Cassazione Penale, Sentenza n. 30798/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Venezia aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione a una precedente condanna, ritenendo applicabile l'art. 168, comma 1, n. 2, c.p. perché, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza, l'interessato aveva riportato un'ulteriore condanna per un delitto anteriormente commesso, con pena complessiva superiore al limite per la concessione del beneficio. Il ricorrente ha dedotto, con tre motivi, erronea applicazione degli artt. 167, 168 e 163 c.p.: (1) ha sostenuto che il beneficio si fosse ormai consolidato e che, quindi, non potesse più essere revocato per effetto dell'intervenuta estinzione del reato ex art. 167 c.p.; (2-3) ha lamentato che non fosse stato considerato che, al momento del reato oggetto della sentenza della Corte d'appello di Venezia, egli non aveva ancora compiuto 21 anni, con conseguente applicazione del più ampio limite di pena previsto dall'art. 163, commi secondo e terzo, c.p. per i soggetti in quella fascia di età, anziché del limite ordinario di due anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha escluso l'applicabilità del limite più favorevole per ragioni di età, osservando che, al momento della commissione dei reati più recenti, il condannato non era più infraventunenne; il diverso limite di pena previsto per la seconda concessione della sospensione condizionale opera solo se entrambi i reati sono commessi quando l'imputato rientra nella fascia di età protetta. Ha inoltre escluso la maturazione del termine estintivo, rilevando che, essendo la pena inizialmente sospesa, la prescrizione per la revoca decorre dalla irrevocabilità della sentenza che dispone la revoca, e non dal precedente giudicato di condanna. Poiché tale termine non era decorso, il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
La revoca della sospensione condizionale della pena è legittima quando, entro il termine previsto, sopravvenga un'ulteriore condanna che, sommata alla pena precedentemente sospesa, superi il limite legale per la concessione del beneficio.
Le condizioni di estinzione del reato collegate al beneficio non impediscono la revoca quando non siano ancora maturate secondo il corretto dies a quo; il beneficio non può dirsi consolidato se il termine non è decorso validamente.
Il più ampio limite di pena previsto per i soggetti infraventunenni rileva solo se la disciplina speciale dell'età è applicabile in concreto, cioè quando i reati rilevanti sono commessi entro la fascia di età prevista.
Nel calcolo della pena complessiva ai fini di una seconda concessione della sospensione condizionale, il giudice può applicare i limiti più ampi legati all'età solo se ricorrono le condizioni soggettive previste dalla legge per entrambi i reati considerati.
Massime di principio
- Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per sopravvenuta condanna, il giudice deve verificare il superamento del limite di pena previsto dalla legge tenendo conto delle condizioni oggettive e soggettive effettivamente ricorrenti al momento dei fatti, senza estendere in via analogica il regime più favorevole dell'età oltre i casi espressamente contemplati.
- Il regime di favore per i condannati infraventunenni nella disciplina della sospensione condizionale è applicabile solo se sia il reato precedente sia quello successivo sono stati commessi quando l'imputato rientrava nella fascia di età protetta; in mancanza, resta fermo il limite ordinario di pena.
- Quando la pena è stata sospesa, il termine per far valere l'estinzione collegata al beneficio non decorre dal passaggio in giudicato della condanna originaria, ma dalla irrevocabilità della decisione che incide sul beneficio stesso; se tale termine non è maturato, la revoca resta legittima.
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