Sentenza n. 6839/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Ricorso avverso decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza deducendo, anzitutto, che l'Amministrazione avesse fondato il provvedimento su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli indicati nel preavviso di rigetto, senza adottare una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Ha inoltre lamentato la mancata sospensione del procedimento, richiesta per consentire gli accertamenti sulla vicenda penale durante il periodo di restrizioni dovute all'emergenza Covid-19, nonché la mancata considerazione della successiva riabilitazione ottenuta dal Tribunale di sorveglianza. Il ricorrente ha infine dedotto che l'Amministrazione non avesse adeguatamente valutato la propria integrazione sociale e familiare, documentata anche dall'attività lavorativa svolta, e l'esito favorevole del procedimento penale relativo a una condanna per furto, definita con decreto penale di condanna e successiva riabilitazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa e non integra un diritto soggettivo del richiedente. L'Amministrazione deve svolgere un giudizio prognostico sull'inserimento stabile dello straniero nella comunità nazionale e sulla sua affidabilità rispetto all'ordine, alla sicurezza e ai valori di convivenza civile; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, il coinvolgimento del ricorrente in un procedimento penale concluso con decreto penale di condanna per furto è stato ritenuto elemento legittimamente valutabile, anche dopo la riabilitazione, quale fatto storico rilevante ai fini del giudizio prognostico sulla personalità e sull'affidabilità del richiedente. L'estinzione del reato o la riabilitazione non impediscono quindi all'Amministrazione di considerare la condotta storica ai fini amministrativi, autonomi rispetto all'accertamento della responsabilità penale. L'attività lavorativa e l'integrazione sociale e familiare non sono state ritenute sufficienti a superare il motivo ostativo, poiché lo stabile inserimento sociale costituisce un prerequisito ordinario della domanda di cittadinanza e non necessariamente un elemento di speciale merito. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata rinnovazione del preavviso di rigetto: la ragione indicata nel provvedimento finale, ossia la precedente condanna per furto, rientrava nella ragione sostanziale già conosciuta dal ricorrente e una nuova comunicazione avrebbe determinato un inutile aggravio procedimentale. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della materia e dell'assenza di difese scritte dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di un potere ampiamente discrezionale dell'Amministrazione e non costituisce un diritto soggettivo del richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
Non è necessaria una nuova comunicazione dei motivi ostativi quando la ragione indicata nel provvedimento finale rientra sostanzialmente nella ragione già conosciuta attraverso il preavviso e la rinnovazione costituirebbe un inutile aggravio procedimentale.
art. 624 c.p.
La vicenda penale relativa al delitto di furto, definita con decreto penale di condanna, è stata ritenuta elemento storico valutabile nell'ambito del giudizio amministrativo sulla personalità e sull'affidabilità del richiedente la cittadinanza.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un provvedimento ampiamente discrezionale e non costituisce un diritto soggettivo dello straniero che abbia presentato la domanda; l'Amministrazione deve valutare l'interesse individuale alla cittadinanza in rapporto all'interesse pubblico all'inserimento di un nuovo componente nella comunità nazionale.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione può svolgere un giudizio prognostico sulla personalità, sull'affidabilità e sulla futura adesione del richiedente ai valori dell'ordinamento, considerando anche fatti penalmente rilevanti oggetto di riabilitazione o estinzione del reato, poiché tali fatti possono conservare rilevanza come accadimenti storici autonomamente valutabili sul piano amministrativo.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali concernenti l'integrazione e l'affidabilità del richiedente la cittadinanza resta circoscritto alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, nonché della logicità, coerenza, ragionevolezza e sufficienza della motivazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- Lo stabile inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, pur rilevante nel procedimento di cittadinanza, costituisce ordinariamente il prerequisito della domanda e non impone di per sé il superamento di elementi ostativi riferiti all'affidabilità del richiedente.
- Non è necessaria la rinnovazione del preavviso di rigetto quando la motivazione del provvedimento finale, pur formulata con ulteriori precisazioni, resta sostanzialmente riconducibile alla ragione ostativa già comunicata all'interessato e la nuova comunicazione non apporterebbe una concreta utilità partecipativa.
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