Cassazione Penale, Sentenza n. 27474/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per estorsione (art. 629 c.p.) - capo a) e tentata estorsione (artt. 56 e 629 c.p.) - capo b). Il difensore ha dedotto: 1) nullità per mancata valutazione della richiesta di trattazione orale e per impedimento a comparire del difensore in appello (rilevando violazione delle garanzie del contraddittorio nella procedura camerale); 2) estinzione per prescrizione del reato contestato al capo b); 3) carenza di motivazione in ordine all'aumento della pena per continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la pec del 10/6/2021 non conteneva una formale richiesta di trattazione orale, pertanto non è configurabile il vizio dedotto; sul secondo motivo (aumento di pena ai sensi dell'art. 81 c.p.) la censura è inammissibile perché non dedotta in sede di appello e quindi non devoluta alla cognizione della Corte d'appello; sulla prescrizione la Corte ha ricostruito il termine: pena massima per estorsione 10 anni, diminuzione di un terzo per il tentativo (termine 6 anni 8 mesi), aumento di un quarto ex art. 161 c.p. (termine 8 anni 4 mesi) e ha aggiunto i giorni di sospensione/rinvio derivanti dagli impedimenti e astensioni del difensore (totale 466 giorni = 1 anno 3 mesi 11 giorni), giungendo a termine di prescrizione 2 settembre 2022; essendo la vicenda precedente a tale data la prescrizione non era ancora maturata. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di estorsione; qui utilizzata come capo di imputazione principale.
art. 56 cod. pen.
Norma che disciplina il tentativo di reato; applicata per ridurre la pena ai fini del calcolo della prescrizione per il reato tentato.
art. 81 cod. pen.
Norma richiamata in relazione all'aumento di pena per continuazione tra reati; la Corte ha rilevato che la questione non era stata adeguatamente dedotta in appello.
art. 23 legge n. 149/1990
Norma relativa alla disciplina del procedimento camerale in situazioni emergenziali; la Corte d'appello aveva trattato il procedimento secondo tale disciplina (procedimento non partecipato), e la Cassazione ha precisato che per invocare il diritto al contraddittorio orale occorreva una formale richiesta.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede le nullità assolute; la difesa aveva richiamato presunta nullità ma la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata.
art. 179 cod. proc. pen.
Norma sulle nullità assolute; richiamata dalla difesa come parametro della presunta nullità, senza esito favorevole.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Limitazione delle questioni proponibili in cassazione: non possono essere dedotte questioni non devolute al giudice di appello; la Corte ha richiamato questo principio per escludere la censura sull'aumento di pena non proposta in appello.
art. 161 cod. pen.
Norma che comporta un aumento della pena in determinate ipotesi; la Corte ha applicato un aumento di un quarto ai fini del calcolo del termine di prescrizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e la comminazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- In procedimenti svolti con disciplina camerale (es. art. 23 l. 149/90), per far valere il diritto alla trattazione orale per legittimo impedimento del difensore è necessaria una formale e specifica istanza: una generica comunicazione non è sufficiente.
- In cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state devolute al giudice di appello; quindi vizi non tempestivamente e specificamente dedotti in appello risultano inammissibili, salvo quelli rilevabili d'ufficio.
- Il calcolo della prescrizione richiede l'adeguata computazione delle diminuzioni (es. per tentativo) e degli aumenti di pena rilevanti, nonché l'inclusione dei periodi di sospensione o rinvio per impedimenti delle parti o astensioni dei difensori.
- La mancata partecipazione del difensore per cause non formalmente documentate o richieste può non integrare automaticamente una nullità assoluta; è essenziale verificare se siano state adempiute le formalità previste dalla disciplina speciale.
- Il ricorso per cassazione manifestamente infondato può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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