Sentenza del 14/02/2017 n. 144 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Imposte sul Reddito - IRPEF - Base imponibile - Redditi diversi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della base imponibile IRPEF con riferimento agli assegni periodici corrisposti per il mantenimento del coniuge e dei figli. In assenza di un'espressa statuizione dell'autorità giudiziaria sulla ripartizione dell'importo, il contribuente sosteneva, o comunque veniva in rilievo, quale quota dovesse essere imputata al coniuge e quale ai figli ai fini fiscali.
La decisione
La sentenza afferma che, ai fini fiscali, l'importo complessivamente corrisposto per il mantenimento del coniuge e dei figli deve essere ripartito in parti uguali: metà è considerata destinata al coniuge e metà al mantenimento dei figli, quando manca una specifica decisione giudiziale che stabilisca una diversa imputazione. La quota destinata al coniuge rileva secondo la disciplina dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, mentre quella destinata ai figli non segue tale trattamento.
Norme richiamate
Art. 3 del D.P.R. n. 42/1988
In mancanza di espressa statuizione dell'autorità giudiziaria, l'importo corrisposto a titolo di mantenimento del coniuge e dei figli è destinato per metà del suo ammontare al coniuge e per l'altra metà al mantenimento dei figli.
La norma stabilisce un criterio legale presuntivo di ripartizione paritaria dell'assegno complessivo. Una diversa imputazione fiscale è possibile se risulta da un'espressa statuizione dell'autorità giudiziaria.
Massime di principio
- Quando un assegno di mantenimento è destinato cumulativamente al coniuge e ai figli e il provvedimento giudiziario non distingue le rispettive quote, ai fini IRPEF si applica la ripartizione presuntiva del 50% al coniuge e del 50% ai figli.
- La quota imputata al coniuge deve essere trattata secondo le regole fiscali applicabili agli assegni periodici destinati al coniuge, mentre la quota destinata ai figli non è fiscalmente assimilata a reddito del coniuge percettore.
- Per ottenere una diversa ripartizione fiscale non è sufficiente una ricostruzione unilaterale delle parti: occorre un'espressa e specifica statuizione dell'autorità giudiziaria.
- In situazioni analoghe, è quindi essenziale verificare il contenuto del provvedimento di separazione o divorzio e distinguere chiaramente gli importi destinati al coniuge da quelli destinati ai figli.
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