Sentenza n. 2161/2026 - Catania, Sezione 5
per l'accertamento - del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Rosolini sull’istanza presentata dagli stessi ricorrenti a mezzo pec in data 9/2/2026 per l’assegnazione di una nuova destinazione urbanistica all’area di loro proprietà, sita nel centro abitato del Comune di Rosolini, al catasto terreni al foglio 40, particella 1, già destinata a parcheggio, a seguito dell’asserita intervenuta decadenza del vincolo preordinato all’esproprio su di esso sussistente, ovvero, in alternativa, per la reiterazione, a titolo oneroso, dello stesso vincolo; e per la conseguente condanna - dell’Amministrazione ad adottare un provvedimento espresso sulla predetta istanza del 9 febbraio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Rosolini sull’istanza di riclassificazione urbanistica dell’area, ovvero di reiterazione onerosa del vincolo preordinato all’esproprio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, proprietari di un’area destinata dal PRG a parcheggio e viabilità di zona, sostenevano che il vincolo preordinato all’esproprio fosse decaduto il 30 giugno 2008 per effetto della normativa regionale e chiedevano al Comune l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica o, in alternativa, la reiterazione onerosa del vincolo. Deducevano la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nonché dei principi di buon andamento, correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Sostenevano inoltre che, in presenza di un vincolo espropriativo decaduto, sussistesse l’obbligo comunale di procedere alla riclassificazione dell’area, anche indipendentemente da una specifica istanza privata, e comunque a fronte della richiesta presentata. Il Comune, regolarmente intimato, non si costituiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso contro il silenzio. Ha rilevato che l’azione presuppone l’esistenza di un obbligo di provvedere e la mancata adozione di un provvedimento espresso entro il termine di conclusione del procedimento. Tale obbligo può derivare dalla legge, dai principi generali, dalle peculiarità del caso e dai doveri di correttezza e buona amministrazione, quando il privato abbia una legittima aspettativa a conoscere la determinazione dell’amministrazione. Con specifico riguardo alla richiesta di nuova destinazione urbanistica conseguente al venir meno di vincoli, il Comune è tenuto almeno a esaminare l’istanza e a concludere il procedimento, anche se la domanda non è necessariamente suscettibile di accoglimento. Il giudice ha precisato che la distinzione tra vincoli conformativi, non soggetti a decadenza quinquennale, e vincoli espropriativi, la cui decadenza impone una nuova pianificazione, non era decisiva nel caso concreto: anche a prescindere dall’esatta qualificazione del vincolo, sussisteva l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza. Il Comune è stato quindi condannato ad adottare, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un provvedimento espresso sulla rideterminazione urbanistica dell’area. La scelta della destinazione resta affidata alla discrezionalità dell’amministrazione, che deve esercitarla in coerenza con la disciplina urbanistica generale e con l’interesse pubblico al corretto e armonico uso del territorio. È stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’eventuale persistente inottemperanza, entro ulteriori 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Comune. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di esaminare l’istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche quando la richiesta non sia necessariamente accoglibile.
art. 2 l.r. Sicilia n. 10/1991
Recepisce nell’ordinamento regionale siciliano l’obbligo di conclusione del procedimento previsto dall’art. 2 della l. 241/1990.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento dei doveri di buon andamento, correttezza e buona amministrazione, dai quali può derivare l’obbligo di una pronuncia espressa.
art. 36 l.r. Sicilia n. 7/2002
È indicato dai ricorrenti, unitamente all’art. 24 della l.r. n. 7/2003, quale base normativa della dedotta decadenza del vincolo.
art. 24 l.r. Sicilia n. 7/2003
È indicato dai ricorrenti quale disposizione integrativa della disciplina regionale posta a fondamento della dedotta decadenza del vincolo.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine, richiamato dal giudice, per la presentazione della nota relativa al compenso del commissario ad acta, a pena di decadenza.
art. 2, comma 8, l. 241/1990
È richiamato per l’adempimento della Segreteria al passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è fondata quando, decorso il termine di conclusione del procedimento, l’amministrazione ometta di adottare un provvedimento espresso nonostante sussista un obbligo di provvedere derivante dalla legge, dai principi generali, dalle peculiarità del caso o dai doveri di correttezza e buona amministrazione.
- A fronte di un’istanza diretta a ottenere la riclassificazione urbanistica di un’area interessata da un vincolo asseritamente decaduto, il Comune ha l’obbligo di esaminare la richiesta e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche se la domanda non è necessariamente suscettibile di accoglimento.
- L’accertamento dell’illegittimità del silenzio non comporta l’accoglimento sostanziale della richiesta urbanistica: la scelta della destinazione dell’area resta rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, da esercitare in coerenza con la disciplina urbanistica generale e con l’interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio.
- La distinzione tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi rileva, in via generale, perché i primi non decadono per il decorso del quinquennio mentre la decadenza dei secondi impone una nuova pianificazione dell’area; tuttavia, ai fini dell’obbligo di provvedere, l’amministrazione deve comunque pronunciarsi sull’istanza quando il privato vanti una legittima e qualificata aspettativa a una determinazione espressa.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare un commissario ad acta incaricato dell’adozione sostitutiva del provvedimento entro un termine assegnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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