificare l'origine del credito azionato.
  • La regola deve essere applicata verificando concretamente la natura dell'operazione e la normativa vigente, poiché la sola presenza di una banca o di un decreto ingiuntivo non è sempre sufficiente a determinare automaticamente il regime fiscale.

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