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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18314/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art.73, comma 1, D.P.R. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio di cocaina, circa 119 g). Due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art.275 c.3 c.p.p. per mancata indicazione degli elementi che escludessero l'idoneità di misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico), con riferimento ad ammissione dell'addebito, precedenti domiciliari rispettati, disponibilità al controllo elettronico, precedente temporale dei precedenti e quantità di droga ritenuta non ingente; (2) violazione dell'art.275 c.3-bis c.p.p. per omessa considerazione del consenso dell'indagato all'applicazione di misure elettroniche di controllo.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto congruente e non censurabile in cassazione la valutazione del Tribunale del riesame circa la pericolosità e la prognosi negativa rispetto al rispetto di misure meno afflittive, fondata sulla gravità del fatto (quantitativo rilevante di cocaina) e sui plurimi precedenti penali, anche per reati della stessa specie e per reati gravi (armi, esplosivi, delitti contro il patrimonio con violenza). Quanto al controllo elettronico, la Corte ha ritenuto che la radicale esclusione dell'idoneità della misura domiciliare assorbe implicitamente la valutazione sull'opportunità delle modalità elettroniche (giurisprudenza consolidata), per cui non era necessaria ulteriore motivazione specifica. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - Testo unico stupefacenti, art.73, comma 1

    art.73, comma 1, DPR 9/10/1990 n.309

    Disciplina il delitto di detenzione ai fini di spaccio; la condotta contestata (circa 119 g di cocaina) è stata valutata come idonea a integrare tale fattispecie e a rilevare la gravità del fatto ai fini cautelari.

  • Codice di procedura penale, art.275, comma 3

    Stabilisce i criteri e l'obbligo di motivazione sulla scelta della misura cautelare e sull'inidoneità di misure meno afflittive; il giudice di merito deve indicare elementi per escludere misure alternative, ma il suo apprezzamento sulla pericolosità è riservato e non sindacabile in Cassazione se congruamente motivato.

  • Codice di procedura penale, art.275, comma 3-bis

    art.275, comma 3-bis c.p.p.

    Riguarda la proporzionalità della misura cautelare con riferimento all'eventuale uso di misure elettroniche; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'esclusione radicale della domiciliarità assorbe la valutazione sull'opportunità delle modalità elettroniche.

  • Codice di procedura penale, art.275-bis, comma 1

    art.275-bis, comma 1 c.p.p.

    Prevede che le modalità di controllo elettronico siano disposte dal giudice salvo che le ritenga non necessarie; la giurisprudenza rileva che l'esclusione completa della domiciliarità implicitamente comprende anche l'inidoneità del controllo elettronico.

  • Testo unico stupefacenti, art.74

    art.74 T.U. stupefacenti (richiamato per precedenti)

    Norma che aggravava la posizione dell'indagato per precedenti specifici in materia di stupefacenti; la presenza di precedenti per reati connessi ha rafforzato la prognosi di pericolosità.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art.94, comma 1-ter

    art.94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Prevede adempimenti a carico della cancelleria dopo la pronuncia; la sentenza ordina la trasmissione degli atti per i relativi adempimenti.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e Sezioni semplici)

    Sez. U., 28/4/2016, n.20769 (Lovisi); Sez.2, n.31572 del 2017 (Caterino); Sez.2, n.43042 del 2019 (Marsili)

    Sez. U. ha affermato la necessità, dopo la riforma, di motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari controllati; le Sezioni semplici hanno precisato che il rigetto radicale della domiciliarità implica implicitamente anche l'esclusione dell'opportunità del controllo elettronico, assolvendo l'onere motivazionale relativo alle modalità elettroniche.

Massime di principio

  • La valutazione della pericolosità e della prognosi negativa in ordine al rispetto di misure meno afflittive è di competenza del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se è logica e congruamente motivata.
  • Un rilevante quantitativo di stupefacente e plurimi precedenti, specie se della stessa natura o per reati gravi (armi, esplosivi, violenza), rafforzano la giustificazione della custodia cautelare in carcere.
  • La disponibilità dell'indagato al controllo elettronico non determina automaticamente l'adeguatezza degli arresti domiciliari; il giudice deve comunque valutare la sussistenza di elementi concreti che rendano efficace quella misura.
  • Se il giudice di merito esclude in radice l'idoneità della misura domiciliare (misura inframuraria), tale esclusione può essere considerata implicita anche rispetto all'opportunità delle modalità elettroniche di controllo, riducendo l'onere motivazionale aggiuntivo.
  • Elementi attenuanti formali (ammissione, residenza, lavoro, risalenza dei precedenti) possono concorrere alla scelta di misure meno afflittive, ma la loro efficacia dipende dalla valutazione complessiva e concreta del rischio di reiterazione.

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