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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6703/2020 del 10/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Comune)

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, che aveva riformato la decisione della Commissione tributaria provinciale e accolto l’appello della contribuente contro un avviso di riliquidazione ICI relativo all’anno 2000. L’avviso riguardava una differenza di valore rispetto a quello dichiarato per aree fabbricabili site a Milazzo, in zona CT3, con maggiore imposta, sanzioni e accessori per complessivi Euro 79,12. Con il primo motivo, il Comune ha denunciato violazione delle norme sull’edificabilità fiscale dei terreni: la CTR aveva escluso l’edificabilità perché mancava un piano particolareggiato attuativo, benché fosse stato adottato il piano regolatore generale. Secondo il Comune, ai fini ICI è sufficiente che l’area sia utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, senza necessità della sua definitiva approvazione regionale o dell’adozione di strumenti attuativi. Il ricorso era articolato in due motivi; il secondo non è esaminato perché assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che, ai fini ICI, la qualificazione edificabile dell’area deriva dalla previsione dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, anche se non definitivamente approvato dalla Regione e anche in assenza di piano particolareggiato o altro strumento attuativo. La mancanza di tali strumenti può incidere sull’attualità e sul valore venale delle potenzialità edificatorie, ma non esclude di per sé la natura edificabile dell’area. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Con le diposizioni di cui alla L. n. 248 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, e alla L. n. 248 del 2006, art. 36, comma 2, il legislatore ha fornito una interpretazione autentica del D.Lgs. n. 248 del 2006, art. 2, comma 1, lett. b) precisando che “un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

    Ai fini ICI, un’area è fabbricabile quando è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale; non sono necessarie l’adozione di strumenti attuativi né la definitiva approvazione regionale del piano.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

    Con le diposizioni di cui alla L. n. 248 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, e alla L. n. 248 del 2006, art. 36, comma 2, il legislatore ha fornito una interpretazione autentica del D.Lgs. n. 248 del 2006, art. 2, comma 1, lett. b) precisando che “un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

    La norma, quale disposizione di interpretazione autentica della definizione di area fabbricabile ai fini ICI, collega l’edificabilità alla previsione dello strumento urbanistico generale e non alla disponibilità immediata di strumenti attuativi.

  • art. 36, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

    L’affermazione di edificabilità dl terreno ai fini della determinazione del suo valore venale non può – una volta riconosciuta tale edificabilità da uno strumento urbanistico generale – ritenersi inficiata dalla (eventuale) mancanza di un piano particolareggiato o attuativo, atteso l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità incentrato sul D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito nella L. n. 248 del 2006 secondo il quale “in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazione, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e del D.L. 4 luglio 2006, n. 233, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dell’adozione di strumenti urbanistici attuativi”.

    La disposizione conferma che l’edificabilità rilevante per la determinazione della base imponibile ICI discende dalla classificazione contenuta nel piano regolatore generale adottato dal Comune, a prescindere dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti attuativi.

  • art. 53 Cost.

    Tale norma interpretativa è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che, con Ord. n. 41 del 2008, a seguito di richiesta di incostituzionalità del citato art. 11, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, confermando che “il terreno deve essere considerato fabbricabile dal momento in cui viene ad essere ricompreso in uno strumento urbanistico generale, anche se non definitivamente approvato dalla Regione e mancante dei relativi strumento attuativi” ” e ciò in quanto “la potenzialità edificatorie dell’area, anche se prevista da strumento urbanistici solo in itinere, o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell’art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante….. ed, inoltre, il criterio del valore venale non comporta affatto una valutazione fissa ed astratta de bene, ma consente di attribuire al terreno il suo valore di mercato, adeguando le valutazioni alle specifiche condizioni di fatto del bene e, quindi, anche alle più o meno rilevanti potenzialità edificatore dell’area”.

    La potenzialità edificatoria prevista anche da strumenti urbanistici in itinere o non attuati è un elemento oggettivo che può riflettersi sul valore del terreno e costituisce un indice di capacità contributiva; la base imponibile va però rapportata al valore venale concreto, tenendo conto delle effettive potenzialità edificatorie.

Massime di principio

  • Ai fini ICI, un’area deve considerarsi edificabile quando la sua utilizzabilità a scopo edificatorio risulta dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla definitiva approvazione regionale e dall’adozione di piani particolareggiati o altri strumenti attuativi.
  • La mancanza di strumenti attuativi non elimina la natura edificabile dell’area, ma può incidere sulla maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie e, conseguentemente, sulla determinazione del valore venale da assumere per la base imponibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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