Sentenza del 04/02/2025 n. 2645 - Corte di Cassazione
Accertamento - Società fallita - Giudizio di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'accertamento fiscale relativo all'anno 2005 (IRES, IVA, IRAP). La società contestava: 1) motivazione della CTR ritenuta meramente apparente, illogica e contraddittoria (art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.; art. 132 c.p.c. comma 4); 2) mancata motivazione sulla percentuale di ricalcolo del reddito; 3) violazione delle norme tributarie (art. 39 DPR 600/1973 e art. 54 DPR 633/1972) e degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché mancato rispetto del contraddittorio preventivo. In corso di causa la società ha comunicato il proprio fallimento chiedendo l'interruzione del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Preliminarmente ha respinto la richiesta di interruzione per il sopravvenuto fallimento, richiamando il principio secondo cui il fallimento non interrompe il giudizio di legittimità e non impone la riassunzione nei confronti della curatela, benché il curatore possa intervenire per tutelare la massa. Sulla sostanza, la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata e comprensibile: l'accertamento analitico-induttivo era fondato su presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti derivanti da perdite pluriennali; la CTR ha inoltre tenuto conto delle finalità solidaristiche della struttura riducendo la stima dei ricavi rispetto al calcolo dell'Amministrazione. Quanto al contraddittorio preventivo, la Corte ha ricordato che, all'epoca, non era dovuto per le imposte dirette e che per l'IVA la ricorrente non ha fornito la prova di quali argomenti decisivi avrebbe potuto addurre né del pregiudizio subito. Sono compensate le spese nei gradi di merito; la società è condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia per complessivi Euro 4.500 oltre, e alla eventuale maggiorazione del contributo unificato prevista dalla normativa.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
Base normativa dei motivi di cassazione invocati (vizi di motivazione e violazione di legge) utilizzata dalla parte ricorrente per formulare i tre motivi di impugnazione.
art. 132, comma 4, cod. proc. civ.
Norma sulla motivazione delle sentenze; la ricorrente contestava che la CTR avesse dato una motivazione apparente o contraddittoria, ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non in violazione dell'articolo.
art. 39 D.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle regole di accertamento; la Corte ha ritenuto comunque legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni derivanti da perdite pluriennali.
art. 54 D.P.R. 633/1972
Riferito in tema di IVA e contraddittorio; la Corte ha osservato che per l'IVA la ricorrente non ha dimostrato la prova di resistenza né il pregiudizio collegato all'assenza del contraddittorio preventivo.
artt. 2697 e 2729 cod. civ.
Norme relative all'onere della prova e al valore probatorio della scrittura privata e degli strumenti di prova; la Corte ha ritenuto che le presunzioni gravi, precise e concordanti tratte dalle perdite pluriennali fossero sufficienti per legittimare l'accertamento.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (contributo unificato)
art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
Applicazione della norma che prevede il versamento aggiuntivo (c.d. doppio contributo) in caso di determinati esiti; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente.
Cass. sez. I, 13.3.2024, n. 6642 (giurisprudenza)
Precedente richiamato per il principio secondo cui il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo in Cassazione e non impone la riassunzione nei confronti della curatela.
Cass. sez. VI-V, 29.10.2008 n. 27421 (giurisprudenza)
Precedente utilizzato per affermare che il contraddittorio preventivo non era dovuto per le imposte dirette nella fattispecie esaminata.
Cass. sez. V, 20.12.2022, n. 37234 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio secondo cui in tema di contraddittorio preventivo IVA il contribuente deve dimostrare la prova di resistenza e il concreto pregiudizio subito per vedere rilevante l'omessa instaurazione del contraddittorio.
Massime di principio
- In Cassazione il sopravvenuto fallimento di una parte non interrompe il processo e non impone la riassunzione nei confronti della curatela; il curatore può intervenire, ma non può rinunciare ai mezzi di impugnazione già proposti dalla parte fallita prima dell'apertura del fallimento.
- L'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti (es. perdite pluriennali e gestione ritenuta antieconomica) è ammissibile e può sorreggere la ricostruzione del reddito anche se la contabilità è formalmente corretta.
- La Corte di merito può tenere conto di circostanze particolari (es. finalità solidaristiche dell'impresa) riducendo la stima dei ricavi derivante da criteri ordinari; la conseguente scelta percentuale deve però essere adeguatamente motivata e, se la censura è generica, viene respinta per difetto di specificità.
- Il mancato contraddittorio preventivo non è sempre causa di nullità: per le imposte dirette (nel contesto giurisprudenziale menzionato) non era richiesto; per l'IVA il contribuente deve dimostrare quali argomenti decisivi avrebbe potuto proporre (prova di resistenza) e il pregiudizio subito.
- In giudizio di legittimità la valutazione della completezza e coerenza della motivazione è rigorosa: la mancanza di ulteriori specificazioni da parte del ricorrente sulle alternative corrette o sull'errore concreto del giudice determina spesso il rigetto del motivo per genericità.
- Le spese di lite e gli oneri amministrativi (contributo unificato) seguono regole specifiche: in caso di soccombenza in Cassazione il contribuente può essere condannato al pagamento delle spese del grado e al versamento di ulteriori contributi previsti dalla normativa.
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