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Sentenza

Sentenza del 04/02/2025 n. 7 - Corte Costituzionale

Confisca - Confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato - Violazione del principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria - Codice civile, art. 2641, primo e secondo comma - Costituzione, artt. 3, 27, primo e terzo comma, 42 e 117, primo comma; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 1; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 17 e 49, paragrafo 3.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Era questione di legittimità costituzionale dell'art. 2641 c.c., primo e secondo comma, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato e, se non possibile, la confisca per equivalente di una somma di denaro o beni di valore equivalente. La Corte di cassazione aveva ritenuto che, alla luce del principio di proporzionalità (anche sancito dall'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE) e dei principi costituzionali (artt. 3, 27, 42 Cost.), l'obbligatorietà di tale confisca potesse determinare pene patrimoniali manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del reato e alle condizioni economiche dell'imputato (nel procedimento a quo la confisca per equivalente contestata ammontava a euro 963.000.000,00 a carico di persone fisiche). La questione riguardava dunque la compatibilità della previsione normativa con il principio di proporzionalità e con le garanzie di legalità penale.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, secondo comma, c.c., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente ai beni utilizzati per commettere il reato. In conseguenza (ai sensi dell'art. 27 legge n. 87/1953) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, primo comma, limitatamente alle parole "e dei beni utilizzati per commetterlo". La Corte ha ritenuto che la confisca obbligatoria dei beni strumentali e della corrispondente somma per equivalente abbia natura punitiva e che la sua obbligatorietà, priva di correttivi di proporzionalità e senza possibilità di valutare condizioni economiche del condannato, sia incompatibile con il principio di proporzionalità della pena (artt. 3 e 27 Cost.) e con l'art. 49, par. 3, CDFUE. Restano invece utilizzabili, nel rispetto della proporzionalità, gli strumenti di confisca previsti dall'art. 240 c.p. e la confisca del profitto.

Norme richiamate

  • art. 2641 cod. civ.

    prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o di beni di valore equivalente ai beni utilizzati per commettere taluno dei reati del Titolo XI del Libro V del codice civile; primo comma: confisca dei beni utilizzati per commetterlo

    La Corte ha ritenuto che la previsione della confisca obbligatoria dei beni strumentali e della corrispondente confisca per equivalente abbia natura punitiva e, nella formulazione obbligatoria, non consenta al giudice di valutare la proporzionalità rispetto alla gravità del reato e alle condizioni economiche del condannato; tale carattere obbligatorio è dichiarato incostituzionale nella parte indicata.

  • art. 240 cod. pen.

    confisca delle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato" (facoltativa)

    La Corte ricorda che l'art. 240 c.p. consente misure ablative di natura preventiva/finalizzata alla neutralizzazione del pericolo e che la sua disciplina, essendo facoltativa, lascia al giudice spazio di discrezionalità per valutare proporzionalità; resta dunque applicabile nel rispetto del principio di proporzionalità dopo l'ablazione parziale dell'art. 2641.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del principio di eguaglianza e ragionevolezza nella funzione sanzionatoria: la confisca obbligatoria può determinare una disparità di trattamento e una sproporzione ingiustificata.

  • art. 27, primo e terzo comma, Cost.

    Fonte del principio di proporzionalità delle pene e dell'obbligo che la sanzione abbia funzione rieducativa; la confisca patrimoniale obbligatoria e indifferenziata è incompatibile con tali garanzie se produce pene manifestamente sproporzionate.

  • art. 42 Cost.

    Tutela della proprietà privata: la Corte ha ritenuto che la compressione patrimoniale derivante da una confisca obbligatoria priva di criteri di proporzionalità può ledere il diritto di proprietà.

  • art. 117, primo comma, Cost. (riferimenti unionali)

    Fondamento del recepimento dei parametri europei (C.E.D.U. e CDFUE) nell'ordinamento interno; giustifica l'applicazione dell'art. 49 CDFUE e della giurisprudenza UE nel vaglio di costituzionalità.

  • art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU

    Parametro europeo in materia di tutela della proprietà privata: richiamato come presidio contro compressioni patrimoniali ingiustificate.

  • art. 49, paragrafo 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)

    "Le pene non devono essere sproporzionate rispetto al reato."

    La Corte ha usato l'art. 49(3) come parametro sovranazionale per affermare che le confische patrimoniali di natura punitiva devono rispettare il principio di proporzionalità; la norma ha effetto vincolante nell'ambito di applicazione del diritto UE.

  • art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87

    Disposizione che consente l'estensione della dichiarazione di illegittimità ad altra parte della stessa legge: applicata per estendere l'illegittimità anche al primo comma di art. 2641 laddove conteneva la dizione relativa ai beni utilizzati per commetterlo.

  • Direttiva 2014/42/UE e Direttiva 2024/1260

    considerando n.17 (2014) e n.27 (2024): le confische per equivalente possono essere applicate solo se, alla luce delle circostanze del caso, risultino proporzionate

    La Corte ha richiamato i principi direttivi europei che collegano l'adozione di meccanismi di confisca alla necessità di valutare la proporzionalità nel caso concreto.

  • Corte di Giustizia UE, causa C‑205/20 (sentenza NE dell'8 marzo 2022)

    La giurisprudenza della CGUE riconosce al giudice nazionale il potere di disapplicare norme interne incompatibili con il principio di proporzionalità sancito dalla Carta; la Corte costituzionale ha tenuto conto di tale orientamento nel ragionamento sulle garanzie di proporzionalità.

Massime di principio

  • La confisca dei beni 'strumentali' (beni utilizzati per commettere il reato) e la corrispondente confisca per equivalente, quando previste in termini obbligatori, hanno natura punitiva e devono rispettare il principio di proporzionalità della pena.
  • Quando la sanzione ablativa è di carattere patrimoniale la proporzionalità va valutata non solo rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, ma anche rispetto alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato; pertanto il giudice deve poter avere discrezionalità per evitare effetti eccessivamente afflittivi.
  • Una disposizione che impone una confisca obbligatoria senza criteri di graduazione è incompatibile con il principio di proporzionalità sancito dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE; la soluzione corretta è prevedere elementi di discrezionalità o limiti predeterminati (ad es. limitazione alla confisca del profitto).
  • Se la confisca diretta dei beni strumentali non è possibile, la confisca per equivalente non può essere automatica e deve essere calibrata in relazione al caso concreto; altrimenti il giudice o il legislatore devono prevedere correttivi per garantire proporzionalità.
  • Il giudice nazionale, nell'ambito dell'applicazione del diritto dell'Unione, può disapplicare norme interne che determinino sanzioni sproporzionate sulla base della Carta; tuttavia, quando il problema ha rilevanza sistemica e di certezza del diritto, è opportuno che il legislatore intervenga o che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità della norma.
  • In situazioni analoghe, come regola pratica, la difesa può invocare (i) la natura punitiva della confisca, (ii) il principio di proporzionalità costituzionale ed europeo, e (iii) richiedere o la disapplicazione in concreto o l'intervento costituzionale/legislativo per ottenere criteri di graduazione o il limite alla confisca del solo profitto.

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