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Sentenza

Sentenza n. 792/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio con ordine di lasciare il Comune di Brescia e divieto di ritorno per quattro anni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario foglio di via)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore adottato ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. c), e 2 d.lgs. n. 159/2011, deducendo l’assenza dei presupposti della misura, il difetto e la contraddittorietà della motivazione e il travisamento dei fatti. La Questura aveva fondato il giudizio di pericolosità sulla partecipazione del ricorrente, quale co-organizzatore, a una manifestazione di protesta non preavvisata relativa alle vicende sportive del Brescia Calcio, nonché su precedenti penali e di polizia e su un precedente Daspo. Il ricorrente ha sostenuto che la manifestazione si era svolta pacificamente, senza violenze, minacce o condotte concretamente pericolose, contestando la ricostruzione dell’amministrazione e richiamando fotografie e videoregistrazioni depositate in giudizio. Ha inoltre dedotto che i precedenti non dimostravano né la dedizione alla commissione di reati lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica né l’attualità della pericolosità. Con il secondo motivo ha denunciato la sproporzione della durata quadriennale della misura, pari al massimo previsto dalla legge.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il foglio di via è stato annullato. Il TAR ha chiarito che l’appartenenza a una categoria di soggetti potenzialmente destinatari delle misure di prevenzione è condizione necessaria ma non sufficiente: occorrono una pericolosità effettiva e attuale e un giudizio prognostico fondato su circostanze concrete, provate, significative e individualizzate. Nel caso concreto, la videoregistrazione ha smentito la ricostruzione del Questore: non sono emerse condotte minacciose o violente, cori offensivi o istiganti alla violenza, tentativi di irruzione o aggressione, né opposizione fisica alle forze dell’ordine. L’accensione dei fumogeni è avvenuta in modo controllato e la manifestazione si è limitata a una protesta non preavvisata, per la quale il ricorrente era stato denunciato ai sensi dell’art. 18 TULPS, senza contestazione di ulteriori reati di violenza privata, minaccia o resistenza. La sola partecipazione a una manifestazione non preavvisata non è di per sé indicativa di un pericolo per la sicurezza pubblica. Anche la condanna per violazione dell’art. 187 Codice della strada e i precedenti di polizia sono stati ritenuti inidonei: la prima non presentava elementi di violenza o minaccia né un collegamento con i fatti contestati; gli altri erano indicati genericamente e non risultavano adeguatamente specificati o comprovati. Il provvedimento è risultato quindi privo di adeguato supporto istruttorio e motivazionale quanto sia alla dedizione alla commissione di reati sia al pericolo concreto e attuale per la sicurezza pubblica. È stata inoltre rilevata la violazione del principio di proporzionalità, poiché il divieto di ritorno era stato fissato per quattro anni, durata massima, senza motivazione adeguata. Il TAR ha fatto salvo il potere dell’amministrazione di rinnovare l’esercizio del potere, previa nuova valutazione di tutte le circostanze rilevanti e adeguata motivazione. Le amministrazioni resistenti sono state condannate al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011

    coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

    La dedizione alla commissione di reati lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica deve essere desunta da elementi di fatto concreti, provati e significativi; non è sufficiente un singolo episodio non offensivo né il richiamo generico a denunce o precedenti.

  • art. 2 d.lgs. n. 159/2011

    Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni

    Il foglio di via richiede un pericolo effettivo e attuale per la sicurezza pubblica, accertato mediante un giudizio prognostico concreto, individualizzato e adeguatamente motivato; la durata massima deve essere specificamente giustificata.

  • art. 18 r.d. n. 773/1931 (TULPS)

    La denuncia per manifestazione non preavvisata, in assenza di ulteriori condotte violente, minacciose o oppositive, non dimostra da sola la pericolosità richiesta per il foglio di via.

  • art. 187 Codice della strada

    Una condanna per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sulle condizioni psicofisiche di idoneità alla guida, priva di elementi di violenza o minaccia e non collegata ai fatti oggetto della misura, non è sufficiente a dimostrare una pericolosità concreta e attuale per la sicurezza pubblica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali nella diffusione della decisione.

Massime di principio

  • L’adozione del foglio di via obbligatorio richiede non soltanto l’appartenenza formale del destinatario a una delle categorie previste dall’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, ma anche la dimostrazione di una pericolosità effettiva e attuale per la sicurezza pubblica, fondata su un giudizio prognostico concreto, individualizzato e adeguatamente motivato.
  • Ai fini dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, la dedizione alla commissione di reati lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica deve risultare da circostanze concrete e provate, valutate sia sotto il profilo soggettivo del vissuto del destinatario sia sotto quello oggettivo dell’attitudine offensiva delle condotte; non è sufficiente il riferimento generico a denunce, procedimenti o precedenti non specificati.
  • La mera partecipazione a una manifestazione non preavvisata non dimostra, di per sé, un pericolo concreto per la sicurezza pubblica quando non risultino condotte violente, minacciose, offensive o prodromiche alla violenza.
  • La motivazione di un foglio di via è illegittima quando la ricostruzione dei fatti posta a base della misura è smentita dagli elementi istruttori disponibili, inclusi i filmati dell’evento, o quando l’amministrazione attribuisce intenzioni aggressive non corroborate da condotte concrete.
  • La durata del divieto di ritorno, soprattutto quando fissata nel massimo quadriennale, deve essere giustificata da una motivazione specifica e coerente con la gravità e l’attualità della pericolosità accertata, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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