Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/02/2017 n. 219 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accertamento conadesione - termine - tempestività -obbligo di contenuto - utilizzo strumentale e dilatorio - sanzione -legittimità - non sussiste. L'istanza di accertamento con adesione, seppure presentatal'ultimo giorno utile, è formalmente tempestiva e la norma non stabilisce qualicontenuti debba avere. Quest'ultima carenza normativa e procedurale di fattoconsente un uso distorto e dilatorio dell'istituto deflattivo, ma allo stessotempo non consente di sanzionare la parte contribuente qualora risulti evidentel'utilizzo strumentale dell'accertamento con adesione e l'assenza di una realevolontà di definire la controversia in via amministrativa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istanza è stata ritenuta formalmente tempestiva, anche se presentata nell’ultimo giorno utile. La normativa non stabilisce quali contenuti minimi debba avere l’istanza e, pertanto, l’eventuale uso distorto o dilatorio dell’istituto, né l’assenza di una concreta volontà di definire amministrativamente la controversia, consentono di per sé di applicare una sanzione al contribuente. La pretesa sanzionatoria è quindi considerata illegittima.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la tempestività e la validità di un’istanza di accertamento con adesione presentata l’ultimo giorno utile. Il contribuente contestava la possibilità di sanzionare l’istanza o di disconoscerne gli effetti per il suo contenuto generico o per il presunto uso strumentale e dilatorio, poiché la normativa non impone specifici requisiti contenutistici all’istanza.

Norme richiamate

  • Disciplina dell’accertamento con adesione

    L’istanza presentata entro il termine previsto è tempestiva, anche se depositata l’ultimo giorno utile. In assenza di una specifica previsione normativa, non possono essere richiesti particolari contenuti formali o sostanziali ulteriori rispetto alla presentazione dell’istanza.

Massime di principio

  • Il rispetto del termine di presentazione è sufficiente a rendere formalmente tempestiva l’istanza, anche quando essa venga depositata all’ultimo momento.
  • Un istituto deflattivo non può essere sanzionato sulla base di requisiti di contenuto non espressamente previsti dalla legge.
  • L’eventuale uso strumentale o dilatorio dell’istanza non consente automaticamente di applicare sanzioni se manca una norma che preveda tale conseguenza.
  • Per contestare validamente un’istanza occorre verificare prima l’esistenza di una specifica previsione normativa sui requisiti formali, sui contenuti obbligatori e sulle conseguenze della loro eventuale mancanza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.