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Sentenza

Sentenza n. 10693/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: ​- della delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura dell’8 ottobre 2025 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Daniela Ronzani l’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Treviso; - della proposta della V Commissione del CSM di nomina della dott.ssa Ronzani al predetto incarico; - per quanto occorra, della delibera del CSM del 30 aprile 2025, con la quale è stata disposta la “revoca” in autotutela della precedente delibera del 5 febbraio 2025 di nomina del dott. Andrea Carli a Presidente del Tribunale di Treviso e la conseguente riapertura della pratica n. 81/CO/2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi i verbali delle sedute della V Commissione e del Plenum del CSM​. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23\2\2026 : - per illegittimità derivata, del D.P.R. 22 ottobre 2025, pubblicato nel bollettino ufficiale n. 23 del 15 dicembre 2025 del Ministero della Giustizia che decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Treviso della dott.ssa Daniela Ronzani; - per quanto occorra, per illegittimità derivata e propria, del D.P.R. 9 maggio 2025 pubblicato nel bollettino ufficiale n. 12 del 30 giugno 2025 del Ministero della Giustizia che decreta la revoca del D.P.R. 19 febbraio 2025 di nomina del dott. Andrea Carli a Presidente del Tribunale di Treviso; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, pregresso, prodromico, correlato o connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto; nonché per la condanna - delle Amministrazioni al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal dott. Andrea Carli.

Giustizia amministrativa202513189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del CSM di annullamento d’ufficio della precedente nomina del ricorrente, successiva delibera di nomina della controinteressata e relativi decreti presidenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (CSM e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la nomina della controinteressata e l’annullamento d’ufficio della propria precedente nomina. Ha dedotto, anzitutto, che la domanda della controinteressata fosse inammissibile perché l’autorelazione allegata eccedeva il limite di dieci facciate previsto dall’interpello. Ha inoltre sostenuto che il CSM non avrebbe potuto utilizzare, ai fini della valutazione, le pagine eccedenti dell’autorelazione. Infine, ha censurato il giudizio comparativo, lamentando illogicità, travisamento e carenza di motivazione nella prevalenza accordata alla controinteressata, fondata a suo dire soprattutto sulla maggiore anzianità e sulla maggiore durata delle esperienze semidirettive, senza adeguata considerazione dei propri risultati professionali, delle funzioni direttive svolte anche quale Presidente vicario e delle deleghe organizzative ricevute. Con i motivi aggiunti ha impugnato i decreti presidenziali di nomina e di revoca, sostenendo che il decreto di revoca avrebbe dovuto essergli comunicato personalmente e che l’annullamento d’ufficio sarebbe stato tardivo. Ha chiesto inoltre il risarcimento dei danni sia per l’illegittimità degli atti sia per lesione dell’affidamento incolpevole derivante dalla nomina, dalla presa di possesso e dalle conseguenti scelte personali e professionali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione della delibera del CSM del 30 aprile 2025, poiché il ricorrente ne aveva avuto conoscenza il 5 maggio 2025, mentre il ricorso era stato notificato il 30 ottobre 2025. La lesione derivante dall’annullamento della precedente nomina era immediata e non occorreva attendere la successiva nomina della controinteressata. Di conseguenza, sono state ritenute inammissibili anche le censure relative all’ammissibilità della domanda della controinteressata, che avrebbero dovuto essere proposte contro la delibera del 30 aprile 2025. Nel merito, il TAR ha comunque ritenuto infondata la tesi secondo cui il superamento del limite di dieci facciate determinasse automaticamente l’inammissibilità: il bando sanzionava espressamente l’inosservanza delle modalità di presentazione e il mancato caricamento dei documenti, ma non collegava in modo espresso la sanzione espulsiva al superamento del limite dimensionale. Un’interpretazione estensiva della clausola escludente sarebbe inoltre contraria alla proporzionalità; il limite avrebbe potuto essere applicato alla parte eccedente o avrebbe potuto essere richiesto di ridurre l’autorelazione. Il secondo motivo è stato respinto perché le informazioni contenute nelle pagine eccedenti risultavano comunque ricavabili dagli altri documenti allegati alla domanda e, in parte, dalle prime dieci pagine dell’autorelazione. Il terzo motivo è stato respinto: il CSM aveva esercitato la propria ampia discrezionalità comparativa valorizzando non solo la maggiore anzianità della controinteressata, ma il percorso professionale più esteso e articolato, la pluralità delle esperienze giudiziarie, i risultati qualitativi e quantitativi, la maggiore durata e consistenza delle esperienze semidirettive, le funzioni direttive di fatto e gli incarichi di collaborazione organizzativa. Il TAR ha escluso che il precedente svolgimento di funzioni direttive imponesse automaticamente la preferenza del ricorrente; la prevalenza di un candidato con esperienza semidirettiva rispetto a uno con esperienza direttiva è possibile se sorretta da motivazione rafforzata, ritenuta nella specie adeguata. I motivi aggiunti relativi al decreto presidenziale di nomina sono stati dichiarati infondati per illegittimità derivata; quelli contro il decreto di revoca sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché il decreto aveva mera funzione di esternazione della precedente delibera del CSM, ormai consolidata. La domanda risarcitoria è stata respinta: non sussisteva l’illegittimità degli atti; inoltre mancava un affidamento incolpevole, perché il ricorrente conosceva l’impugnazione della propria nomina e la decisione del Consiglio di Stato relativa a un caso analogo, sicché la possibile revisione dell’incarico era prevedibile. In ogni caso non erano provati il nesso causale e il danno, né una concreta chance di ottenere l’incarico presso il Tribunale di Brescia. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 5, Regolamento interno del CSM

    in caso di parità tra le proposte maggiormente votate ... è nominato il candidato che occupa la migliore collocazione in ruolo

    La disposizione è stata richiamata per spiegare la nomina della controinteressata in presenza di parità dei voti favorevoli alle due proposte.

  • art. 17 Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria del CSM

    Individua gli indicatori specifici per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti in uffici di piccole e medie dimensioni: esperienze nel lavoro giudiziario e pregresse esperienze direttive o semidirettive, considerando anche durata, risultati e collaborazione nella gestione degli uffici.

  • art. 28 Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria del CSM

    hanno “speciale rilievo”, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui all’art. 17

    Attribuisce speciale rilievo agli indicatori specifici dell’art. 17 e impone di privilegiare la pluralità delle esperienze nella valutazione del lavoro giudiziario.

  • art. 24, comma 3, Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria del CSM

    Prevede il criterio sussidiario della maggiore anzianità nel ruolo qualora i candidati risultino equivalenti sul piano attitudinale e del merito.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato quale base della domanda risarcitoria per danno da attività amministrativa, respinta per assenza di illegittimità, affidamento incolpevole, nesso causale e prova del danno.

  • art. 43 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla domanda risarcitoria proposta con motivi aggiunti.

  • art. 73 d.l. 69/2013

    Richiamato soltanto per identificare i tirocinanti formati dalla controinteressata, elemento valorizzato nella ricostruzione del suo percorso professionale.

  • art. 44, lett. c), Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria del CSM

    Richiamato dal bando per disciplinare il modello e il contenuto della scheda di autorelazione.

Massime di principio

  • La lesione derivante dalla delibera del CSM che annulla in autotutela il conferimento di un incarico direttivo è immediata; il termine per impugnarla decorre dalla piena conoscenza della delibera e non può essere differito alla successiva riedizione del potere o all’adozione dell’atto di nomina del nuovo titolare.
  • Quando una clausola del bando prevede una sanzione di inammissibilità per determinate modalità di presentazione della domanda, tale sanzione non può essere estesa in via interpretativa a una diversa violazione, come il superamento del limite dimensionale dell’autorelazione, se il bando non collega espressamente a tale violazione l’esclusione dalla procedura.
  • Il superamento del limite dimensionale di un’autorelazione non giustifica automaticamente l’esclusione del candidato quando la clausola del bando non prevede espressamente tale conseguenza; il limite può essere applicato alla parte eccedente o può essere chiesta la riduzione dell’elaborato, nel rispetto del principio di proporzionalità.
  • Nel conferimento di incarichi direttivi giudiziari, il CSM può accordare preferenza a un candidato con esperienze semidirettive rispetto a uno che abbia svolto funzioni direttive, purché esponga con motivazione rafforzata le ragioni della prevalenza, considerando complessivamente qualità, durata, pluralità delle esperienze, risultati e attività organizzative.
  • La maggiore anzianità o durata delle esperienze non costituisce necessariamente un criterio meramente quantitativo quando è utilizzata dal CSM come elemento di validazione della solidità, profondità e articolazione del percorso professionale, insieme ai risultati e alla pluralità delle funzioni svolte.
  • Non sussiste un affidamento incolpevole nella stabilità di una nomina amministrativa quando il beneficiario conosce, prima della presa di possesso, l’impugnazione dell’atto e circostanze concrete idonee a rendere prevedibile una sua revisione; in tal caso non sono risarcibili, inoltre, danni non provati o una perdita di chance fondata su una valutazione controfattuale meramente ipotetica.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoDanno da lesione dell'affidamento
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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