Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 636/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Genova, sezione lavoro, 24 aprile 2024 n. 485.

Giustizia amministrativa202600125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 24 aprile 2024, n. 485, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 24 aprile 2024, n. 485. Tale pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione può essere promosso dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    euro 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Consente al giudice dell'ottemperanza, su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, di imporre una penalità di mora per incentivare l'esecuzione tempestiva del giudicato.

Massime di principio

  • Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, purché persista l'inadempimento dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inottemperanza a una sentenza che impone l'attribuzione di una prestazione determinata, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine specifico e disporre, per l'eventuale ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
  • Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuando il dies a quo nel termine assegnato all'amministrazione e il dies ad quem nell'esecuzione del giudicato o nell'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.