Cassazione Civile, Ordinanza n. 05626/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, impiegato dal 2008 con una successione di contratti a tempo determinato presso una fondazione lirico-sinfonica, ha chiesto l'accertamento della nullità dei termini apposti ai contratti stipulati dal 21.1.2013 al 29.6.2014 e la conversione del rapporto in tempo indeterminato. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo, da un lato, che per i contratti stipulati sotto la vigenza dell'art. 3, comma 6, d.l. n. 64/2010 non fosse necessaria l'indicazione delle ragioni tecnico-produttive, e, dall'altro, che non vi fosse abuso perché la durata complessiva non superava i 36 mesi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) l'erroneità della qualificazione delle fondazioni lirico-sinfoniche come enti pubblici e la conseguente applicabilità della disciplina privatistica del lavoro; 2) la violazione della normativa sui contratti a termine e della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che anche nel regime speciale occorresse una ragione oggettiva specifica e temporanea, non bastando il mero richiamo allo spettacolo o alla stagione teatrale; 3) la necessità della conversione quale rimedio effettivo contro l'abuso della successione di contratti a termine; 4) l'erroneità del criterio di computo della durata complessiva del rapporto, che avrebbe dovuto comprendere tutti i contratti svolti alle dipendenze del medesimo datore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente limitato l'indagine alla regolarità formale dei contratti e non avesse verificato in concreto la sussistenza di ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive idonee a giustificare l'apposizione del termine. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi di diritto indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti contro argomentazioni della sentenza di merito svolte ad abundantiam, non costituenti autonoma ratio decidendi. La Corte ha inoltre escluso il rinvio della trattazione in attesa di un'ulteriore pronuncia della Corte di giustizia UE, ritenendo la questione non decisiva allo stato.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, d.l. n. 64/2010
"Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368"
La disposizione speciale non elimina del tutto il controllo sulla legittimità del termine, ma deroga ai requisiti formali dell'art. 1, commi 01 e 2, d.lgs. n. 368/2001, restando comunque necessario verificare in concreto la presenza di ragioni oggettive che giustifichino il ricorso al tempo determinato.
art. 1, commi 01, 1 e 2, d.lgs. n. 368/2001
"Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato"; "È consentita l'apposizione di un termine... a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo"; "L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta... da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni"
La Corte richiama la disciplina ordinaria per chiarire che, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, la specialità della disciplina non consente un uso indiscriminato del contratto a termine e impone comunque la verifica di ragioni oggettive temporanee.
art. 1, commi 01 e 2, d.lgs. n. 368/2001
Sono richiamati come disposizioni rese inapplicabili alle fondazioni lirico-sinfoniche dal d.l. n. 64/2010, con esclusione dei requisiti formali di specificazione della causale.
art. 32, legge n. 183/2010
Il termine di decadenza per l'impugnazione dei contratti può limitare la rilevanza della sequenza contrattuale, ma la successione dei rapporti precedenti può comunque rilevare come dato fattuale ai fini dell'accertamento dell'abusiva reiterazione quando sia impugnato l'ultimo contratto.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte rinvia alla motivazione di precedente delle Sezioni Unite, valorizzandola come base del principio applicato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria del ricorrente che chiedeva il rinvio in attesa di una futura pronuncia della Corte di giustizia è stata ritenuta irrilevante rispetto alla decisione.
clausole 4 e 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
La normativa nazionale va interpretata in modo conforme al diritto dell'Unione; il ricorso al termine deve poggiare su ragioni oggettive e temporanee, non su esigenze permanenti mascherate da temporaneità del singolo spettacolo o della singola stagione.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
È evocato quale parametro per il computo della durata complessiva della successione di rapporti a termine.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale del lavoro a termine esclude alcuni requisiti formali della causale, il giudice deve comunque verificare in concreto l'esistenza di ragioni oggettive, tecniche, organizzative, produttive o sostitutive che giustifichino il termine.
- Nella successione di contratti a termine, la legittimità non può essere desunta dalla sola temporaneità del singolo spettacolo, della singola produzione o della stagione: occorre accertare se l'esigenza sia realmente provvisoria nel contesto complessivo dell'organizzazione datoriale e non soddisfacibile con personale stabile.
- In presenza di una normativa nazionale speciale, l'interpretazione deve essere coordinata con il diritto dell'Unione, evitando letture che rendano sistematico e indiscriminato il ricorso al lavoro a termine.
- Se viene impugnato l'ultimo contratto di una sequenza, i rapporti precedenti possono essere considerati come dato fattuale per dimostrare l'eventuale abuso della reiterazione, anche quando alcuni di essi siano ormai coperti da decadenza.
- Le questioni affrontate solo ad abundantiam dalla sentenza di merito non costituiscono autonoma ratio decidendi e non possono essere utilmente impugnate in cassazione per difetto di interesse.
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