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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29656/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per: 1) mancanza di adeguata motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e del dolo specifico; 2) violazione dell'art. 533 c.p.p. e del principio di ragionevole dubbio (insufficienza delle intercettazioni e delle prove per superare il dubbio); 3) eccessività e carenza di motivazione nella determinazione della pena (art. 133 c.p.) e, per Grottaroli, 4) vizio nella determinazione e sproporzione della confisca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che per Balducci (integralmente) e per Grottaroli (in parte) sussista una "doppia conforme" di merito (tribunale e corte d'appello) e che i motivi di ricorso siano, in larga parte, generici e diretti a un inammissibile riesame del merito. Ha richiamato la limitazione di ammissibilità delle doglianze sulla valutazione della prova alla luce dell'art. 606 c.p.p., e l'impossibilità di dedurre in cassazione la violazione dell'art. 192 c.p.p. fuori dai casi di nullità previsti. Conseguenze pratiche: ricorsi respinti, conferma sostanziale delle condanne e della confisca come disposto in appello, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del versamento in via equitativa di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Limita la deducibilità in Cassazione delle doglianze relative alla motivazione; impedisce il riesame libero della valutazione delle prove se i motivi sono generici o non specifici

  • art. 192 c.p.p.

    La Corte osserva che la deduzione di violazioni della disciplina della valutazione della prova (art. 192) non è utilizzabile in Cassazione se non nei casi previsti dall'art. 606 c.p.p.; non può essere trasformata in un mezzo per aggirare i limiti di ammissibilità

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di principio del dubbio e non colpevolezza; la Corte sottolinea però che l'appello e la Cassazione non possono limitarsi a riproporre astratte censure sul giudizio di probabilità senza specificità

  • art. 133 c.p.

    Invocato per censurare l'eccessività della pena; la Corte richiede motivazioni puntuali e specifiche sulle circostanze personali e sul grado di partecipazione, non allegazioni generiche

  • art. 616 c.p.p.

    Usato per obbligare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di cassazione in caso di inammissibilità

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in subordine (richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2); la sentenza di cassazione non ha valutato il merito della richiesta perché ha escluso l'ammissibilità dei ricorsi

  • art. 23, comma 8, del D.L. n. 137/2020

    Richiamato relativamente alle conclusioni del Procuratore Generale; utilizzato per registrare le conclusioni illustrative ai sensi della disposizione

Massime di principio

  • La presenza di una "doppia conforme" (identica valutazione di merito in primo e secondo grado) rende più difficile per la Cassazione ottenere l'ammissione del ricorso, perché le motivazioni dei due gradi si integrano formando un corpo unico.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e collegati puntualmente alle ragioni esposte nella sentenza impugnata; la genericità (intrinseca o estrinseca) determina l'inammissibilità.
  • Le doglianze sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p. e art. 533 c.p.p.) non possono essere trasformate in un mezzo per il riesame libero del merito in Cassazione: occorre che il vizio rientri nelle ipotesi consentite dall'art. 606 c.p.p.
  • Contestare l'esistenza del dolo specifico richiede nell'impugnazione elementi di fatto precisi e non meri rilievi formali (es. posizione formale dell'imputato); senza specificità la censura sarà inammissibile.
  • Le censure sulla quantificazione della pena o sulla confisca devono contenere argomentazioni concrete e proporzionate rispetto alle circostanze e alla personalità dell'imputato; lamentele generiche sull'entità della pena sono insufficienti.

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