Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 335/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Prot. PMI/L/N/2020/116815 di rigetto dell’istanza MI4706975678 del Sig. HASANINI Shaker in favore del Sig. ERREHOUNY Mohamed emesso il 11/04/2022 e notificato il 04/09/2025 dalla Prefettura di Milano – Sportello Unico per l’Immigrazione e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;

Giustizia amministrativa202503998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare adottato dalla Prefettura di Milano – Sportello Unico per l’Immigrazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Con una precedente ordinanza cautelare il Tribunale aveva già accolto la domanda ai fini di un motivato riesame dell’istanza. Poiché la Prefettura non ha provveduto al riesame, il ricorrente ha insistito per l’esecuzione dell’ordine cautelare già impartito.

La decisione

Il TAR ha reiterato l’ordine alla Prefettura di procedere al motivato riesame dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare. Ha inoltre confermato, nelle more, la sospensione del provvedimento impugnato. L’Amministrazione è stata avvertita che, in caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale potrà desumere dal comportamento amministrativo argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 25 novembre 2026 per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce il fondamento processuale della domanda di sospensione esaminata.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti, richiamato dal TAR come possibile conseguenza dell’ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione all’ordine di riesame.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo abbia disposto in sede cautelare un motivato riesame di un provvedimento, l’amministrazione è tenuta a dare concreta esecuzione all’ordine entro un termine ragionevole, non potendo ometterlo senza conseguenze processuali.
  • In caso di mancata esecuzione dell’ordine cautelare di riesame, il giudice può reiterare l’ordine e mantenere sospeso il provvedimento impugnato nelle more della riedizione del potere.
  • L’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione a un ordine giudiziale di riesame può essere valutata dal giudice ai fini della formazione della prova, mediante desunzione di argomenti ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.