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Ordinanza

Ordinanza n. 169/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento con riguardo al ricorso introduttivo - dell’Avviso di Pubblicazione di istanza di concessione demaniale marittima del 23 dicembre 2024 n. 0280743, avente ad oggetto la “richiesta di concessione demaniale marittima nel Comune di Maratea, Località Porto –FG. 32 - p.lle 1364 - 1294 - 74 - 1365 e FG. 33 - p.lle 113 - 1366 - 210 e specchio acqueo”, in parte qua ovvero nella parte in cui comprende nel novero delle particelle ammesse anche la particella p.lla 1364 interessata dalla concessione della ricorrente; - per quanto occorrer possa e per quanto qui di interesse del provvedimento n. 1935 emanato dalla Regione Basilicata in data 07.01.2025, contenente le “Integrazioni” all’Avviso di pubblicazione di istanza di concessione demaniale marittima; - per quanto occorrer possa e per quanto qui di interesse della Determina Dirigenziale n. 24BC.2023/D.00302 del 07.07.2023 contenente le “Linee Guida per l’uso delle aree demaniali marittime della Regione Basilicata”; - della Deliberazione della Giunta Regionale (DGR 822) n. 202400822 del 30.12.2024 avente ad oggetto “Concessioni demaniali marittime nel Comune di Maratea, Località Porto. Atto di indirizzo”, in parte qua, ovvero nella parte in cui comprende la concessione della ricorrente tra le concessioni scadute e comunque assoggettate alla proroga tecnica; - della Deliberazione della Giunta Regionale (DGR 821) n. 202400821 del 30.12.2024 avente ad oggetto “Efficacia concessioni demaniali marittime al 30.9.2027.”, in parte qua, ovvero nella parte in cui non comprende la concessione della ricorrente tra le concessioni la cui efficacia è valida fino al 30 settembre 2027; - della nota del 10 gennaio 2025 n. 0005263 con cui la Regione Basilicata ha rigettato la diffida precedentemente formulata dalla ricorrente in via stragiudiziale; - del provvedimento n. 24BC.2024/D.00944 del 31.12.2024 emanato dalla Regione Basilicata – Ufficio Demanio Marittimo in data 13.01.2025 n. Reg. Uff. 6037, avente ad oggetto: “Concessioni demaniali marittime in Località Porto nel comune di Maratea. Recepimento atto di indirizzo di cui alla DGR n. 822 del 30.12.2024”, in parte qua ovvero nella parte in cui comprende nel novero delle concessioni scadute ovvero non interessate dal meccanismo di proroga normativa anche la Concessione della ricorrente; - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo della situazione giuridica soggettiva del ricorrente. con riguardo al primo atto di motivi aggiunti - della determinazione dirigenziale n. 24BC.2025/D.00476 del 05.09.2025 prot. 0017877, emanata dalla Regione Basilicata – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Demanio Marittimo avente ad oggetto: “Avviso di pubblicazione di istanza di concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione avente ad oggetto “richiesta di concessione demaniale marittima nel Comune di Maratea, Località Porto – FG. 32 – p.lle 1364 – 1294 – 74 – 1365 e FG. 33 – p.lle 113 – 1366 – 210 e specchio acqueo”. Approvazione graduatoria definitiva.”, con la quale la Regione, per quanto qui di interesse: - ha dichiarato inammissibile l’istanza pervenuta dalla Delfino s.r.l.; - - ha approvato la graduatoria definitiva; - ha dichiarato «vincitore dell’Avviso di pubblicazione di istanza di concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, avente ad oggetto “richiesta di concessione demaniale marittima nel Comune di Maratea, Località Porto – FG. 32 – p.lle 1364 – 1294 – 74 – 1365 e FG. 33 – p.lle 113 – 1366 – 210 e specchio acqueo” l’operatore economico Evolvia Service srl (p.iva 02205910769), con sede in Maratea, alla via Racia snc, con il punteggio di n. 83,00 punti»; - della Determina Dirigenziale n. 24BA.2025/D.00239 del 20.05.2025 con cui è stata nominata la Commissione istruttoria; - della nota prot. n. 201014/24BA del 04.09.2025 contenente i verbali attestanti i lavori effettuati dalla Commissione istruttoria; - dei verbali dal n. 1 del 05.06.2025 al n. 14 del 04.09.2025 di approvazione dei lavori della Commissione preposta all’istruttoria delle istanze pervenute in ordine all’Avviso di pubblicazione di istanza di concessione demaniale marittima; - del verbale n. 14 del 04.09.2025; - di tutti gli atti presupposti, connessi e successivi ai sopra indicati atti ancorché non conosciuti. con riguardo al secondo atto di motivi aggiunti - della Determinazione dirigenziale n. 24BC.2025/D.00476 del 05.09.2025 prot. 0017877, emanata dalla Regione Basilicata – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Demanio Marittimo [doc. 8, all.to in atti] avente ad oggetto: “Avviso di pubblicazione di istanza di concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione avente ad oggetto “richiesta di concessione demaniale marittima nel Comune di Maratea, Località Porto – FG. 32 – p.lle 1364 – 1294 – 74 – 1365 e FG. 33 – p.lle 113 – 1366 – 210 e specchio acqueo”. Approvazione graduatoria definitiva”; - della Determina Dirigenziale n. 24BA.2025/D.00239 del 20.05.2025 con cui è stata nominata la Commissione istruttoria; - della nota prot. n. 201014/24BA del 04.09.2025 contenente i verbali attestanti i lavori effettuati dalla Commissione istruttoria; - dei verbali dal n. 1 del 05.06.2025 al n. 14 del 04.09.2025 di approvazione dei lavori della Commissione preposta all’istruttoria delle istanze pervenute in ordine all’Avviso di pubblicazione di istanza di concessione demaniale marittima; - del verbale n. 14 del 04.09.2025; - di tutti gli atti presupposti, connessi e successivi ai sopra indicati atti ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202500020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso di pubblicazione di istanza di concessione demaniale marittima e, con motivi aggiunti, graduatoria definitiva e atti della relativa procedura istruttoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso regionale relativo a una nuova concessione demaniale marittima nel Comune di Maratea, contestandone l'inclusione della particella già interessata dalla propria concessione. Ha inoltre censurato gli atti regionali che avevano qualificato la propria concessione come scaduta o non assoggettata alla proroga normativa, nonché il diniego della diffida stragiudiziale e gli atti di recepimento del relativo indirizzo regionale. Con il primo e il secondo atto di motivi aggiunti ha impugnato la determinazione di approvazione della graduatoria definitiva, l'inammissibilità dell'istanza di altra impresa, la nomina della commissione istruttoria, i verbali dei lavori della commissione e gli atti connessi. Dall'ordinanza non emerge una valutazione nel merito dei motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né i motivi dedotti. Ritenuta necessaria la partecipazione al giudizio di ulteriori soggetti potenzialmente interessati dagli atti impugnati, ha disposto, ai sensi degli artt. 28, comma 3, e 51 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso, dei motivi aggiunti e della documentazione allegata nei confronti di Dea Maris s.r.l., Millennials s.r.l.s., della ditta individuale indicata nell'ordinanza, Mercatore s.r.l. e del Comune di Maratea. È stato assegnato il termine del 15 maggio 2026 per effettuare le notificazioni e quello del 25 maggio 2026 per depositare la prova dell'adempimento. La fissazione dell'udienza pubblica di prosecuzione è stata riservata a un successivo provvedimento presidenziale.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti individuati dal giudice.

  • art. 51 c.p.a.

    La disposizione è richiamata unitamente all'art. 28, comma 3, c.p.a., in relazione alle modalità e ai termini dell'integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando il giudizio amministrativo coinvolge atti suscettibili di incidere direttamente sulla posizione di più soggetti individuabili, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari o comunque interessati alla controversia, assegnando un termine per la notificazione degli atti processuali e un distinto termine per il deposito della prova dell'adempimento.
  • La mancata integrazione del contraddittorio impedisce la definizione nel merito della controversia e comporta la prosecuzione interlocutoria del giudizio fino all'adempimento dell'incombente processuale.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeIstruttoria processuale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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