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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10953/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva violazione dell'art. 195, comma 4, c.p.p., sostenendo che la persona offesa Giuseppe Artusio, pur citata, non era comparsa e poi era stata dichiarata irreperibile con ricerche ritenute inadeguate. Si contestava l'utilizzabilità di una annotazione di servizio resa dall'agente Catena (polizia penitenziaria), in quanto ritenuta contenere anche dichiarazioni della persona offesa e non soltanto osservazioni dirette dell'agente; si lamentava altresì che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere superflua l'escussione di Artusio e nell'aver fatto ricorso all'annotazione acquisita su consenso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifestata infondatezza. Ha ritenuto che l'annotazione di servizio conteneva soprattutto ciò che era caduto sotto la diretta percezione dell'agente (Catena) e che le sentenze di merito non si fondavano su dichiarazioni di Artusio, bensì su quanto osservato dall'agente e sul referto medico relativo alle lesioni. Di conseguenza l'assenza o l'irritrovabilità di Artusio risultava irrilevante rispetto al quadro probatorio ritenuto decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti formali della motivazione del ricorso; il ricorso era formulato nei limiti strettamente necessari ma il motivo è stato comunque ritenuto generico e inammissibile.

  • art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    La censura invocava la disciplina sulle dichiarazioni della persona offesa. La Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione perché la decisione si fondava sulle percezioni dirette dell'agente e non su dichiarazioni rese dalla persona offesa.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020

    Norma citata in relazione al deposito della requisitoria e alle modalità di trattazione del ricorso (trattazione senza intervento delle parti).

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 105/2021

    Richiamata per la proroga della disciplina che consentiva la trattazione del ricorso nelle modalità indicate dal d.l. 127/2020.

  • art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Norma applicata per la condanna alle spese e per la liquidazione della somma (equa determinazione) a titolo di ammenda per il ricorso inammissibile per colpa.

  • Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci)

    Precedente giurisprudenziale richiamato per il principio che chi deduce l'inutilizzabilità di atti deve indicare specificamente gli atti affetti dal vizio e dimostrarne la decisività sul compendio probatorio; in mancanza il ricorso è generico e inammissibile.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Richiamata per il principio della necessaria correlazione tra le censure dedotte in cassazione e le ragioni del provvedimento impugnato; la mancanza di tale correlazione giustifica l'inammissibilità.

  • Corte Cost. 13/6/2000 n. 186

    Citata a supporto del principio che la condanna a somme per ricorso inammissibile può essere disposta in relazione alla colpa della parte nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Un'annotazione di servizio contenente osservazioni dirette dell'agente è utilizzabile nel processo se non riporta dichiarazioni della persona offesa: la rilevanza della sua utilizzazione dipende dal contenuto effettivo (percezioni dirette vs. dichiarazioni riportate).
  • Per ottenere l'esclusione di atti/processi probatori in cassazione la parte deve indicare con precisione quali atti sono viziati e dimostrare la loro incidenza decisiva sul giudizio; censure generiche sono inammissibili.
  • L'assenza o l'irreperibilità della persona offesa non determina automaticamente l'illegittimità della decisione: se la sentenza si fonda su altre prove autonome (osservazioni di terzi, referti medici), l'escussione della persona offesa può risultare irrilevante.
  • La Corte di Cassazione verifica non solo la formale deduzione del motivo, ma anche la correlazione logico-giuridica tra il vizio denunciato e le ragioni della decisione impugnata; mancanza di questa correlazione determina l'inammissibilità.
  • Ricorsi manifestamente generici o infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende in caso di colpa del ricorrente.

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