Ordinanza n. 1671/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Dirigenziale n. 104 del 06.06.2025, del Direttore Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali 5017-07, della Regione Campania acquisito al Comune di Gricignano con prot.n. 0010223 del 10.06.2025, recante Autorizzazione unica art. 208 D. Lgs. 152/2006 per la gestione di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero rifiuti tessili non pericolosi costituiti da indumenti accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati da ubicare nel Comune di Gricignano di Aversa, una agli atti preordinati, connessi e consequenziali tra i quali, precipuamente, il Verbale conclusivo del 29.04.2025 della Conferenza di Servizi e tutti i pareri favorevoli espressi in sede di Conferenza di Servizi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. 152/2006 per la gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti tessili non pericolosi, nonché gli atti connessi, inclusi il verbale conclusivo della conferenza di servizi e i pareri favorevoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e impresa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato l'autorizzazione unica regionale sostenendo, in particolare, il contrasto dell'intervento con la strumentazione urbanistica vigente, anche alla luce della deliberazione consiliare n. 43/2024 e della modifica dell'art. 10 delle norme tecniche di attuazione del PRG introdotta con deliberazione n. 44/2024. Ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione. A seguito dell'istruttoria disposta dal Tribunale, la questione è stata esaminata con riguardo alla natura della deliberazione n. 43/2024 e all'ambito applicativo della modifica urbanistica.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, rilevando che la concessione della misura richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. L'istruttoria non ha confermato il dedotto contrasto tra l'intervento e la pianificazione urbanistica vigente. In particolare, il Collegio ha ritenuto, con riserva di ulteriore approfondimento nella fase di cognizione piena, che la deliberazione consiliare n. 43/2024 costituisca un mero atto di indirizzo politico e che la modifica dell'art. 10 delle norme tecniche di attuazione del PRG riguardi i nuovi impianti industriali potenzialmente insalubri, senza estendersi agli apparati produttivi già insediati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 208 d.lgs. 152/2006
Richiamato quale base normativa dell'autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione dell'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo presuppone la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- L'esito dell'istruttoria processuale può escludere, già nella fase cautelare, il fumus relativo al dedotto contrasto tra un impianto autorizzato e la strumentazione urbanistica vigente.
- Una deliberazione consiliare qualificata come mero atto di indirizzo politico non è, di per sé, idonea a integrare una disciplina urbanistica direttamente ostativa all'intervento autorizzato.
- Una modifica delle norme tecniche di attuazione riferita ai nuovi impianti industriali potenzialmente insalubri non si applica, in assenza di diversa previsione, agli apparati produttivi già insediati.
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