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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16324/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare per omicidio e reati connessi. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione contestando l'utilizzabilità delle sommarie informazioni (sostenendo che si fondino su mere congetture e voci di paese, ai sensi dell'art. 194, comma 3 c.p.p.), l'assenza di testimoni oculari, l'ambiguità delle riprese video che non proverebbero la guida del veicolo da parte di Guerra, l'inaffidabilità del positioning telefonico per via della dimensione delle celle e della presenza di più impianti nella zona, e infine la circostanza che le gravi lesioni riportate dall'imputato nell'alterco iniziale gli avrebbero impedito di porre in essere il delitto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice del riesame ha motivato logicamente la gravità indiziaria sulla base della riconducibilità del mezzo (Fiat 500), dei movimenti e degli orari risultanti dalle immagini di videosorveglianza, dei tabulati telefonici che mostrano agganci compatibili con il luogo e l'ora, del contatto telefonico tra Guerra e la teste Flagiello e dell'antefatto quale movente. La Corte ha ritenuto che le obiezioni del ricorrente costituivano una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha quindi affermato che il quadro indiziario soddisfa lo standard richiesto dall'art. 192, comma 2 c.p.p. (grave indizi), ha respinto le censure sull'utilizzabilità delle sommarie informazioni in quanto le dichiarazioni risultano corroborate nel contesto e coerenti con gli altri elementi e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., disponendo gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Regola le funzioni del Tribunale in sede di riesame delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto corretta l'attività del Tribunale nell'esercizio di tale funzione di conferma della custodia cautelare.

  • art. 194, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 194, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma limita l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento; la Corte ha precisato che tali dichiarazioni non sono automaticamente inutilizzabili in sede cautelare se, inserite nel complesso probatorio e corroborate da altri elementi, contribuiscono logicamente alla gravità indiziaria.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce lo standard di gravità indiziaria richiesto per le misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il requisito sia stato soddisfatto in ragione della molteplicità, della concordanza e della rilevanza degli elementi raccolti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese nel processo penale; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi di questa disposizione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale per gli adempimenti successivi alla decisione; la Corte ha disposto che la cancelleria proceda agli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudice valuta il quadro indiziario nella sua globalità: elementi deboli singolarmente possono, se concordanti e molteplici, costituire prova indiziaria idonea a fondare la misura.
  • Le sommarie informazioni non sono automaticamente escluse: la loro utilizzabilità dipende dalla valutazione di attendibilità e dalla eventuale corroborazione con altri elementi tecnici e documentali.
  • Prove tecniche come video e tabulati telefonici sono valutate nella loro ragionevole compatibilità cronologico-spaziale; contestazioni sulla precisione tecnica delle celle telefoniche richiedono indicazioni tecnico-scientifiche concrete per ribaltare la valutazione motivata del giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito un libero riesame del merito o la semplice richiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi quando la motivazione del giudice di merito sia logica e coerente; la censura deve far emergere vizi di diritto o contraddizioni gravi nella motivazione.
  • L'esistenza di lesioni o condizioni personali dell'indagato può essere rilevante ma, per essere decisiva, deve essere provata in modo tale da rendere incompatibile l'esecuzione del fatto; mere affermazioni non suffragate da elementi oggettivi difficilmente scalfiscono un quadro indiziario articolato.

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