Cassazione Penale, Sentenza n. 29656/2025 del 25/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per: 1) mancanza di adeguata motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e del dolo specifico; 2) violazione dell'art. 533 c.p.p. e del principio di ragionevole dubbio (insufficienza delle intercettazioni e delle prove per superare il dubbio); 3) eccessività e carenza di motivazione nella determinazione della pena (art. 133 c.p.) e, per Grottaroli, 4) vizio nella determinazione e sproporzione della confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che per Balducci (integralmente) e per Grottaroli (in parte) sussista una "doppia conforme" di merito (tribunale e corte d'appello) e che i motivi di ricorso siano, in larga parte, generici e diretti a un inammissibile riesame del merito. Ha richiamato la limitazione di ammissibilità delle doglianze sulla valutazione della prova alla luce dell'art. 606 c.p.p., e l'impossibilità di dedurre in cassazione la violazione dell'art. 192 c.p.p. fuori dai casi di nullità previsti. Conseguenze pratiche: ricorsi respinti, conferma sostanziale delle condanne e della confisca come disposto in appello, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del versamento in via equitativa di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Limita la deducibilità in Cassazione delle doglianze relative alla motivazione; impedisce il riesame libero della valutazione delle prove se i motivi sono generici o non specifici
art. 192 c.p.p.
La Corte osserva che la deduzione di violazioni della disciplina della valutazione della prova (art. 192) non è utilizzabile in Cassazione se non nei casi previsti dall'art. 606 c.p.p.; non può essere trasformata in un mezzo per aggirare i limiti di ammissibilità
art. 533 c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti in tema di principio del dubbio e non colpevolezza; la Corte sottolinea però che l'appello e la Cassazione non possono limitarsi a riproporre astratte censure sul giudizio di probabilità senza specificità
art. 133 c.p.
Invocato per censurare l'eccessività della pena; la Corte richiede motivazioni puntuali e specifiche sulle circostanze personali e sul grado di partecipazione, non allegazioni generiche
art. 616 c.p.p.
Usato per obbligare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di cassazione in caso di inammissibilità
art. 530, comma 2, c.p.p.
Richiamato dalla difesa in subordine (richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2); la sentenza di cassazione non ha valutato il merito della richiesta perché ha escluso l'ammissibilità dei ricorsi
art. 23, comma 8, del D.L. n. 137/2020
Richiamato relativamente alle conclusioni del Procuratore Generale; utilizzato per registrare le conclusioni illustrative ai sensi della disposizione
Massime di principio
- La presenza di una "doppia conforme" (identica valutazione di merito in primo e secondo grado) rende più difficile per la Cassazione ottenere l'ammissione del ricorso, perché le motivazioni dei due gradi si integrano formando un corpo unico.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e collegati puntualmente alle ragioni esposte nella sentenza impugnata; la genericità (intrinseca o estrinseca) determina l'inammissibilità.
- Le doglianze sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p. e art. 533 c.p.p.) non possono essere trasformate in un mezzo per il riesame libero del merito in Cassazione: occorre che il vizio rientri nelle ipotesi consentite dall'art. 606 c.p.p.
- Contestare l'esistenza del dolo specifico richiede nell'impugnazione elementi di fatto precisi e non meri rilievi formali (es. posizione formale dell'imputato); senza specificità la censura sarà inammissibile.
- Le censure sulla quantificazione della pena o sulla confisca devono contenere argomentazioni concrete e proporzionate rispetto alle circostanze e alla personalità dell'imputato; lamentele generiche sull'entità della pena sono insufficienti.
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