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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48954/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zagaria, sottoposto al regime 41-bis, aveva reclamatò ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. per ottenere la visione di canali televisivi diversi da quelli indicati nella Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017. L'Amministrazione penitenziaria aveva negato l'accesso a tali canali. Il Tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo ritenendo che il diniego, non fondato su esigenze concrete di sicurezza, lederebbe la parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni, il diritto all'informazione e l'offerta trattamentale. Il Ministero ha impugnato sostenendo che la magistratura non poteva sindacare scelte sulle modalità di esercizio del diritto (discrezionalità amministrativa) e che eventuali limitazioni in regime differenziato sono giustificate da ragioni di controllo dei flussi informativi esterni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. tutela solo posizioni giuridiche qualificabili come "diritto" e non le mere modalità di esercizio di tali diritti. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui le regolamentazioni sulla fruizione dei canali televisivi non incidono sul nucleo del diritto all'informazione né sul trattamento rieducativo, ma attengono alle modalità organizzative, di competenza amministrativa, sindacabili solo se manifestamente irragionevoli o sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto. Pertanto l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è stata annullata senza rinvio per essere pronunciata fuori dai corretti confini della giurisdizione; il provvedimento originario del Magistrato di sorveglianza è privo di effetti.

Norme richiamate

  • art. 35-bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Consente il reclamo del detenuto davanti alla magistratura di sorveglianza per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificate come diritto; non estende la tutela alle mere modalità di esercizio dei diritti che rientrano nella discrezionalità amministrativa

  • art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.

    Indica le ipotesi in cui il magistrato di sorveglianza può essere adito; la Corte interpreta che occorre una posizione giuridica soggettiva attiva e un 'attuale e grave pregiudizio' derivante dalla condotta amministrativa

  • art. 35, comma 1, n. 5) Ord. pen.

    Norma di indirizzo su reclami generici: se la pretesa non rientra nelle fattispecie di legge in tema di tutela giurisdizionale, il reclamo deve essere qualificato come generico e denegato

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Richiamato per il regime detentivo speciale del ricorrente; la Corte riconosce che il regime carcerario può legittimamente limitare diritti nella misura necessaria per ordine e sicurezza

Massime di principio

  • Il magistrato di sorveglianza può sindacare solo lesioni di diritti soggettivi nel loro nucleo sostanziale; le contestazioni sulle modalità tecniche o organizzative di esercizio del diritto (es. elenco di canali TV disponibili) sono generalmente reclami 'generici' non sindacabili.
  • Le scelte dell'Amministrazione penitenziaria sulle modalità di fruizione (per ragioni di ordine, sicurezza o organizzazione) sono riservate alla discrezionalità amministrativa e sono sindacabili in sede giurisdizionale solo se manifestamente irragionevoli, sproporzionate o tali da rendere effettivamente impossibile l'esercizio del diritto.
  • In casi simili, il detenuto che voglia impugnare deve dimostrare l'esistenza di una posizione giuridica attiva e un 'attuale e grave pregiudizio' derivante dalla condotta amministrativa (ad es. privazione del nucleo essenziale del diritto all'informazione o del trattamento rieducativo), non la mera insoddisfazione per le modalità organizzative.
  • Gli organi giurisdizionali devono preliminarmente qualificare correttamente lo strumento processuale azionato: se la domanda riguarda modalità amministrative, il reclamo va, salvo evidenze estreme, qualificato come generico e respinto.
  • Quando l'Amministrazione invoca esigenze di sicurezza o controllo (es. in regime 41-bis), il giudice sarà generalmente deferente se le restrizioni risultano proporzionate e motivate; la documentazione delle ragioni di sicurezza e l'assenza di alternativa meno restrittiva possono giustificare la limitazione.

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