Sentenza n. 2476/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Marsala che aveva disposto il pagamento di € 2.000,00 a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Marsala n. 5/2024, passata in giudicato il 6 novembre 2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto al pagamento di € 2.000,00 per il beneficio della Carta del Docente. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione l’11 settembre 2025. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma senza dimostrare l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza è proponibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con operatività su istanza della parte interessata, entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario opera senza ulteriore compenso, ritenendo applicabile per analogia la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il TAR ha altresì applicato una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, dal giorno della notificazione della sentenza all’Amministrazione fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino al giorno di efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996
Subordina la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La previsione sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, dettata per l’ottemperanza relativa ai decreti ex l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta del Docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Per proporre l’azione di ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale successivo intervento sostitutivo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., anche in relazione all’inadempimento di una condanna al pagamento di somme di denaro, parametrandola agli interessi legali dovuti per il periodo di ritardo.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria può svolgere l’incarico senza ulteriore compenso, applicando per analogia la disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della medesima legge.
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