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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33430/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (passeggero)

La controversia

La controversia nasce dal ritardo di un viaggio aereo Palermo-San Pietroburgo: il primo tratto Palermo-Roma era gestito da un vettore diverso, mentre il tratto Roma-San Pietroburgo era operato da un altro vettore; il ritardo del primo volo aveva comportato la perdita della coincidenza. In primo grado il giudice di pace aveva condannato la compagnia aerea al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal regolamento CE n. 261/2004; il tribunale aveva rigettato l'appello. In cassazione la compagnia ricorrente proponeva due motivi: con il primo deduceva nullità della sentenza e dell'intero procedimento per asserita inesistenza/nullità della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado e per erronea sanatoria del difetto di procura dell'atto di citazione ex artt. 83 e 182 c.p.c.; con il secondo deduceva violazione dell'art. 3, par. 5, del regolamento CE 261/2004 sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, perché avrebbe avuto il ruolo di vettore contrattuale e non di vettore operativo del volo che aveva causato il ritardo.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio un vizio pregiudiziale di ammissibilità: il ricorso era stato proposto in nome della società da una persona fisica indicata come legale rappresentante per l'Italia in forza di procura notarile, ma tale procura notarile non era stata prodotta in giudizio. Poiché, quando i poteri rappresentativi derivano da procura notarile, il relativo atto deve essere depositato per consentire il controllo della legittimazione processuale e sostanziale del soggetto che conferisce il mandato alle liti, la mancanza del documento impediva la verifica del potere rappresentativo e determinava l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti, ma la Corte non entra nel merito perché rileva un vizio processuale preclusivo dell'esame delle censure.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal primo motivo come parametro della dedotta nullità della sentenza.

  • art. 1 L. 53/2004

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione dell'atto introduttivo del primo grado.

  • artt. 83 e 182 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per contestare la sanatoria del difetto di procura dell'atto di citazione.

  • art. 77 c.p.c.

    la Corte afferma che alla qualità di rappresentante sostanziale deve corrispondere il conferimento per iscritto della legittimazione processuale.

  • art. 372 c.p.c.

    la prova del potere rappresentativo, ove contestato per la prima volta in cassazione, può essere fornita mediante produzione documentale nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale con cui è stata trattata la causa.

  • art. 3, par. 5, regolamento CE 261/2004

    invocato nel secondo motivo per negare la legittimazione passiva della compagnia ricorrente in tema di compensazione per ritardo del volo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il potere di rappresentanza processuale di una persona fisica che agisce per una società deriva da procura notarile e non da fonte statutaria o da qualità risultante dai registri, l'atto attributivo del potere deve essere prodotto in giudizio per consentire il controllo della legittimazione.
  • La mancata produzione della procura notarile che fonda la rappresentanza sostanziale e processuale della società comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, poiché impedisce la verifica della regolare costituzione del rapporto processuale.
  • La contestazione del potere rappresentativo può essere sollevata anche per la prima volta in cassazione; tuttavia, se la società non deposita il documento che prova la delega, la Corte deve dichiarare l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
  • Nei giudizi in cassazione, l'indicazione degli estremi della procura notarile non è sufficiente: è necessario il deposito dell'atto, perché solo così il giudice può verificare l'effettiva esistenza del potere rappresentativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRC auto
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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