Sentenza del 14/02/2017 n. 219 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento conadesione - termine - tempestività -obbligo di contenuto - utilizzo strumentale e dilatorio - sanzione -legittimità - non sussiste. L'istanza di accertamento con adesione, seppure presentatal'ultimo giorno utile, è formalmente tempestiva e la norma non stabilisce qualicontenuti debba avere. Quest'ultima carenza normativa e procedurale di fattoconsente un uso distorto e dilatorio dell'istituto deflattivo, ma allo stessotempo non consente di sanzionare la parte contribuente qualora risulti evidentel'utilizzo strumentale dell'accertamento con adesione e l'assenza di una realevolontà di definire la controversia in via amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza è stata ritenuta formalmente tempestiva, anche se presentata nell’ultimo giorno utile. La normativa non stabilisce quali contenuti minimi debba avere l’istanza e, pertanto, l’eventuale uso distorto o dilatorio dell’istituto, né l’assenza di una concreta volontà di definire amministrativamente la controversia, consentono di per sé di applicare una sanzione al contribuente. La pretesa sanzionatoria è quindi considerata illegittima.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tempestività e la validità di un’istanza di accertamento con adesione presentata l’ultimo giorno utile. Il contribuente contestava la possibilità di sanzionare l’istanza o di disconoscerne gli effetti per il suo contenuto generico o per il presunto uso strumentale e dilatorio, poiché la normativa non impone specifici requisiti contenutistici all’istanza.
Norme richiamate
Disciplina dell’accertamento con adesione
L’istanza presentata entro il termine previsto è tempestiva, anche se depositata l’ultimo giorno utile. In assenza di una specifica previsione normativa, non possono essere richiesti particolari contenuti formali o sostanziali ulteriori rispetto alla presentazione dell’istanza.
Massime di principio
- Il rispetto del termine di presentazione è sufficiente a rendere formalmente tempestiva l’istanza, anche quando essa venga depositata all’ultimo momento.
- Un istituto deflattivo non può essere sanzionato sulla base di requisiti di contenuto non espressamente previsti dalla legge.
- L’eventuale uso strumentale o dilatorio dell’istanza non consente automaticamente di applicare sanzioni se manca una norma che preveda tale conseguenza.
- Per contestare validamente un’istanza occorre verificare prima l’esistenza di una specifica previsione normativa sui requisiti formali, sui contenuti obbligatori e sulle conseguenze della loro eventuale mancanza.
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